La Camera dà il via libera alla Legge di bilancio 2023: gli aspetti relativi al lavoro

L’assemblea di Montecitorio ha approvato la manovra finanziaria che ora passa all’esame del Senato. Rafforzato l’esonero contributivo per i lavoratori dipendenti, rivista la disciplina sulla decontribuzione per favorire le assunzioni stabili (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 24 dicembre 2022).

Il testo della Manovra 2023 ha ricevuto l’ok della Camera dei deputati. L’aula di Montecitorio ha anche votato la nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025, approvata dal Consiglio dei ministri che apporta le modifiche al disegno di legge derivanti dagli emendamenti approvati alla stessa Camera nel corso della discussione parlamentare. 

Il disegno di Legge di bilancio 2023-2025, comprensivo degli emendamenti approvati, attesta il saldo netto da finanziare di competenza a circa 200,7 miliardi di euro nel 2023, 134,2 miliardi di euro nel 2024 e a 113,2 miliardi di euro nel 2025. Il corrispondente livello del saldo netto da finanziare di cassa risulta pari a 255,7 miliardi nel 2023, 176,2 miliardi nel 2024 e 149 miliardi nel 2025.

In particolare, sul versante del lavoro e delle politiche sociali c’è da segnalare il rafforzamento, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, dell’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti. Viene infatti elevato da 20.000 euro annui a 25.000 euro annui il limite retributivo per il riconoscimento dell’ulteriore esonero di un punto percentuale della contribuzione a carico del lavoratore (al netto degli effetti fiscali indotti 378 milioni nel 2023 e 70 milioni nel 2024), passando in questo caso dal 2 al 3%. Si rivede, inoltre, la disciplina sulle diverse forme di decontribuzione volte a promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, l’occupazione giovanile e l’assunzione di donne, innalzando il limite massimo dell’esonero da 6.000 euro annui a 8.000 euro annui (al netto degli effetti fiscali 41,7 milioni nel 2023, 79,7 milioni nel 2024 e 57,1 milioni nel 2025). In favore delle famiglie, si potenzia l’assegno unico universale, incrementando del 50% la maggiorazione mensile riconosciuta per i nuclei con quattro o più figli (64 milioni nel 2023, 67,8 milioni nel 2024, 69,4 milioni nel 2025 e oltre 70 milioni dal 2026).

Prevista anche un’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo con risorse pari a 60 milioni di euro per il 2023, 6 milioni di euro per il 2024 e 8 milioni di euro per il 2025.

Per quel che riguarda le pensioni, invece, per il 2023 per i soggetti con età pari o superiore a 75 anni si eleva al 6,4% la percentuale di incremento transitorio della pensione prevista per i pensionati con un trattamento pensionistico pari o inferiore al trattamento minimo INPS (270 milioni nel 2023).

CCNL Moda (Conflavoro-Confsal): corresponsione dell’elemento di garanzia retributiva

Con la retribuzione del mese di gennaio viene corrisposto a tutti i lavoratori l’importo di 300,00 euro a titolo di elemento di garanzia retributiva

Le imprese del settore moda rientranti nel campo di applicazione del CCNL, in assenza di contrattazione aziendale o territoriale, corrispondono annualmente l’importo di 300,00 euro a tutti i lavoratori a titolo di elemento di garanzia retributiva.
L’importo viene corrisposto in concomitanza con la retribuzione del mese di gennaio di ogni anno ai lavoratori in forza al 1° gennaio ed aventi diritto in base alla situazione retributiva rilevata nel precedente anno, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’elemento di garanzia retributiva in quanto individualmente erogato. Tale importo è onnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR e deve essere riproporzionato in base al numero di mesi o frazione di mese effettivamente lavorati, nonché per i lavoratori part-time in base all’orario contrattuale.
Per le imprese con situazione di crisi, rilevata nell’anno precedente o corrente all’erogazione del suddetto importo, che abbiano fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali, è possibile, mediante accordo aziendale definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, sospendere, ridurre o differire il versamento dell’importo per l’anno di competenza. 

CCNL Chimica – Piccola Industria e Chimica Artigianato: stabilite le piattaforme

Le richieste dei sindacati si incentrano su aumenti salariali e maggiori tutele normative

Entrambi i contratti scadranno il prossimo 31 dicembre ed i sindacati (Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil) hanno stabilito in questi giorni le piattaforme, che verranno inviate alle controparti, per i rinnovi relativi al triennio 2023-2025.
Di seguito gli argomenti trattati.
Minimi retributivi
Per il CCNL Chimica – Piccola Industria richiesti:
–  177,00 euro sul salario di riferimento per il comparto chimico, concia e settori accorpati (livello A);
–  219,00 euro sul salario di riferimento per il comparto plastica e gomma;
–  203,00 euro sul salario di riferimento per il comparto abrasivi, vetro meccanizzato, vetro trasformazione, vetro soffiato;
  201,00 euro sul salario di riferimento per il comparto ceramica.
Per il CCNL Chimica Artigianato richiesti:
–  211,00 euro sul salario di riferimento per i comparti tessile e abbigliamento-moda-calzature (livello 3° bis) e per i comparti pelli e cuoio-occhiali-giocattoli-penne, spazzole e pennelli (livello 3°);
–  177,00 euro sul salario di riferimento per il comparto chimico e settori accorpati (livello A);
–  219,00 euro sul salario di riferimento per il comparto plastica e gomma;
–  203,00 euro sul salario di riferimento per il comparto abrasivi;
–  201,00 euro sul salario di riferimento per il comparto ceramica;
–  203,00 euro sul salario di riferimento per il comparto vetro, vetro trasformazione, vetro soffiato.
Si richiedono, inoltre, un aumento delle maggiorazioni turni e straordinari ed un aumento del contributo destinato al fondo di previdenza integrativa, a carico delle aziende, in favore di tutti i lavoratori iscritti.
Argomenti che dovranno essere trattati sono, inoltre, la formazione continua e permanente, l’ estensione del diritto assembleare e della contrattazione di secondo livello con possibilità di riduzione dell’orario di lavoro, il miglioramento delle normative connesse al tema della parità di genere, della genitorialità condivisa e della violenza di genere.

 

CCNL Federculture: raggiunta l’intesa sul rinnovo contrattuale 

Novità su incrementi salariali, corresponsione dell’Una Tantum, incrementi su accantonamenti per il Fondo valorizzazione del personale, ferie, riposi domenicali

Dopo un lungo confronto, il 20 dicembre 2022 si è finalmente raggiunta l’intesa sul rinnovo del CCNL Federculture 2019-2021.
Di seguito, le prime importanti novità:
– un incremento salariale del 3,5% parametrato sul livello ex C1 a cui si aggiungerà l’1% da destinare all’introduzione di un Fondo Sanitario per il personale;
– entro il mese di febbraio 2023, verrà corrisposta una Una Tantum pari a 500,00 euro, riparametrata sui vari livelli, per il periodo tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2021, a cui si aggiungeranno gli arretrati relativi al periodo 1° dicembre 2021 – dicembre 2022 da corrispondere entro aprile 2023;
– ripristino ed incremento dell’accantonamento per il Fondo della valorizzazione del personale ex art. 64 ter che consentirà, in sede di trattativa decentrata, di condividere con le OO.SS. progetti di sviluppo e crescita professionale.
Respinti poi i tentativi da parte dei datori di lavoro di aumentare le quote di flessibilità, poiché ciò avrebbe comportato l’implementazione del precariato nei posti di lavoro, ed introdotte invece, le clausole di maggior tutela del personale in caso di cambi appalto ripristinando la centralità del confronto con il sindacato.
Il rinnovo contrattuale, è stato l’occasione per la Fp-Cgil, di chiarire in maniera definitiva le giuste interpretazioni su ferie per il personale in turno, l’introduzione del riposo domenicale per il personale impegnato anche nei giorni festivi ed il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni anche in caso di prestazioni con accantonamento in banca ore.
Da ultimo è bene ricordare che, già nei primi mesi che verranno, si riaprirà la discussione per le annualità 2022-2024, che verterà pure su argomenti non ancora stati esauriti, sebbene sin dai prossimi giorni, nei vari territori e posti di lavoro, saranno organizzate assemblee per il confronto con il personale di settore, al fine di illustrare in modo più ampio, il testo sottoscritto.

Welfare aziendale: le indicazioni dell’INPS su profili previdenziali e operazioni di conguaglio

L’INPS, in materia di welfare aziendale, fornisce istruzioni sulle operazioni di conguaglio da parte dei datori di lavoro e sull’esposizione dei relativi dati nel flusso Uniemens, soffermandosi, in particolare, sui fringe benefit (INPS, messaggio 22 dicembre 2022, n. 4616).

L’INPS, dopo aver riassunto la normativa vigente in materia di welfare aziendale, con particolare riferimento ai fringe benefit, si sofferma su alcuni profili previdenziali. Infatti, viene ribadito che, nella determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, occorre tenere conto altresì del regime di esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. fringe benefit) se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro, come previsto dal comma 3, articolo 51, TUIR. ll superamento del suddetto importo comporta l’inclusione nel reddito di lavoro dipendente anche della quota di valore inferiore al medesimo limite e, conseguentemente, l’assoggettabilità per l’intero valore al prelievo previdenziale.

 

Su tale limite massimo di esenzione, nonchè sulle tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, è intervenuto il Decreto Aiuti quater che, da un lato ha disposto l’elevazione della soglia di esenzione fino a 3.000 euro esclusivamente per l’anno 2022 e, dall’altro, ha incluso tra i fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, sempre per il solo 2022.

 

Si tratta delle utenze riguardanti immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. Sono altresì comprese le utenze che vengono ripartite fra i condomini (ad esempio, quelle idriche o di riscaldamento), con riferimento alla quota rimasta a carico, e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfettario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.

 

Tra le misure di welfare aziendale, si deve poi tener presente anche del cd. bonus carburante la cui disciplina prevede che, limitatamente al periodo d’imposta 2022, i datori di lavoro privati possono erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.

 

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit e/o al bonus carburante risultino superiori ai limiti rispettivamente previsti per il periodo d’imposta 2022 (ovvero 200 euro per il bonus carburante e/o 3.000 euro per i fringe benefit), il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente. Per la determinazione dei limiti citati si dovrà tenere conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

 

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits e/o del bonus carburante dal medesimo erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

 

L’INPS si sofferma poi sulle operazioni di conguaglio in capo ai datori di lavoro, precisando che gli stessi: 1) porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefits e/o del bonus carburante dagli stessi corrisposto nel periodo d’imposta 2022 qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000 euro (in relazione ai fringe benefit) e superiore a 200 euro (in relazione al bonus carburante) e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno; 2) provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.

 

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore ai predetti limiti, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

 

L’Istituto, nel messaggio in oggetto, fornisce infine le istruzioni operative per il recupero della contribuzione versata, indicando le diverse modalità di esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens per le denunce di competenza dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023.

 

CCNL Istituti sostentamento del clero: in vigore da gennaio i nuovi minimi retributivi



La seconda tranche di aumenti salariali prevista dal CCNL entrerà in vigore il 1° gennaio 2023 


In base al CCNL siglato il 10 gennaio 2022 tra l’Istituto centrale per il sostentamento del clero e la Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil, Ultucs-Uil, dal 1° gennaio 2023 entreranno in vigore i nuovi minimi retributivi.
Di seguito gli importi applicabili al personale dipendente dagli Istituti per il sostentamento del clero. 









































Livello Minimo
Quadro Super 2.244,26
Quadro 2.238,43
1 Super 2.040,39
1 1.907,35
2 Super 1.723,43
2 1.622,49
3 Super 1.413,72
3 1.404,40
4 1.218,49
5 1.145,23
6 1.049,24
7 951,32

CCNL Edilizia – Piccola Industria (Confapi): nuovi minimi retributivi da gennaio 2023



Aumenti salariali previsti dal 1°gennaio 2023


Il verbale di accordo dell’11 ottobre 2022 ha stabilito, in coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni al fine di mantenere una omogeneizzazione con le tabelle contrattuali degli altri settori dell’edilizia, un incremento retributivo a partire dal 1°gennaio 2023 per per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini.


























Livello Minimo 
7 1.975,96
6 1.778,36
5 1.481,98
4 1.383,17
3 1.284,38
2 1.155,94
1 987,99

 

Rivalutazione pensioni e prestazioni assistenziali per il 2023: le indicazioni dell’INPS

L’Istituto illustra le operazioni effettuate in materia di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel nuovo anno (INPS, circolare 22 dicembre 2022, n. 135).

L’INPS ricapitola gli interventi effettuati per il rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2023. Innanzitutto, sul piano della rivalutazione dei trattamenti previdenziali, l’INPS segnala che ai sensi dell’articolo 2,del  decreto 10 novembre 2022, emanato dal Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3% dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.

Inoltre, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021 è determinata in misura pari a + 1,9% dal 1° gennaio 2022.

La nuova misura dell’assegno per l’assistenza personale e continuativa che l’Istituto eroga ai pensionati per inabilità, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è pari ad euro 585,51. A questa prestazione, tramite successiva ricostituzione d’ufficio, verrà riconosciuto l’incremento spettante per il biennio 2021-2022. I trattamenti minimi delle pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi, dal 1° gennaio 2022, corrispondono a 525,38 euro, mentre dal 1° gennaio 2023 saranno di 563,74 euro.

La rivalutazione provvisoria 2023 è stata attribuita in misura pari al 100% a tutti i beneficiari il cui importo cumulato di pensione sia compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nell’anno 2022 (pari a 2.101,52 euro).

La circolare INPS in commento, elenca quindi i trattamenti sui quali sono stati operati interventi di rivalutazione:

– pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari;

pensioni e assegni sociali;

– pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti

– pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche.

L’Istituto ha comunicato, inoltre, gli interventi effettuati per le pensioni della Gestione privata contestualmente alle operazioni di rivalutazione, in relazione ai beneficiari e alle scadenze, e per le pensioni della Gestione pubblica (indennità integrativa speciale, esenzione fiscale per le vittime del dovere, ecc.).

Infine, nella citata circolare, si trovano indicazioni sul calendario dei pagamenti delle prestazioni e sulla loro gestione fiscale.

 

 

CCNL Chimica-Industria: contributo straordinario dei lavoratori non iscritti alle OO.SS.



Previsto per il mese di marzo 2023 il contributo straordinario


Con la Circolare del 6 dicembre 2022, è stato reso noto da Federchimica-Confindustria, l’accordo relativo al contributo straordinario di 23,00 euro corrisposto dai lavoratori non iscritti alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, per il rinnovo contrattuale.
In applicazione dell’art.57 del predetto contratto, sono stati definiti, i modi ed i tempi relativi al prelievo ed al versamento dell’importo.
A tal proposito, le Aziende realizzeranno tale ritenuta, sulla retribuzione netta del mese di marzo 2023, dei lavoratori non iscritti ad alcuna delle Organizzazioni Sindacali tra Filctem-Cigl, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Ugl-Chimici, Failc-Confail, Fialc-Cisal, che non abbiano manifestato per iscritto, entro e non oltre il 28 febbraio 2023, la non accettazione della medesima; mentre, nei confronti di coloro risultanti iscritti alle richiamate OO.SS., questa sarà solo indicata, ma non effettuata.
I Sindacati hanno concordato inoltre, di far affluire tutti i contributi su un unico conto corrente bancario, provvedendo poi, la banca, ad accreditare loro, le relative quote, secondo le percentuali di ripartizione tra gli stessi stabilite.
Da ultimo, Federchimica e Farmindustria, prendendo atto dell’Intesa raggiunta tra tutte le Organizzazioni firmatarie, hanno definito con le stesse, le modalità per l’attuazione, in sede aziendale, di quanto concordato.



 

CCNL Consorzi ed Enti di industrializzazione: nuovi minimi retributivi da gennaio 2023



Previsti incrementi salariali a partire da gennaio 2023


Con la sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i Consorzi e gli Enti di Industrializzazione aderenti alla FICEI, siglato in data 5 agosto 2022, tra FICEI e FP-CGIL, FPS-CISL, UIL FPL e FINDICI, si sono definiti i nuovi minimi retributivi decorrenti dal 1° gennaio 2023, come riportati nella tabella sottostante:


 






































Livello Minimo
Q2 3.503,77
Q1 3.364,85
C3 3.282,40
C2 3.157,26
C1 2.748,81
B3 2.381,73
B2 2.313,56
B1 2.156,17
A3 2.102,15
A2 2.023,48
A1 1.900,75