Dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2025

L’Agenzia delle entrate ha individuato i dati economici, contabili e strutturali, da dichiarare da parte dei contribuenti, rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo di imposta 2025 (Agenzia delle entrate, provvedimento 31 gennaio 2025, n. 24728).

Il comma 4 dell’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017 ha previsto che i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale debbano dichiarare, anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.

 

Pertanto, con il nuovo provvedimento n. 24728/2025, l’Agenzia ha reso noti i suddetti dati rilevanti per l’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2025. Tali dati sono:

  • quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2024;

  • quelli funzionali alla attività di revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2023 approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 28 febbraio 2024;

  • quelli indicati nell’allegato 1 al provvedimento stesso.

L’Agenzia ha specificato che i dati contabili potrebbero essere ridotti e accorpati, oppure sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli dichiarativi Redditi, anche in considerazione di quanto previsto ai commi 4-bis e 4-ter del richiamato articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017.

 

Il provvedimento ha, inoltre, individuato le ulteriori attività economiche, indicate nell’allegato 2, per le quali deve essere effettuata la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a partire dall’annualità di imposta 2025.

L’Agenzia ha ricordato che l’attività di revisione degli ISA deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO.

Di conseguenza, essendo entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, che verrà adottata per gli adempimenti di natura amministrativa a partire dal 1° aprile 2025, le attività economiche indicate nel provvedimento, per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono state individuate facendo riferimento alla nuova classificazione ATECO 2025.

Rientro dall’estero e cumulo di più regimi agevolativi

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta ad un’istanza di interpello presentata da un contribuente che chiede chiarimenti sulla possibilità di beneficiare contemporaneamente del “nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” e degli “incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero” (Agenzia delle entrate, risposta 28 gennaio 2025, n. 16).

Il caso trattato dall’Agenzia delle entrate riguarda un contribuente che, dopo aver conseguito una laurea in odontoiatria in Italia e aver lavorato come docente in Spagna, intende trasferirsi nuovamente in Italia per assumere un incarico di professore associato e avviare un’attività di lavoro autonomo come medico odontoiatra.

 

L’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, in vigore dal 29 dicembre 2023, ha introdotto il ”nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” che si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, così come modificato dall’articolo 1 del citato decreto legislativo n. 209/2023, a decorrere dal periodo d’imposta 2024.

Il ”nuovo regime” sostituisce il ”regime speciale per lavoratori impatriati”, vigente fino al 29 dicembre, le cui disposizioni, tuttavia, continuano ad applicarsi nei confronti di coloro che hanno trasferito la residenza ”anagrafica” nel territorio dello Stato italiano entro il 31 dicembre 2023. In particolare, il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023 dispone che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare al ricorrere di specifiche condizioni.

Il nuovo regime si applica a partire dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d’imposta successivi fermo restando che, se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti con applicazione dei relativi interessi.

La percentuale è ridotta al 40% nei seguenti casi:

a) il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;

b) in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del ”nuovo regime”. In tal caso, il beneficio è fruito a partire dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell’agevolazione.

Tale maggiore agevolazione si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del nuovo regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.

Inoltre, i cittadini italiani si considerano residenti all’estero se sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ovvero hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Infine, per i soggetti che trasferiscono la propria residenza ”anagrafica” nell’anno 2024, il nuovo regime si applica per ulteriori tre periodi d’imposta nel caso in cui il contribuente divenga proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso, i redditi agevolabili, negli ulteriori tre periodi d’imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.

 

L’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, attualmente in vigore, disciplina, invece, gli ”incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero”, applicabile a docenti e ricercatori, residenti all’estero che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, allo scopo di svolgere un’attività di ricerca o docenza nel territorio dello Stato.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 44 prevede che ai fini delle imposte sui redditi sia escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Il regime agevolativo si applica nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d’imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

I docenti o ricercatori italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere al regime di favore purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

 

La circolare n. 17/E/2017, ha già avuto modo di chiarire che ”in base a tale disposizione il soggetto che si trasferisce in Italia e vi acquisisce la residenza fiscale, se fruisce del regime per i lavoratori impatriati non può contemporaneamente fruire del regime previsto per i docenti e ricercatori nel caso in cui svolga anche una attività di docenza”. Ne consegue che ”la sussistenza dei requisiti in capo allo stesso soggetto per accedere ad entrambe le agevolazioni permette allo stesso di aderire a quella che ritiene di maggiore favore per sé e di permanervi per i periodi d’imposta previsti rispettivamente per ciascuno dei suddetti regimi agevolativi”.

Tali conclusioni non sono, tuttavia, estendibili anche al ”nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” in quanto, in assenza di una espressa previsione normativa che precluda la possibilità di applicare contemporaneamente più regimi agevolativi, il ”nuovo regime” è ritenuto compatibile con gli altri regimi di favore previsti per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

 

In particolare, l’Agenzia è dell’avviso che i diversi regimi agevolativi previsti per i contribuenti che rientrano in Italia siano fruibili contemporaneamente dallo stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d’imposta, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalle relative disposizioni.

Ne consegue che, in applicazione di tale principio, l’Istante, nel caso di specie, potrà fruire, del ”nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati”, a decorrere dal periodo d’imposta 2025 e fino alla durata massima consentita dalla normativa di riferimento (limitatamente all’attività di medico odontoiatra), e degli ”incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero”, a decorrere dal periodo d’imposta 2025 e fino al 2029 (limitatamente all’attività di professore universitario).

Credito d’imposta Zes Unica settore agricolo, forestale, pesca e acquacoltura

Determinata la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (Agenzia delle entrate, provvedimento 27 gennaio 2025, n. 20152).

L’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e per le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che effettuano investimenti dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

 

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 novembre 2024 ha definisce le modalità di trasmissione della comunicazione necessaria per accedere al credito d’imposta.

 

Il comma 4 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, del 18 settembre 2024 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sia pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dall’Agenzia. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate.

 

L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, è risultato pari a 58.076.860 euro, a fronte di 40 milioni di euro di risorse disponibili a cui vanno sommate le risorse aggiuntive previste dall’articolo 1, comma 8, terzo periodo, del decreto-legge n. 63/2024, che costituiscono il limite di spesa.

 

Di conseguenza, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo del credito richiesto.

 

Sul sito dell’Agenzia delle entrate il nuovo applicativo “Regime adempimento collaborativo”

È stato introdotto un nuovo servizio web messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate per i contribuenti ammessi al regime di Cooperative compliance e per coloro che hanno presentato domanda di adesione (Agenzia delle entrate, comunicato 23 gennaio 2025).

Il nuovo applicativo, accessibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, mira a semplificare la gestione della posizione dei contribuenti nell’ambito dell’istituto, offrendo la possibilità di inserire direttamente a sistema sia la Mappa dei rischi, compilata sulla base dei modelli disponibili, sia di caricare ed eventualmente aggiornare gli altri documenti necessari (come per esempio la strategia fiscale, la relazione agli organi di gestione e le certificazioni richieste).

 

Il nuovo servizio “Regime adempimento collaborativo” può essere utilizzato sia dai contribuenti che hanno presentato istanza di adesione prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023 (“soggetti aderenti”), sia da coloro che, volendo aderire alla Cooperative, hanno già presentato la relativa istanza e sono stati inseriti nella lista dei soggetti in possesso dei requisiti soggettivi (“nuovi istanti”).

 

In particolare, il servizio consente di:

  • scaricare i modelli disponibili per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali (ad oggi è disponibile il modello standardizzato di Mappa dei rischi per il settore industriale);

  • caricare la propria Mappa compilata a seguito delle verifiche eseguite con esito positivo dal sistema;

  • caricare gli ulteriori documenti richiesti tra cui, per esempio, il corpus nor¬mativo interno del TCF (TCM, Strategia Fiscale, ecc.), la rela¬zione agli organi di gestione e le certificazioni (art. 4 Dlgs n. 128/2015);

  • consultare e aggiornare la propria documentazione.

Controlli su denaro contante: le novità di maggior interesse sul decreto di adeguamento

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli analizza il decreto legislativo del 10 dicembre 2024, n. 211, che rappresenta un significativo adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2018/1672 del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’unione o in uscita dall’unione (Agenzia delle dogane e dei monopoli, circolare 16 gennaio 2025, n. 1)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 1/2025 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 211/2024 di adeguamento dell’ordinamento nazionale alla normativa euro-unitaria in materia di controlli sui flussi di contante in entrata nell’Unione e in uscita dall’Unione, di cui al Regolamento (UE) n. 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018. Il decreto, in vigore a partire dal 17 gennaio 2025, apporta modifiche:

  • al D.Lgs.n. 195/2008, recante «Modifiche ed integrazioni alla normativa valutaria in attuazione del Regolamento (CE) n. 1889/2005», al fine di dare piena attuazione alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2018/1672 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/776, secondo quanto previsto dai criteri di delega di cui all’articolo 15 della legge di delegazione europea 2022-2023;

  • alla Legge 17 gennaio 2000, n. 7 recante «Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998», ai fini del coordinamento con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2018/1672, evitando la sovrapposizione di obblighi dichiarativi in materia di oro, precisandone i presupposti, le modalità, i termini e il relativo apparato sanzionatorio in caso di violazione, secondo quanto previsto all’articolo 15, comma 3, lettera b), della legge di delegazione europea 2022-2023.

La novella legislativa estende ai militari della Guardia di Finanza poteri analoghi a quelli dei funzionari doganali, consentendo loro di accertare autonomamente le violazioni, anche negli spazi doganali, e di disporre misure come il trattenimento temporaneo e il sequestro di denaro contante.

Il decreto modifica, inoltre, la definizione di denaro contante ai fini della normativa valutaria, in conformità con la definizione contenuta nell’articolo 1, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) n. 2018/1672, già applicabile alle movimentazioni extra- UE.

Rientrano, pertanto, nel concetto di “denaro contante”:

  • denaro contante: la valuta, gli strumenti negoziabili al portatore, i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e le carte prepagate;

  • valuta: le banconote e le monete metalliche che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite banche e intermediari finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio;

  • strumenti negoziabili al portatore: strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne. Tali strumenti sono gli assegni turistici (o traveller’s cheque), gli assegni, i vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all’atto della consegna;

  • beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore: i beni elencati al punto 1 dell’allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018;

  • carte prepagate: le carte non nominative elencate al punto 2 dell’allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, che contengono valore in moneta o liquidità o vi danno accesso ovvero che possono essere usate per operazioni di pagamento, per l’acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente.

In ragione di tale modifiche, la definizione di denaro contante si applica a tutte le movimentazioni di denaro contante intra ed extra unionali.

Viene anche stabilito che il denaro contante, oltre ad essere soggetto agli obblighi dichiarativi per le movimentazioni transfrontaliere di importo pari o superiore a 10.000 euro, debba anche essere messo a disposizione dell’Ufficio dell’Agenzia a fini di controllo.

 

Il D.Lgs. n. 211/2024 prevede, tra l’altro, l’inserimento, nel D.Lgs. n. 195/2008, del nuovo articolo 3-bis, volto a introdurre nell’ordinamento nazionale l’istituto del “Trattenimento temporaneo del denaro contante“.

 

Infine, relativamente al regime sanzionatorio, sono da segnalare numerose novità introdotte dal nuovo decreto, in particolare sugli istituti connessi, quali il sequestro e l’oblazione.

Investimenti sostenibili delle PMI per la trasformazione tecnologica e digitale

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha adottato il decreto “Investimenti sostenibili 4.0” per supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle micro, piccole e medie imprese (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 22 gennaio 2025).

Il decreto “Investimenti sostenibili 4.0” rappresenta un’importante iniziativa volta a promuovere la trasformazione tecnologica e digitale delle micro, piccole e medie imprese situate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

 

Con una dotazione finanziaria di 300.488.426,61 di euro, il decreto mira a sostenere la competitività e la crescita sostenibile di queste imprese attraverso agevolazioni mirate.

 

Le attività manifatturiere e di servizi alle imprese sono ammesse alle agevolazioni, a condizione che i loro programmi contribuiscano al raggiungimento di obiettivi climatici e ambientali, rendano i processi produttivi più sostenibili e circolari, migliorino la sostenibilità energetica o favoriscano la transizione tecnologica e digitale. Questo attraverso l’impiego di tecnologie abilitanti come l’intelligenza artificiale, la blockchain, l’internet of things e l’industrial internet, il cloud, la cybersecurity, i big data e analytics, le soluzioni di advanced manufacturing, la manifattura additiva, la simulazione e la realtà aumentata.

 

Le spese, che dovranno essere comprese tra i 750mila euro e i 5 milioni di euro, potranno riguardare l’acquisto di macchinari, impianti e nuove attrezzature, opere murarie, programmi informatici, certificazioni ambientali e servizi di consulenza specialistica.

 

Le agevolazioni sono concesse, fino al 75% delle spese ammissibili, nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, senza operare alcuna distinzione in funzione della dimensione d’impresa. 

 

L’accesso alle agevolazioni avviene tramite una procedura valutativa con procedimento a sportello.

 

Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

Pubblicate le indicazioni delle Entrate in seguito alla proroga del beneficio fiscale introdotto dal D.Lgs. n. 216/2023 per i contribuenti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che assumono a tempo indeterminato (Agenzia delle entrate, circolare 20 gennaio 2025, n. 1/E).

Il D.Lgs. n. 216/2023, con l’articolo 4 introduce, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, una nuova misura, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, finalizzata a favorire l’incremento occupazionale attraverso il riconoscimento di una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, anche appartenente a determinate categorie svantaggiate (per le quali è prevista un’ulteriore maggiorazione del costo deducibile).

Il Decreto 25 giugno 2024 del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contiene, tra le altre, disposizioni volte a specificare più nel dettaglio gli ambiti soggettivo e oggettivo di applicazione del beneficio, i criteri di determinazione dell’incremento occupazionale e della maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione.

L’articolo 1, commi 399 e 400, della Legge di bilancio 2025, dispone una proroga della suddetta misura, prevedendo che la stessa si applichi anche per i tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, pertanto, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027).

 

L’incentivo consente agli operatori economici di incrementare il costo ammesso in deduzione per assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato. La maggiorazione è pari al 20% e aumenta di un ulteriore 10% in caso di assunzione di persone meritevoli di maggior tutela, come ad esempio le persone con disabilità, le donne con almeno due figli minorenni, le donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione e i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile.

 

Il beneficio è rivolto ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, a condizione che il reddito sia determinato analiticamente e che l’attività, antecedentemente all’inizio del periodo d’imposta agevolato, sia stata effettivamente avviata da almeno un anno.

La maggiorazione spetta solo se, al termine del periodo d’imposta agevolato, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall’incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato.

 

Il comma 6 del citato articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023 stabilisce che, ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale e dell’incremento occupazionale complessivo, il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, mediamente occupati, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, sia costituito dalla somma dei rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e trecentosessantacinque, o trecentosessantasei se tale periodo d’imposta include il 29 febbraio.

 

La media occupazionale dei dipendenti a tempo indeterminato e quella del numero complessivo dei dipendenti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, utili alla verifica dell’aumento della base occupazionale, sono calcolate sommando i rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e trecentosessantacinque (o trecentosessantasei se il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 include il 29 febbraio).

 

Sempre all’articolo 4, comma 3, vengono stabiliti i criteri di determinazione del costo riferibile all’incremento occupazionale, oggetto di maggiorazione del 20%, ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Detto costo è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti, come risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), n. 9), del codice civile e l’incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle medesime voci, relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per calcolare la maggiorazione, occorre fare riferimento al dato contabile delle predette voci, fatte salve le deroghe. Il comma 3, ultimo periodo, dell’articolo 4 stabilisce, altresì, che i costi riferibili al personale dipendente devono essere imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente. In particolare, per i soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata, ovvero per gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo, il cui reddito è determinato ai sensi dell’articolo 54 del TUIR, l’imputazione dei costi del personale segue, pertanto, il criterio di cassa, salve le espresse deroghe previste dai predetti regimi.

 

Il comma 7 dell’articolo 4 del Decreto, infine, dispone che nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non debba tenersi conto delle disposizioni del medesimo articolo 4. Parimenti, nella determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si debba assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dell’articolo 4.

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria: definito il welfare 2025

Le aziende devono mettere a disposizione strumenti di welfare pari a 200,00 euro entro febbraio 2025

Il 17 gennaio è stata sottoscritta da Unionmeccanica Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil la dichiarazione comune per la regolarizzazione del welfare per l’anno 2025 per le lavoratrici ed i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti 
Le Parti hanno, infatti, preso atto della disdetta del CCNL da parte delle OO.SS. avvenuta in data 17 giugno 2024 ed hanno comunicato che, in applicazione dell’art. 90 co. 3 del CCNL , il CCNL resta in vigore fino al rinnovo del successivo.
Pertanto, entro la fine del mese di febbraio 2025 l’azienda deve mettere a disposizione strumenti di welfare del valore pari a 200,00 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2025.
Hanno diritto i lavoratori che hanno superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio 2025 o successivamente assunti entro il 31 dicembre:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso dell’anno.
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata di servizio nell’anno di riferimento. Il valore degli strumenti di welfare non è riproporzionabile per i lavoratori part-time.

Adempimenti fiscali per credito d’imposta su somme restituite per emolumenti pensionistici indebiti

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito alla restituzione di emolumenti pensionistici indebitamente corrisposti e alla corretta gestione fiscale delle somme restituite (Agenzia delle entrate, risposta 17 gennaio 2025, n. 7).

L’Agenzia delle entrate ha fornito un parere basato sull’articolo 150, comma 2, del D.L. n. 34/2020, il quale stabilisce ai sostituti d’imposta di ottenere un credito d’imposta pari al 30% delle somme restituite al netto delle ritenute fiscali. La circolare n. 8/E/2021 ha, inoltre, chiarito che il diritto del sostituto a fruire del credito d’imposta sorge nel momento in cui non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione.

 

Ai fini dell’utilizzo del credito di imposta, pertanto, sono irrilevanti le vicende e le modalità relative alla concreta restituzione dell’indebito.

Tuttavia, l’Agenzia ritiene che qualora, nelle more della definitività della pretesa, il sostituito corrisponda al netto le somme precedentemente percepite, il sostituto potrà comunque avvalersi del credito d’imposta nel periodo d’imposta in cui è avvenuta la restituzione.

 

Della restituzione delle somme, nonché dell’emersione del credito d’imposta, si dovrà dare evidenza rispettivamente nel modello di Certificazione Unica (CU) rilasciata dal sostituto e nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari (modello 770).

 

Nel caso di specie, in assenza di una pronuncia definitiva che cristallizzi la legittimità della pretesa dell’Amministrazione istante, il diritto del sostituto a fruire del credito d’imposta in parola sorge con riferimento al periodo d’imposta in cui avviene la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.

A tal fine, appare irrilevante che la restituzione delle somme sia eseguita da un soggetto che ne abbia comunque la disponibilità, diverso dal beneficiario degli emolumenti pensionistici o dal suo erede alla cui posizione tali somme restano imputabili.

Sicché, nelle more della definitività della pretesa accertata con pronuncia allo stato ancora appellabile, l’istante ha diritto di fruire del credito d’imposta, limitatamente alle somme effettivamente restituite dall’istituto di credito. Al fine di godere del beneficio in parola, l’istante dovrà:

  • rilasciare all’erede la Certificazione Unica 2025, indicando nella parte ”dati anagrafici” i dati relativi al defunto ed esponendo, al punto 477, l’importo delle somme indebitamente corrisposte, al netto della ritenuta operata;

  • esporre nel campo 5 del quadro SX del modello 770/2025 l’importo del credito maturato, pari al 30% delle somme indicate al punto 477 della Certificazione Unica.

 

Erogazione di fringe benefit tramite carta di debito assegnata ai dipendenti, chiarimenti AdE

Una società intende affidare la gestione del proprio piano welfare a un provider che prevede l’assegnazione dei fringe benefit tramite una carta di debito nominativa. Al riguardo, l’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire se la suddetta carta possa essere qualificata come un documento di legittimazione e possa costituire un voucher cumulativo e, in caso di risposta favorevole, se possa considerarsi esentato dall’obbligo di applicazione della ritenuta sul valore dei beni e dei servizi (Agenzia delle entrate, risposta 15 gennaio 2025, n. 5).

Ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del Tuir, non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta al limite di euro 258,23, superato il quale lo stesso importo concorre interamente a formare il reddito.

Il successivo comma 3bis dell’articolo 51, stabilisce che l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

 

Negli ultimi periodi d’imposta varie disposizioni hanno modificato il predetto limite di euro 258,23 previsto nell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del Tuir.

Da ultimo, il comma 16 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024 ha previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2024 che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR. 

 

Come già chiarito nella circolare n. 28/E/2016 dell’Agenzia, la specifica disciplina delle caratteristiche e delle modalità di fruizione dei titoli di legittimazione è dettata dall’articolo 6 del decreto del MLPS di concerto con il MEF del 25 marzo  2016, il quale al comma 1 stabilisce che tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.

Pertanto, nel citato documento di prassi, i voucher di cui al citato comma 1:

  • non possono essere emessi a parziale copertura del costo della prestazione, opera o servizio e, quindi, non sono integrabili;

  • non possono rappresentare più prestazioni opere o servizi di cui all’articolo 51, comma 2, del Tuir.

I voucher hanno lo scopo di identificare il soggetto che ha diritto alla prestazione sottostante e richiedono, pertanto, la previa intestazione del titolo all’effettivo fruitore della prestazione, opera o servizio anche nei casi di utilizzo da parte dei familiari del dipendente.

L’oggetto della prestazione alla quale il titolo può dare diritto deve consistere in un bene o un servizio e, pertanto, il voucher non può essere rappresentativo di somme di denaro.

L’uso del voucher agevola l’utilizzo di strutture di soggetti terzi per erogare ai dipendenti le prestazioni e i servizi rappresentati, alle quali il datore di lavoro può fare ricorso a condizione che il dipendente non intervenga nel rapporto economico con la struttura che eroga la prestazione, potendo altrimenti configurarsi un aggiramento del divieto di erogare la prestazione in denaro ove non previsto. Anche nel caso dei voucher il dipendente assume la veste di mero destinatario della prestazione, estraneo al contratto in virtù del quale acquista il relativo diritto.

In deroga al principio in base al quale i voucher devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, il comma 2 dell’articolo 6 del decreto prevede che i beni e servizi di cui all’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di 258,23 euro.

Nella citata circolare n. 28/E/2016 è stato, inoltre, chiarito che mentre il voucher monouso deve dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio, predeterminato ab origine e definito nel valore, il voucher cumulativo può rappresentare una pluralità di beni, determinabili anche attraverso il rinvio, ad esempio, ad una elencazione contenuta su una piattaforma elettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta nel ”carrello della spesa”, per un valore non eccedente 258,23 euro

 

La soglia di esenzione di euro 258,23 riguarda le sole erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle esclusioni specificatamente previste. La soglia, inoltre, deve essere verificata, anche per i voucher, con riferimento all’insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo di imposta. Qualora il valore dei fringe benefit, complessivamente erogati nel periodo d’imposta sia sotto forma di voucher che nelle modalità ordinarie superi il citato limite di 258,23 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

 

Nel caso di specie, dunque, tenuto conto dei vincoli di spesa conformi al massimale previsto dalla legislazione vigente in materia di fringe benefit e delle modalità di utilizzo della carta presso un numero determinato di esercenti nei settori preventivamente individuati dall’Istante come potenziali erogatori di fringe benefit per i propri dipendenti, l’Agenzia chiarisce che è possibile riconoscere alla carta di debito assegnata ai dipendenti dell’Istante la funzione di documento di legittimazione ai sensi del comma 3bis dell’articolo 51 del Tuir. Pertanto, l’Istante, in qualità di sostituto d’imposta, sull’importo utilizzato dai propri dipendenti per l’acquisto dei beni e servizi previsti dal piano di welfare non è tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto.