CCNL Noleggio Automezzi (Anav): a maggio la seconda tranche di Una Tantum



Con la retribuzione di maggio è prevista l’erogazione di un importo di 50,00 euro al livello C2, da riparametrare per gli altri livelli


Con il rinnovo del contratto siglato il 6 ottobre 2022 per i dipendenti da imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate, Anav e Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uiltrasporti, hanno stabilito l’erogazione di un importo Una Tantum, a copertura del periodo pregresso (1° gennaio 2021-30 settembre 2022).
Al personale in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, ossia 6 ottobre 2022, viene erogato un importo forfettario di 100,00 euro al livello C2, riparametrato secondo la scala parametrale vigente (100-200) e senza alcun effetto di trascinamento.
La predetta somma di 100,00 euro, da rapportarsi ai mesi di effettiva prestazione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 settembre 2022, considerando come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni, è corrisposta in 2 tranches di pari importo di 50,00 euro, da erogarsi rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di:
novembre 2022;
maggio 2023.
Gli importi forfettari, da riproporzionare in caso di prestazioni di lavoro a tempo parziale, sono comprensivi dell’IVC, nonché dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, e non sono utili ai fini del trattamento di fine rapporto. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e in forza al 6 ottobre 2022 il periodo di riferimento è rappresentato dalla durata del vigente rapporto, ivi comprese eventuali proroghe.
Gli importi (riparametrati) da corrispondere con la retribuzione del mese di maggio 2023 sono i seguenti.






































Livello Importo
A 1 74,62
A 2 70,15
B 1 63,44
B 2 60,45
B 3 57,83
C 1 56,72
C 2 50,00
C 3 46,64
C 4 37,31
Q 1 74,62
Q 2 74,62

CCNL Artigianato e PMI Forlì-Cesena e Rimini: stabilito importo EVR



Definite le cifre dell’Elemento Variabile della Retribuzione 2023 per i dipendenti del Comparto 


Le Associazioni Datoriali Artigiane (Cna Costruzioni della Provincia di Forlì-Cesena e di Rimini e Confartigianato Forlì, Cesena e Rimini) e le sigle sindacali di Settore (Feneal-Uil di Cesena-Forlì, Feneal-Uil Rimini, Filca-Cisl della Romagna, Fillea-Cgil di Forlì-Cesena e Fillea-Cgil di Rimini) hanno stabilito l’importo dell’Elemento Variabile della Retribuzione per l’anno 2023, all’interno del rinnovo del Contratto Integrativo Interprovinciale, nel quale rientrano i dipendenti delle imprese edili che applicano il CCNL Artigianato e delle P.m.i.
I due parametri aziendali da prendere in considerazione per l’erogazione dell’EVR al 100% sono: le ore ordinarie denunciate alla Cedaiier, per le imprese con solo “impiegati” (ore lavorate), e volume d’affari ai fini IVA. Qualora uno dei due parametri aziendali dovesse essere negativo, o invariato ed uno negativo, l’Elemento Variabile della Retribuzione sarà erogato al 50%.
L’emolumento viene riconosciuto a partire dalla busta paga del mese di giugno, diviso in 12 mensilità, spalmate fino a maggio 2024. Per quel che riguarda i lavoratori “apprendisti”, l’EVR sarà riproporzionato applicando l’aliquota dell’85% rispetto a quello spettante ai lavoratori qualificati. Per i lavoratori “part-time”, invece, l’EVR viene erogato sulla base del relativo orario di lavoro contrattuale.
Nella fattispecie, l’Elemento Variabile della Retribuzione per i lavoratori del Settore Artigianato e P.m.i. è di:
























































Livello  EVR 3,5% Valore al 100%

dagli indicatori territoriali 

100%

con 2 indicatori Aziendali positivi 

50%

con 1 indicatore Aziendale positivo

1 397,83 397,83 397,83 198,92
2 465,21 465,21 465,21 232,61
Muratore 1° 491,27 491,27 491,27 245,64
3 517,32 517,32 517,32 258,66
4 556,66 556,66 556,66 278,33
5 596,84 596,84 596,84 298,42
6 716,13 716,13 716,13 358,07
7 802,81 802,81 802,81 401,41 

Il processo civile nella riforma Cartabia: notifiche e svolgimento delle udienze

L’INL illustra sinteticamente le principali novità introdotte dalla riforma della giustizia civile e penale nel suo complesso e che assumono particolare rilievo per l’attività di contenzioso svolta dagli Uffici territoriali (INL, nota 14 aprile 2023, n. 2563).

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota in oggetto, fornisce le prime indicazioni operative per il personale ispettivo alla luce della novella legislativa che ha interessato il processo civile e penale.

 

Soffermandoci, in particolare, sulle modifiche apportate al settore civile, la finalità della riforma è quella di rendere i procedimenti ordinari di cognizione più snelli, anche attraverso la digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali. Infatti, è stata anticipata al 1° gennaio 2023 l’entrata in vigore di numerose disposizioni riguardanti l’utilizzo di strumenti telematici, al fine di dare continuità a quelle misure già adottate durante il periodo emergenziale volte a garantire il corretto svolgimento del processo attraverso il sempre più frequente utilizzo di dispositivi e mezzi informatici. In tale ambito si collocano le novità introdotte in merito all’udienza mediante collegamenti audiovisivi, all’obbligatorietà del deposito telematico degli atti, alla redazione dell’atto in formato elettronico, al perfezionamento del deposito dell’atto telematico, all’estrazione di copia cartacea di atti telematici.

 

In tema di notificazioni meritano menzione le disposizioni che hanno introdotto l’obbligo della notifica a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, ovvero abbia eletto domicilio digitale a norma del D.Lgs. n. 82/2005. Le notificazioni a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari e si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna, nel contempo prevedendosi che se quest’ultima risulti essere stata generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intenderà perfezionata per il destinatario alle ore 7. 

 

Qualora la notificazione risulti impossibile o non abbia avuto esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’avvocato dovrà eseguire la stessa:

 

– mediante inserimento nell’area web riservata prevista dall’articolo 359 codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza qualora il destinatario sia un’impresa o un professionista iscritto nell’indice INI-PEC di cui all’articolo 6-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (in tal caso ritenendosi la notificazione per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui sia stato effettuato detto inserimento);

 

– con le modalità ordinarie laddove il destinatario sia una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’art. 6-quater del citato decreto legislativo.

 

Conseguentemente, la notificazione con consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario è esercitabile dall’avvocato soltanto laddove non sussista l’obbligo di procedere via PEC o mediante inserimento nell’area web prevista da suddetto codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

 

Riguardo al processo di cognizione in primo grado, significativa novità riguarda le modalità di celebrazione dell’udienza, in quanto, con l’inserimento dei nuovi articoli 127-bis c.p.c. e 127-ter c.p.c., il legislatore ha inteso rendere strutturali, rispettivamente, lo svolgimento dell’udienza a distanza – mediante collegamento audiovisivo – e la facoltà di sostituire l’udienza “in presenza” con quella “cartolare”, attraverso il deposito/scambio di note scritte.

 

Lo svolgimento dell’udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Il provvedimento è comunicato alle parti almeno 15 giorni prima dell’udienza. Ciascuna parte costituita, entro 5 giorni dalla comunicazione, può chiedere che l’udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell’utilità e dell’importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei 5 giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l’udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti.

 

Proiettando la disposizione nel processo del lavoro, si ritiene che di per sé l’unica udienza per cui sia precluso lo svolgimento a distanza sia quella in cui è prevista l’escussione di testimoni ma nulla osta, formalmente, a che il tentativo di conciliazione, l’interrogatorio libero delle parti e la discussione, con lettura del dispositivo o della sentenza con motivazione contestuale, si svolgano attraverso il collegamento audiovisivo.

 

Talune criticità si rinvengono nella applicazione al rito del lavoro dello scambio di note di trattazione scritta, in considerazione delle possibili difficoltà di raccordo dei termini ivi fissati (deve essere assegnato alle parti un termine perentorio non inferiore a 15 giorni rispetto all’udienza stabilita per consentire l’attività di deposito/scambio delle note) con quelli imposti al resistente dall’articolo 416 c.p.c. per costituirsi tempestivamente al fine di non incorrere nelle decadenze e preclusioni previste dal rito speciale (almeno fino a 10 giorni prima dell’udienza fissata dal Giudice).

Anche a fronte di tali criticità, laddove lo scambio di note scritte sia disposto dall’A.G., esso costituisce preciso e inderogabile onere processuale posto a carico degli Ispettorati, alla cui inosservanza consegue l’applicazione degli articoli 181 e 309 c.p.c.

 

Le nuove norme hanno iniziato a trovare applicazione per tutti i procedimenti instaurati successivamente alla data del 28 febbraio 2023, mentre, per quelli già pendenti alla predetta data, continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti.

 

CCNL Alimentari – Industria e Cooperative: ratificate le ipotesi di piattaforma dei rinnovi contrattuali

Importanti novità per il dipendenti del settore alimentare

Le Associazioni Sindacali Fai, Flai e Uila hanno ratificato in modo unanime nei giorni scorsi le ipotesi di piattaforma per i rinnovi dei CCNL Alimentari-Industria e CCNL Alimentari-Cooperative per i quali è stato richiesto un aumento retributivo di oltre euro 300,00 nel quadriennio, ed un importante rafforzamento del sistema di welfare nazionale. Le medesime hanno difatti predisposto le suddette ipotesi in un contesto caratterizzato da determinanti novità, poiché l’Italia ha dimostrato sorprendenti capacità di crescita anche dopo la pandemia e la rottura degli equilibri internazionali causata dalla guerra in Ucraina.
Il settore agroalimentare italiano invero, ha segnato notevoli record ossia: la crescita della produzione dell’1,3% rispetto al 2021, l’aumento dell’export agroalimentare negli ultimi 5 anni in misura del 43%, raggiungendo nel 2022 la cifra record di euro 60,7miliardi pari al 10% delle esportazioni complessive del Paese, nonché le vendite alimentari aumentate del 18% nei primi tre mesi del 2023. Risultati importanti raggiunti anche grazie al contributo del personale di comparto che purtroppo ha visto erodere la propria busta paga dall’inflazione.
Per tali motivi si confermano di nuovo le strutture salariali dei CCNL in scadenza, prevedendo una richiesta importante e adeguata al contesto, ovverosia, euro 230,00 al parametro 137, di aumento sul Tem; euro 70,00 sullo Iar quale Incremento aggiuntivo della retribuzione, al fine di consentire a tutto il personale di comparto di beneficiare delle eccezionali performance che il settore alimentare nel suo complesso ha realizzato e sta tutt’oggi realizzando; infine euro 30,00 come trattamento economico dovuto per mancata contrattazione di secondo livello.
Le piattaforme mirano inoltre, ad un sistema di relazioni sindacali maggiormente partecipative e continuative, nonché a rafforzare le tutele presenti nel settore per rispondere alle sfide delle innovazioni, della digitalizzazione e della competitività globale, partendo dalla revisione del sistema di classificazione nazionale, ed altresì, realizzando una miglior conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed incrementando la salute e sicurezza in azienda, oltre alla valorizzazione dell’istituto della formazione. Tutto questo tenendo presenti tematiche quali la sostenibilità ambientale, che va sempre di pari passo con quella economica e sociale.
Centrale si conferma poi la richiesta di riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 40 ore a 36 ore a parità di salario, stante la continua evoluzione del lavoro.
In tema di appalti si richiede l’aumento delle attività non appaltabili; il rafforzamento delle tutele in caso di cambio di appalto; il potenziamento della comunità di sito e l’individuazione di strumenti contrattuali utili a ricomprendere nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Alimentari-Industria tutti quei lavoratori che svolgono la loro attività in maniera continuativa all’interno dello stesso sito; nonché il contrasto della precarietà e la limitazione del ricorso alla somministrazione sia a tempo determinato che indeterminato.
Da ultimo, le Parti Sindacali ribadendo l’unicità dei due contratti, hanno deciso di portare avanti le loro richieste attendendo consensi tra le lavoratrici e i lavoratori del settore.

CCNL Ombrelli – Industria: iniziate le trattative per il rinnovo

Aumenti salariali; 400,00 a titolo di elemento perequativo e revisione dell’inquadramento professionale tra gli argomenti della trattativa 

Il 13 aprile si sono riuniti la delegazione trattante unitaria dei tre sindacati di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e i rappresentanti di Assopellettieri e hanno incominciato le trattative per il rinnovo del CCNL scaduto il 31 marzo ed applicabile agli addetti delle industrie manifatturiere delle pelli e degli ombrelli, ombrelloni.
Dal punto di vista economico, vi è l’aumento retributivo di 220,00 euro al 3°livello da riparametrare, la trasformazione dell’elemento di garanzia retributiva in elemento perequativo prevedendo un importo di 400,00 euro annui a titolo di indennità per i lavoratori delle aziende che non praticano la contrattazione integrativa.
Altra richiesta è la revisione completa dell’inquadramento lavorativo, necessità data dai cambiamenti che sta affrontando il settore.

Bonus trasporti 2023, al via le richieste

Dal 17 aprile è attiva la piattaforma digitale per l’inoltro delle domande per il contributo fino a 60 euro per il trasporto pubblico (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 17 aprile 2023; D.M. n. 4/2023).

È stata attivata alle ore 8.00 del 17 aprile la piattaforma digitale per la richiesta del Bonus trasporti 2023: per accedervi è necessario il possesso di SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE) per collegarsi all’indirizzo bonustrasporti.lavoro.gov.it. Le domande potranno essere inoltrate da persone con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel 2022. Si potrà ottenere così un contributo fino a 60 euro per acquistare un abbonamento mensile, relativo a più mensilità o annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia entro il 31 dicembre 2023.

A disposizione ci sono 100 milioni di euro, a valere sul Fondo istituito presso il Dicastero come previsto dal D:L. n. 5/2023, convertito con Legge n. 23/2023 e dal Decreto n. 4/2023 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

In particolare, il D.M. n. 4/2023, pubblicato il 14 aprile 2023 sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, disciplina le modalità di erogazione del buono da utilizzare una sola volta per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, con esclusione dei servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

Il buono è personale, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma, tuttavia, la detrazione prevista sulla spesa ulteriore, rispetto all’ammontare del buono, che sia stata sostenuta dal beneficiario per l’acquisto dell’abbonamento.

 

Modalità di presentazione della domanda

 

Si potrà fare domanda online del beneficio per sé stessi o per un minore del quale si ha la potestà o la rappresentanza. Ciascun beneficiario potrà chiedere un Bonus trasporti al mese, entro il 31 dicembre 2023 e fino a esaurimento risorse. Prevista anche la possibilità di chiedere telematicamente l’agevolazione sulla piattaforma e acquistare l’abbonamento fisicamente in biglietteria in un secondo momento, mostrando, al momento dell’acquisto, il codice ricevuto al termine della procedura.

Infine, il D.M. n. 4/2023 disciplina anche la verifica dei requisiti, il monitoraggio dell’intervento, la rendicontazione da parte dei gestori e i controlli. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha anche provveduto ad aggiornare le FAQ dedicate al Bonus trasporti per sciogliere eventuali dubbi, a cui si aggiungono i servizi dell’URP online del dicastero per eventuali chiarimenti di dettaglio.  

CCNL Dirigenti – Aziende Commerciali: aumenti in arrivo

Una tantum, aumenti retributivi e fondi welfare per i dirigenti del Settore

Le sigle sindacali Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.m.i.- Confcommercio – Imprese per l’Italia e Manageritalia- Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato hanno siglato il verbale di accordo relativo al CCNL Dirigenti-Aziende Commerciali.
Tra le disposizioni inserite figurano novità riguardanti l’una tantum di 2.000,00 euro lordi, (copertura 1° gennaio 2020-31 dicembre 2022), a titolo di arretrati retributivi, divisa in tre tranche ed erogata nella seguente modalità:
700,00 euro con la retribuzione di maggio 2023;
700,00 euro con la retribuzione di settembre 2023;
600,00 euro con la retribuzione di novembre 2023.

L’aumento retributivo di 450,00 euro lordi mensili verrà liquidato entro luglio 2025 nelle seguenti modalità:
150,00 euro mensili dal 1° dicembre 2023;
150,00euro mensili dal 1° luglio 2024;
150,00 euro mensili dal 1° luglio 2025.
Grazie agli aumenti sopra indicati, per i dirigenti del Comparto il minimo contrattuale mensile passa dagli attuali 3.890,00 euro a 4.040,00 euro (a partire dal 1° dicembre 2023), a 4.190,00 euro dal 1° luglio 2024 e a 4.340,00 euro dal 1° luglio 2025. Oltre a quanto già in precedenza indicato, i datori di lavoro destinano 1.000,00 euro per la piattaforma welfare dirigenti terziario, spendibili in beni e servizi welfare dal 1° gennaio 2024 e dal 1° gennaio 2025.

Lavoratori part time ciclico verticale e indennità una tantum: il riesame delle domande respinte

I lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari nell’anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale e che si sono visti respingere la domanda di accesso all’indennità una tantum introdotta dal decreto Aiuti, hanno 120 giorni di tempo per presentare istanza di riesame (INPS, messaggio 13 aprile 2023, n. 1379).

L’INPS rende note le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami da parte dei richiedenti l’indennità una tantum di cui all’articolo 2-bis del D.L. n. 50/2022 (cosiddetto decreto Aiuti), le cui domande sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

 

Si tratta, come noto, dell’indennità pari a 550 euro riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari nell’anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane.

 

La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili sia da parte degli Istituti di  Patronato sia da parte del cittadino accedendo con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE o CNS) alla sezione del sito istituzionale denominata “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page attraverso il motore di ricerca.

Gli stati di lavorazione, gli esiti e le eventuali motivazioni di reiezione della domanda sono disponibili nella sezione “Le mie richieste” cliccando su “Dati della domanda”.

 

Nel termine, non perentorio, di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio in oggetto (ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva), l’utente può fare richiesta di riesame attraverso il pulsate “Richiedi riesame” disponibile nella sezione “Dati della domanda”.

 

E’ comunque necessario indicare una motivazione e contestualmente inviare la documentazione utile a consentire il riesame attraverso il link “Allega documentazione”.

 

In allegato al messaggio in commento, l’Istituto riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità in argomento e fornisce poi alcune indicazioni amministrative sul riesame nei casi di reiezioni più frequenti emersi dall’analisi effettuata a campione. 

 

Nel caso in cui le denunce UniEmens non siano state sempre trasmesse, per i periodi di sospensione dell’attività lavorativa, secondo le modalità definite dall’IINPS con la specifica codifica prevista per le sospensioni in ragione del part-time, all’esito della attività istruttoria, la Struttura territoriale dovrà chiedere al datore di lavoro la regolarizzazione dei flussi interessati, sia per la tipologia del rapporto di lavoro part-time denunciato che per la corretta valorizzazione dei periodi di sospensione dell’attività in ragione del part-time. Laddove la Struttura territoriale competente per il riesame dell’indennità una tantum in oggetto sia diversa da quella competente per matricola aziendale, la prima avrà cura di inoltrare l’esito dell’istruttoria alla seconda, affinché quest’ultima possa attivare il canale di comunicazione con il datore di lavoro per la correzione dei flussi UniEmens.

 

Riguardo ai requisiti richiesti per l’accesso al beneficio, l’INPS precisa, ad esempio, che, in presenza di più rapporti di lavoro, il requisito dei “periodi non interamente lavorati” deve essere soddisfatto all’interno di uno dei rapporti di lavoro e non può procedersi alla sommatoria dei periodi non interamente lavorati all’interno dei diversi rapporti in essere. Inoltre, non è necessario che il requisito sia soddisfatto su ciascun rapporto di lavoro.

 

Viene data una precisa indicazione per i lavoratori dello spettacolo: infatti, considerato il diverso sistema di accredito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti (espresso in settimane) e per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (espresso in giornate), per “periodo continuativo di un mese” si intende, per i primi, un arco temporale pari a 4 settimane mentre, per i secondi, un periodo pari a 26 giorni. Si deve tener conto, in proposito, che, per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, una settimana non interamente lavorata corrisponde a 6 giorni non lavorati, quindi, 7 settimane sono 42 giorni, mentre 20 settimane corrispondono a 120 giorni.

 

In riferimento all’ulteriore requisito secondo il quale il beneficiario non deve essere percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), si evidenzia che il lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nella ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum – sia titolare della prestazione NASpI ma questa sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi.

 

Si ricorda che, inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità in argomento, il lavoratore non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda.

 

CIPL Edilizia Artigianato-Milano: erogato l’Elemento Variabile della Retribuzione per l’anno in corso

Definito l’Evr 2023 per le Aziende ed il personale di Comparto

L’accordo del 28 marzo 2023, sottoscritto tra le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali Territoriali firmatarie, prevede la verifica dei parametri territoriali per la determinazione ed il riconoscimento dell’Elemento Variabile della Retribuzione 2023. Tale accordo assicura l’andamento positivo di tutti i parametri territoriali tenendo conto anche dei cicli economici che caratterizzano il settore, collegati ai risultati di produttività, qualità e competitività raggiunti nel territorio.
Come previsto, l’Elemento in questione può esser dovuto interamente, dovuto in misura ridotta oppure non dovuto.
– Evr dovuto in misura intera:
Se dal confronto tra i dati riguardanti il triennio 2020-2022 in rapporto al precedente triennio 2019-2021, i parametri aziendali relativi alle ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni ed al volume d’affari Iva come rilevabile dalle dichiarazioni annuali risultino pari o positivi, le Aziende provvederanno alla corresponsione dell’intero importo ad operai, impiegati, nonché ad apprendisti con contratto professionalizzante mediante il versamento di quote mensili durante l’anno in corso. In tal caso, l’Evr è stabilito nella misura intera del 4% dei minimi tabellari vigenti dal 1° Febbraio 2020.
– Evr non dovuto o versato in misura ridotta:
Qualora l’andamento di entrambi i suddetti parametri risulti negativo, l’Azienda non dovrà versare l’Elemento Variabile della Retribuzione. Se invece, l’andamento negativo riguardi solo uno dei due parametri, la stessa dovrà riconoscere l’Evr in misura ridotta pari al 50% dell’intero importo. In tal caso ella dovrà, entro il 30 Ottobre 2023, inviare tramite indirizzo Pec all’Associazione Artigiana di categoria cui aderisce ed alla Cassa Edile di Milano, un’autodichiarazione unitamente alla relativa documentazione probatoria.
Verifica del parametro Ore denunciate in Cassa Edile
Da ultimo si comunica che, le ore denunciate presso la Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni, possono esser verificate nell’area privata “Servizi on-line” consultando la funzione ad accesso riservato “Rendiconti” → “Estratto conto” → “Evr”.

Approvata la disciplina dell’equo compenso per i professionisti

Con il voto favorevole della Camera diviene legge la normativa in materia di giusta retribuzione delle prestazioni rese dai chi esercita una professione liberale (Camera dei deputati, comunicato 13 aprile 2023).

La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva nella seduta del 12 aprile 2023 la disciplina dell’equo compenso delle prestazioni rese dai professionisti (avvocati, notai, amministratori di condominio, commercialisti, ecc.), con l’intento di rafforzare la loro tutela nei confronti di specifiche imprese che, per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti, in grado di determinare uno squilibrio nei rapporti con il singolo professionista. 

Il provvedimento si compone di 13 articoli e innanzitutto definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull’ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi i professionisti non iscritti a un Ordine, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (articoli 1 e 2).

La legge disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (articolo 3) ed eventualmente di condannare l’impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (articolo 4).

Si prevede anche che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso (articolo 5).

Viene consentito alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi individuati siano equi fino a prova contraria (articolo 6).

Si prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall’ordine o dal collegio professionale acquisti l’efficacia di titolo esecutivo (articolo 7) e si disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (articolo 5) e alla responsabilità professionale (articolo 8).

Inoltre, viene consentita la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l’azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (articolo 9).

Infine, presso il Ministero della giustizia, viene istituito l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso (articolo 10), mentre si prevede che la riforma non si applichi alle convenzioni già in corso (articolo 11).