CCNL Terziario (Sistema Commercio – Confsal): siglato l’accordo integrativo



Previsti l’una tantum e un’anticipazione sui futuri aumenti contrattuali 


In data 29 dicembre 2022 è stato siglato tra la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti – Sistema Impresa e la Federazione Italiana Sindacati Industria – Commercio Artigianato Fesica – Confsal, assistita dalla Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori – Confsal, l’accordo integrativo del CCNL per i dipendenti del Terziario: Commercio, Distribuzione e Servizi che ha previsto le seguenti novità a livello retributivo, considerata la situazione di crisi che sta affrontando il settore dovuti al perdurare della pandemia, la situazione di guerra in Ucraina, l’emergenza energetica e il forte incremento del costo della vita.
Un tantum 
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 2020-2022, verrà corrisposto un importo una tantum pari a 350,00 euro (al 4° livello e riparametrato sugli altri livelli di inquadramento). Tale importo verrà erogato in due tranches: 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023 e 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023, nei seguenti importi riparametrati per ogni livello.














































Livello I Tranche  II Tranche
Quadri 347,22 260,42
I 312,78 234,58
II 270,56 202,92
III 231,25 173,44
IV 200,00 150,00
V 180,69 135,52
VI 162,22 121,67
VII 138,89 104,17
Operatori di vendita 1°categoria  188,79 141,60
Operatori di vendita 2°categoria  158,50 118,88

Gli importi saranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022 e non saranno conteggiati i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia stata erogata una retribuzione a norma di legge e di contratto; saranno computati invece, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.


Gli importi non saranno utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.


Anticipazione sui futuri aumenti contrattuali
A decorrere dal 1°aprile 2023 verrà erogata una somma pari a 30,00 euro mensili (al 4° livello e riparametrata sugli altri livelli di inquadramento) da intendersi come incremento dei minimi a titolo di acconto assorbibile da futuri aumenti contrattuali.



































Livello Importo
Quadri 52,08
I 46,92
II 40,58
III 34,69
IV 30,00
V 27,10
VI 24,33
VII 20,83
Operatori di vendita 1°categoria  28,32
Operatori di vendita 2°categoria  23,78

 





 


 

CCNL Anas: Una Tantum a febbraio e aprile



Al personale dipendente del gruppo ANAS verrà corrisposto l’importo di 450,00 euro a titolo di Una Tantum 


Con il CCNL siglato il 14 dicembre 2022, Anas e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa Anas, Ugl Viabilità e Logistica, Sada Fast Confsal, Snala Cisal hanno definito gli importi dell’indennità Una Tantum da corrispondere, a copertura del periodo pregresso, al personale dipendente del Gruppo Anas.
L’Una Tantum, relativa all’esercizio 2022, è pari a 450,00 euro (riferita convenzionalmente alla posizione organizzativa ed economica B1) e verrà erogata in due tranche:
– la prima pari a 250,00 euro da corrispondersi nella mensilità di febbraio 2023;
– la seconda pari a 200,00 euro da corrispondersi nella mensilità di aprile 2023.


 


Febbraio 2023 


 


































Parametri Posizioni economiche Una Tantum
240 A 387,10
200 A1 322,58
170 B 274,19
155 B1 250,00
140 B2 225,81
115 C 185,48
100 C1 161,29

 


Aprile 2023 


 


































Parametri Posizioni economiche Una Tantum
240 A 309,68
200 A1 258,06
170 B 219,35
155 B1 200,00
140 B2 180,65
115 C 148,39
100 C1 129,03

 

Decreto carburanti,  il governo approva modifiche su buoni benzina ed eventuali interventi su prezzi

Passa la proroga dei buoni benzina fino alla fine dell’anno in corso e la possibilità di intervento in caso di aumento eventuale del prezzo del greggio (Presidenza del consiglio dei ministri, comunicato 12 gennaio 2023).

Il decreto legge in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti, approvato da Palazzo Chigi il 10 gennaio 2023, è stato modificato nella seduta del Consiglio dei ministri del 12 gennaio. I punti sottoposti a cambiamento riguardano i buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti e la possibilità che il governo si riserva di intervenire nel caso si verifichi un aumento del prezzo del greggio.

In particolare, per quel che riguarda il primo punto, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente. In precedenza era il periodo citato era fissato al solo primo trimestre dell’anno.

Inoltre, si è stabilito che, in presenza di un aumento eventuale del prezzo del greggio e quindi del relativo incremento dell’IVA in un quadrimestre di riferimento, il maggiore introito incassato in termini di imposta dallo Stato possa essere utilizzato per finanziare riduzioni del prezzo finale alla pompa.

Rimangono pertanto invariate le norme relative alla trasparenza del prezzo dei carburanti che dettano agli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile l’obbligo giornaliero di comunicare il prezzo di vendita praticato.

Infatti, il Ministero delle imprese calcola e pubblica il prezzo medio giornaliero nazionale. Il decreto emanato il 10 gennaio prevedeva che tale prezzo deve essere esposto, con specifica evidenza, da parte degli esercenti insieme al prezzo da essi praticato. Laddove si verifichi la violazione, da parte degli esercenti, dei predetti obblighi di comunicazione e pubblicità dei prezzi, sono rafforzate le sanzioni amministrative che, in caso di recidiva, possono giungere alla sospensione dell’attività per un periodo da 7 a 90 giorni. Si intensificano i collegamenti tra il Garante prezzi e l’Antitrust, per sorvegliare e reprimere sul nascere condotte speculative. Allo stesso fine, si irrobustisce la collaborazione tra Garante e Guardia di Finanza. Prevista anche l’istituzione di una Commissione di allerta rapida per la sorveglianza dei prezzi.

CCNL Studi Professionali (Lapet): incremento delle retribuzioni territoriali



In vigore dal 1° gennaio 2023 le nuove retribuzioni territoriali suddivise per Regione


Con il CCNL siglato il 21 maggio 2021 tra Inrl, Lapet, Unrl e Cisal per i dipendenti degli Studi dei Revisori Legali e dei Tributaristi e delle Società di Revisione sono stati stabiliti i nuovi incrementi delle retribuzioni territoriali, applicabili dal 1° gennaio 2023.
In generale la Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile da riconoscere ai lavoratori in unico importo lordo onnicomprensivo mensile, è composta dalle seguenti voci:
– Componente Parametrica;
– Elemento Perequativo Regionale;
– Indennità Contrattuale;
– Indennità Sostitutiva di Mensa.
Essa rappresenta, quindi, il valore da assumere ai fini delle comparazioni contrattuali in caso di passaggio da altro CCNL. In assenza di trattamenti retributivi ad personam, la R.T.M.C.M. coinciderà con la Retribuzione Individuale Mensile del Lavoratore.


Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Lombardia
































Livello Minimo
Quadro 2.856,93
A1 (1°) 2.526,13
A2 (2°) 2.305,27
B1 (3°) 2.044,14
B2 (4°) 1.873,95
C1 (5°) 1.704,58
C2 (6°) 1.586,06
D1 (7°) 1.474,21
D2 (8°) 1.344,86

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per le Regioni Liguria e Trentino Alto Adige
































Livello Minimo
Quadro 2.846,50
A1 (1°) 2.517,20
A2 (2°) 2.297,22
B1 (3°) 2.036,80
B2 (4°) 1.867,71
C1 (5°) 1.698,84
C2 (6°) 1.580,63
D1 (7°) 1.469,42
D2 (8°) 1.340,44

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Lazio
































Livello Minimo
Quadro 2.841,18
A1 (1°) 2.512,68
A2 (2°) 2.293,01
B1 (3°) 2.033,33
B2 (4°) 1.864,48
C1 (5°) 1.695,89
C2 (6°) 1.578,18
D1 (7°) 1.467,48
D2 (8°) 1.338,37

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Toscana
































Livello Minimo
Quadro 2.837,53
A1 (1°) 2.509,34
A2 (2°) 2.290,21
B1 (3°) 2.030,79
B2 (4°) 1.862,10
C1 (5°) 1.694,03
C2 (6°) 1.576,44
D1 (7°) 1.465,85
D2 (8°) 1.336,88

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Emilia Romagna
































Livello Minimo
Quadro 2.822,66
A1 (1°) 2.496,34
A2 (2°) 2.278,35
B1 (3°) 2.020,61
B2 (4°) 1.852,88
C1 (5°) 1.685,85
C2 (6°) 1.568,70
D1 (7°) 1.458,56
D2 (8°) 1.330,45

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Friuli Venezia Giulia
































Livello Minimo
Quadro 2.815,01
A1 (1°) 2.489,64
A2 (2°) 2.272,40
B1 (3°) 2.015,20
B2 (4°) 1.848,12
C1 (5°) 1.681,46
C2 (6°) 1.564,88
D1 (7°) 1.455,30
D2 (8°) 1.327,47

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per le Regioni Umbria e Valle d’Aosta
































Livello Minimo
Quadro 2.806,58
A1 (1°) 2.482,22
A2 (2°) 2.265,76
B1 (3°) 2.009,47
B2 (4°) 1.842,74
C1 (5°) 1.676,82
C2 (6°) 1.560,82
D1 (7°) 1.451,49
D2 (8°) 1.323,96

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Piemonte
































Livello Minimo
Quadro 2.798,04
A1 (1°) 2.474,74
A2 (2°) 2.259,10
B1 (3°) 2.003,76
B2 (4°) 1.837,41
C1 (5°) 1.672,25
C2 (6°) 1.556,53
D1 (7°) 1.447,47
D2 (8°) 1.320,60

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Veneto
































Livello Minimo
Quadro 2.772,87
A1 (1°) 2.452,88
A2 (2°) 2.239,23
B1 (3°) 1.986,24
B2 (4°) 1.821,91
C1 (5°) 1.658,26
C2 (6°) 1.543,60
D1 (7°) 1.442,27
D2 (8°) 1.309,61

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Marche
































Livello Minimo
Quadro 2.744,47
A1 (1°) 2.428,06
A2 (2°) 2.216,90
B1 (3°) 1.966,48
B2 (4°) 1.803,98
C1 (5°) 1.642,32
C2 (6°) 1.528,82
D1 (7°) 1.422,32
D2 (8°) 1.297,66

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Abruzzo
































Livello Minimo
Quadro 2.716,08
A1 (1°) 2.403,24
A2 (2°) 2.194,23
B1 (3°) 1.946,72
B2 (4°) 1.786,05
C1 (5°) 1.626,38
C2 (6°) 1.514,38
D1 (7°) 1.408,71
D2 (8°) 1.285,37

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Sicilia
































Livello Minimo
Quadro 2.715,97
A1 (1°) 2.402,85
A2 (2°) 2.194,21
B1 (3°) 1.946,41
B2 (4°) 1.786,10
C1 (5°) 1.626,46
C2 (6°) 1.514,14
D1 (7°) 1.408,82
D2 (8°) 1.285,51

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Puglia
































Livello Minimo
Quadro 2.710,76
A1 (1°) 2.398,72
A2 (2°) 2.190,36
B1 (3°) 1.943,25
B2 (4°) 1.782,82
C1 (5°) 1.623,76
C2 (6°) 1.511,93
D1 (7°) 1.406,43
D2 (8°) 1.283,30

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Campania
































Livello Minimo
Quadro 2.706,65
A1 (1°) 2.394,64
A2 (2°) 2.186,85
B1 (3°) 1.940,06
B2 (4°) 1.780,15
C1 (5°) 1.621,31
C2 (6°) 1.509,61
D1 (7°) 1.404,58
D2 (8°) 1.281,62

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Sardegna
































Livello Minimo
Quadro 2.703,44
A1 (1°) 2.392,36
A2 (2°) 2.184,75
B1 (3°) 1.938,17
B2 (4°) 1.778,40
C1 (5°) 1.619,70
C2 (6°) 1.508,11
D1 (7°) 1.403,51
D2 (8°) 1.280,66

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per le Regioni Calabria, Basilicata e Molise
































Livello Minimo
Quadro 2.667,17
A1 (1°) 2.360,39
A2 (2°) 2.155,75
B1 (3°) 1.913,04
B2 (4°) 1.755,80
C1 (5°) 1.599,54
C2 (6°) 1.489,70
D1 (7°) 1.386,54
D2 (8°) 1.265,00

La corresponsione dell’indennità in caso di servizio di pronta disponibilità

in tema di servizio di pronta disponibilità, il limite di 6 turni al mese per ciascun dipendente, va inteso come previsione di natura programmatica e non come contingente temporale invalicabile, avuto riguardo alla qualità dei destinatari ed alla natura del servizio reso, oltre che alla remunerazione prevista dalla contrattazione collettiva; il che vale a dire, che uno sforamento del limite è anche possibile, ferma restando la corresponsione dell’indennità per ogni pronta disponibilità della durata di 12 ore e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno laddove la violazione si sia risolta in un pregiudizio per il recupero delle energie psicofisiche (Corte di Cassazione, ordinanza 15 dicembre 2022, n. 36843)

Una Corte d’Appello territoriale, aveva accolto il ricorso proposto da più lavoratori turnisti nel settore sanitario, al fine di farsi riconoscere, da parte dell’Azienda, quale datrice di lavoro, un ristoro economico per i turni di pronta disponibilità svolti nella misura superiore a quella prevista contrattualmente. Difatti, ella aveva accolto la domanda inerente la regola secondo cui, i turni di pronta disponibilità dovevano essere 6 mensili, mentre nel caso di specie non avevano mai rispettato tale limite, ed altresì, rigettato la parte in cui si richiedeva di parametrare l’indennità a quella prevista per i dirigenti medici, avendo riconosciuto a quest’ultimi, un indennizzo pari al raddoppio dell’indennità identificata dalla contrattazione collettiva per i ricorrenti.

Avverso la sentenza di secondo grado, ricorre l’Azienda in Cassazione sul presupposto che, avendo l’indennità di cui trattasi carattere risarcitorio, e pertanto, il danno da usura psicofisica reclamato dagli operatori sanitari era di natura non patrimoniale, quindi causata da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, ciò presupponeva, per la sua risarcibilità, la sussistenza di un pregiudizio concreto e patito, sul quale quindi gravava l’onere della prova. Invero, secondo l’Impresa, la Corte d’Appello, nel riconoscere ai lavoratori il diritto a tale indennità avente carattere risarcitorio, era incorsa in una violazione di legge, poiché aveva ritenuto di poter prescindere dall’accertamento della sussistenza, e dell’eventuale concreta misura della lesione dell’integrità psicofisica reclamata da costoro. Ed ancora sottolineava che, la Corte di secondo grado, pur affermando che la fissazione di turni ulteriore rispetto ai 6 previsti costituiva modalità estranea alla previsione normativa contrattuale, aveva assunto il diritto di determinarne il valore economico, così violando la norma contrattuale di riferimento, che era chiara nel delineare le caratteristiche dell’istituto della pronta disponibilità, e alla quale le parti avevano fatto espresso riferimento.

La Corte di Cassazione si pronunciava respingendo il ricorso.

Nel merito difatti, si era espressa statuendo che, in tema di servizio di pronta disponibilità, il limite di 6 turni al mese per ciascun dipendente, va inteso come previsione di natura programmatica e non come contingente temporale invalicabile, avuto riguardo alla qualità dei destinatari ed alla natura del servizio reso, oltre che, alla remunerazione prevista dalla contrattazione collettiva; il che vale a dire, che uno sforamento del limite è anche possibile, ferma restando la corresponsione dell’indennità per ogni pronta disponibilità della durata di 12 ore e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno laddove la violazione si sia risolta in un pregiudizio per il recupero delle energie psicofisiche (Corte di Cassazione, ordinanza 15 dicembre 2022, n. 36843).

Pertanto, la Suprema Corte rigettava il ricorso presentato dall’Azienda, condannandola altresì al pagamento delle spese di giudizio.

Legge di bilancio 2023: gli interventi per le donne e il settore agricolo

Stanziate risorse per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. incrementato il Fondo danni catastrofali e l’istituzione del Fondo sulla biodiversità agricola (Legge n. 197/2022).

La Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 338) porta a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 le risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di potenziare le azioni previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne. Inoltre, (articolo 1, comma 340) il fondo viene incrementato di 4 milioni di euro per il 2023 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, per il potenziamento dell’assistenza e del sostegno alle donne vittime di violenza, e di 1 milione e 850.000 euro per l’anno in corso per il Fondo per il reddito di libertà delle donne vittime di violenza (articolo 1, comma 341).

La Legge di bilancio, poi, include la misura di sostegno all’imprenditorialità giovanile e femminile (articolo 1, comma 301) con uno stanziamento di 20 milioni di euro, per l’anno 2023. Il provvedimento in questione persegue l’obiettivo dello  sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (titolo I, capo III, D.Lgs. n. 185 /2000).

Specificamente per il settore agricolo, viene aumentata di 9,5 milioni di euro (articolo 1, comma 302) la dotazione finanziaria del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità al fine di garantirne l’avvio della operatività e della gestione, compresi il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all’implementazione delle procedure finanziarie.

Viene, infine, istituito (articolo 1, comma 303) nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo per la realizzazione di interventi volti alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e al supporto dell’Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro.

 

BeProf: attivata la prestazione di consulenza psicologica

In via sperimentale per il periodo dal 1°gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 prevista la Garanzia Prestazioni di Consulenza Psicologica 

Gestione Professionisti e BeProf attivano in automatico, in via sperimentale per il periodo dal 1°gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in favore dei Professionisti titolari del Piano Assistenza Professionisti, la Garanzia Prestazioni di Consulenza Psicologica che prevede il rimborso, erogato direttamente da Gestione Professionisti, di una parte delle spese sostenute durante il periodo di copertura, nel caso in cui il Professionista iscritto faccia ricorso a consulenza psicologica, in presenza o mediante video-consulto, con i relativi limiti di rimborso massimo previsti.
Il rimborso è previsto a copertura delle spese per la prestazione di Consulenza psicologica in merito alle seguenti aree:
–  supporto relativo all’ambito lavorativo;
–  sostegno alla genitorialità;
–  sostegno relativo a momenti di criticità della vita.
Il rimborso è erogato per le prestazioni effettuate nelle seguenti modalità: 
1.Prestazione in rete Gp – Beprof/Plp
I Professionisti titolari di copertura possono beneficiare di:
– un colloquio conoscitivo, telefonico, in presenza o in videochiamata, finalizzato a verificare se il caso rientri nei termini della garanzia;
– uno sconto del 10% sulla parcella del professionista (garantito dal professionista Plp aderente al progetto), pertanto il costo finale sarà arrotondato per difetto ogni 5,00 euro, fatta eccezione per coloro che già adottano la tariffa minima pari a 35,00 euro;
– un rimborso pari al 50% del costo fatturato, dallo psicologo/psicoterapeuta fino a concorrenza del massimale di 250,00 euro. Ai fini del rimborso indicato, lo psicologo/psicoterapeuta deve risultare iscritto Plp e aderente al progetto alla data della fattura. 
2. Prestazioni fuori rete Gp – Beprof/Plp
I Professionisti titolari di copertura che si rivolgano ad un professionista non iscritto alla rete Gp – Beprof/Plp possono usufruire di un rimborso pari al 30% del costo fatturato dallo psicologo/psicoterapeuta fino a concorrenza del massimale di 150,00 euro.
 Ai fini del rimborso delle spese per le prestazioni deve necessariamente essere allegata alla richiesta, effettuata seguendo la procedura on line prevista, copia delle fatture quietanzate intestate all’iscritto, nelle quali siano indicate esclusivamente le prestazioni oggetto della garanzia e, in caso di prestazioni fuori rete, anche dichiarazione compilata e firmata dal professionista psicologo/psicoterapeuta disponibile nella sezione documenti e moduli del sito www.gestioneprofessionisti.it, nella quale sia indicato l’Albo di appartenenza dello psicologo/psicoterapeuta e l’area di intervento della consulenza.

Albo dei gestori della crisi di impresa: partita la presentazione delle domande

Dal 5 gennaio 2023 i soggetti interessati possono inserire, attraverso l’apposito portale, le domande di iscrizione all’Albo dei gestori della crisi di impresa che sarà consultabile a partire dal 1° aprile 2023 (Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nota 5 gennaio 2023, n. 3; Ministero della giustizia, nota 4 gennaio 2023, n. 45).

La notizia è stata data ai propri iscritti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con la nota in commento che reca in allegato anche la relativa comunicazione del Ministero della giustizia del 4 gennaio 2023, unitamente al provvedimento di adozione delle specifiche tecniche dell’Albo.

 

Si ricorda che l’Albo in questione riguarda i soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Gli stessi possono essere avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, studi professionali associati e società tra professionisti, o altri soggetti che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative. 

 

A partire dal 5 gennaio 2023, dunque, i soggetti interessati all’iscrizione all’Albo hanno potuto iniziare a inserire le domande sul portale, raggiungibile tramite selezione di apposita scheda “Albo dei gestori della crisi di impresa” presente nell’area “Servizi” nella pagina del sito istituzionale del Ministero della giustizia. 

 Per il funzionamento dell’Albo è stato sviluppato un applicativo che consente l’accesso e la gestione dell’Albo in modalità telematica e tiene conto dei requisiti richiesti a ciascuna delle tipologie di soggetti interessati all’iscrizione.

 

E’ previsto un periodo iniziale per il primo popolamento dell’Albo, al fine di offrire ai tribunali un Albo che garantisca la presenza di una pluralità di soggetti incaricabili e la concreta possibilità di applicare il principio di rotazione degli incarichi e, al contempo, per assicurare la par condicio quanto ai tempi di iscrizione all’Albo. Pertanto, fino al 31 marzo 2023, in funzione della creazione di un primo elenco di soggetti incaricabili nelle procedure indicate, si svolgerà la fase di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati all’iscrizione e di valutazione delle stesse a opera dell’ufficio competente.

 

A partire dal 1° aprile 2023 l’Albo sarà accessibile in consultazione al pubblico e ai magistrati, nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 3 del D.M. n. 75/2022 e nei termini di cui all’articolo 5, comma secondo, del decreto ministeriale. Nelle more, quindi, l’assegnazione degli incarichi da parte dell’Autorità Giudiziaria proseguirà in conformità alle prassi attualmente vigenti.

 

A decorrere dalla suddetta data di accesso per la consultazione, l’Albo sarà costantemente aggiornato

CCNL Agenzie Immobiliari: previsti aumenti sui minimi retributivi



A decorrere dal 1°febbraio 2023 entreranno in vigore i nuovi minimi 


Con il CCNL siglato il 7 giugno 2021 Fiaip e Filcams – Cgil, Fisascat – Cisl, Ultucs hanno stabilito i nuovi incrementi retributivi con decorrenza 1° febbraio 2023 per i dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi.


























Livello Minimo
Q 2.455,36
1 2.266,20
2 2.032,74
3 1.815,44
4 1.642,68
5 1.535,92
6 1.433,79




 

Il Bonus 200 euro per i lavoratori autonomi anche non titolari di partita IVA

Il decreto interministeriale che estende l’indennità una tantum è stato registrato dalla Corte dei Conti (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 10 gennaio 2023).

L’indennità una tantum di importo pari a 200 euro prevista dal cosiddetto Decreto Aiuti, incrementata di altri 150 euro per i redditi sotto i 20mila euro dal decreto Aiuti-ter (D.L. n. 144/2022, convertito nella Legge n. 175/2022), spetta ora anche a lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA. Lo stabilisce il decreto interministeriale firmato il 7 dicembre scorso dal Ministro del lavoro e delle politiche Sociali, Marina Calderone e dal Ministro delle finanze, Giancarlo Giorgetti, registrato dalla Corte dei Conti.

Viene modificata in questo modo l’originaria previsione attuativa del D.M. 19 agosto 2022, pubblicato sulla G.U. n. 224 del 24 settembre, con cui si indicavano come beneficiari esclusivamente i lavoratori autonomi e i professionisti titolari di partita IVA.

La misura aveva come obiettivo il contrasto al caro vita dovuto all’aumento dei costi dell’energia e all’aggravarsi della situazione internazionale. Disposta dal decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 prevedeva l’istituzione di un Fondo, ulteriormente finanziato con decreto legge 9 agosto 2022 n. 115, convertito con modificazioni dalla L. n. 142/2022. Successivamente il beneficio è stato ulteriormente incrementato di altri 150 euro sempre per le medesime categorie, per i redditi più bassi.

L’ampliamento previsto dal nuovo decreto interessa una platea potenziale di ulteriori 30.000 lavoratori autonomi e circa 50.000 professionisti, tra cui circa 30.000 specializzandi in medicina e chirurgia.