Corsi di formazione per RLS: frequenza obbligatoria e assenze

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali interviene sui corsi di formazione obbligatoria per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, evidenziando il ruolo della contrattazione collettiva nazionale in materia (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risposta 12 giugno 2023, n. 3).

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Lo prevede l’articolo 37, comma 10, del D.Lgs. n. 81/2008, norma a cui fare riferimento per la disciplina della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

 

Nella risposta a interpello in oggetto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene interrogato, in particolare, sulle assenze eventualmente ammesse rispetto alla durata minima del corso chiedendosi, nello specifico, se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso.

 

In merito alla durata minima del corso di formazione, il citato articolo 37, al comma 11, fissa la stessa in 32 ore iniziali, precisando, infatti, che: “La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento”.

 

La norma, poi, contiene un espresso rinvio alla contrattazione collettiva, stabilendo che “Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (…)”, come pure è sempre la contrattazione collettiva nazionale che disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

 

Pertanto, il Ministero ribadisce che la normativa vigente prevede già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (appunto di 32 ore iniziali), rinviando alla contrattazione collettiva nazionale la fissazione delle modalità, della durata e dei contenuti specifici della formazione stessa nel rispetto dei criteri minimi di cui sopra detto.

 

CCNL Scuola Pubblica-Personale Ata: proseguono i negoziati

Aggiornamento dei profili professionali e dei titoli di accesso per il personale di settore

Tenutosi lo scorso 7 giugno un nuovo confronto per il rinnovo contrattuale 2019-2021 del Comparto “Istruzione e Ricerca”, concernente gli ordinamenti professionali del personale Ata.
L’Aran ha iniziato le trattative approfondendo la revisione del sistema di classificazione del personale Ata e sollecitando, sulla base del modello presentato nella riunione antecedente, le proposte di miglioramento e integrazione che le OO.SS. ritengono necessarie al fine di arrivare ad una conclusione della trattazione.
La Flc-Cgil ha avanzato diverse proposte in merito, con come scopo quello di precisare e migliorare il testo contrattuale, nonché fornire garanzie di valorizzazione professionale ed economica per tutto il personale impiegato nel settore.
Le proposte hanno riguardato l’aggiornamento dei profili professionali e dei titoli di accesso alle diverse aree professionali.
E’ stato altresì richiesto, che tra i titoli di accesso ai diversi profili venga previsto, oltre all’attuale titolo, anche il possesso di competenze informatiche certificate, facendo salve le posizioni di chi è già inserito nel sistema di assunzione.
Sempre per i Dsga con incarico di elevata qualificazione, si è richiesto l’aumento e la quantificazione già presente nel CCNL, del compenso in caso di reggenza su altra scuola che in ogni caso non può gravare sul fondo scuola. L’affidamento di questo incarico deve tener conto della disponibilità degli interessati. Resta ferma la proposta avanzata dalla Flc-Cgil di aumentare l’indennità di direzione parte fissa e variabile, escludendo correlazioni tra l’aumento dell’indennità e la valutazione dei risultati conseguiti dal Dsga, come richiesto da altre OO.SS.
Di primaria importanza risulta poi essere la definizione nella disciplina contrattuale dei termini e delle modalità dei requisiti necessari per poter accedere ai passaggi verticali da A ad As e da B a D. Questa sembra essere un’occasione storica che getta le basi per l’innalzamento graduale dei profili A e B verso le aree immediatamente superiori. La mancata attivazione dei passaggi verticali verrebbe considerata una non risposta ai bisogni di crescita professionale del personale Ata, lasciando inutilizzati circa 37milioni di euro.
Inoltre è stato definito a livello nazionale, il compenso per alcuni incarichi specifici di Area A e B, stante la loro funzione.
Ciò a cui si auspica è la semplificazione del sistema delle posizioni economiche, utilizzando le risorse messe a disposizione ed altresì, attribuendole al personale che ne fa richiesta, previo superamento di una prova selettiva attraverso dei test a cui fa seguito l’attività formativa da rimodulare in base al profilo. In aggiunta, si comunica che alle posizioni economiche va riconosciuta una tredicesima quota attualmente inesistente.
Con l’occasione l’Aran ha fatto presente, che le attuali posizioni economiche per il personale Ata vanno confermate, ma il meccanismo che ha regolato fino ad oggi l’attribuzione delle posizioni economiche va senza dubbio semplificato al fine di rendere nuovamente accessibile a tutto il personale interessato la possibilità di beneficiare di un miglioramento economico che valorizzi l’esperienza professionale acquisita.
Circa i Dsga si suole ribadire, che l’incarico di elevata qualificazione (eq) ha durata triennale, ma questo non fa venir meno il diritto del titolare di mantenere la continuità sul medesimo posto di lavoro fino alla cessazione del rapporto lavorativo, a meno che l’interessato ritenga di spostarsi su altra sede vacante in base alle disposizioni che regolano la mobilità di tutto il personale scolastico.
Terminato l’incontro, l’Agenzia ha affermato la condivisione delle proposte avanzate, riservandosi di predisporre un nuovo testo contrattuale in grado di recepire tali proposte compatibili con il nuovo ordinamento.

Assegni nucleo familiare, la rivalutazione degli importi

L’INPS ha reso noti i nuovi livelli reddituali relativi alla misura per il periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024 (INPS, circolare 9 giugno 2023, n. 55).

Data la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2022 e l’anno 2021, pari all’8,1%, l’INPS con la circolare in commento ha comunicato la rivalutazione dell’indice dei livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare (ANF), in vigore per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.

I nuovi livelli di reddito familiare sono finalizzati ovviamente alla corresponsione dell’Assegno alle diverse tipologie di nuclei, tenendo conto che, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs n. 230/2021 che ha istituito  l’Assegno Unico e universale per i figli a carico, i nuovi livelli di reddito familiare dell’ANF riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti. Conseguentemente, la rivalutazione in oggetto è stata predisposta con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

Le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, alle diverse tipologie di nuclei familiari sono state pubblicate in allegato alla circolare in oggetto. 

L’INPS comunica anche che gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

CIPL Edilizia Industria – Torino: rinnovato il contratto per oltre 10.000 lavoratori



Il CIPL prevede aumenti salariali, welfare e sicurezza


È stato rinnovato il contratto collettivo provinciale di lavoro per il settore edilizia-industria di Torino. I sindacati di categoria Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e la parte datoriale Ance hanno sottoscritto l’accordo che prevede più garanzie in materia di sicurezza, malattia, trasferta, welfare, formazione e salario e coinvolge oltre 10.000 mila lavoratori in 1.400 imprese della provincia.


Nella fattispecie, sono stati chiesti e ottenuti aumenti per la diaria e per l’indennità di mensa che viene raddoppiata. Il CCNL prevede un contributo di 30,00 euro per l’assistenza fiscale che viene erogata in un centro di assistenza convenzionato con le organizzazioni sindacali. L’elemento variabile della retribuzione viene stabilito nella misura del 4% dei minimi in vigore rivalutato nei futuri aumenti contrattuali. Adeguamento delle prestazioni integrative per spese funerarie, sussidi per studenti, assegno per lavoratori portatori di handicap e per i propri familiari e il premio di natalità che passa da 45,00 euro a figlio a 500,00 euro una tantum. Confermato il contributo spesa per l’acquisto di wi-fi, pc, tablet o notebook, per i campi estivi e il baby parking. I neoassunti under 24 possono beneficiare di un premio una tantum di 250,00 euro, mentre il premio per i lavoratori con almeno 25 anni di anzianità di imprese edili passa da 447,00 a 800,00 euro.
Confermata la prestazione per carenza malattia a carico della Cassa Edile di Torino per i primi tre giorni di malattia per eventi morbosi di durata non superiore a 6 giorni. Inoltre, viene inserita una risorsa da destinare all’ufficio notifiche per potenziare l’incrocio dei flussi delle banche dati negli Enti bilaterali con lo scopo di rafforzare la corretta applicazione contrattuale, anche per quel che riguarda la formazione e la prevenzione dei lavoratori nei cantieri di Torino e provincia. Per i lavoratori autonomi è prevista l’introduzione di una tessera di riconoscimento per lavorare in cantiere, con un Qr-code collegato ad un pc portatile che serve per individuare il lavoratore e attestare la regolarità della posizione in Cassa edile in termini anche di formazione nel percorso di Settore. Entro il 30 giugno si prevede che vengano definite le agevolazioni e i premi mirati a migliorare l’attrattività del lavoro edile e l’inserimento dei giovani.

CCNL Oreficeria Industria: definito il valore IPCA 2023



Previsto con il CCNL del 23 dicembre 2021, un aumento del 6,6% per tutti i livelli


In data 9 giugno 2022, tra Confindustria Federorafi e la Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil si è stipulato il CCNL dedicato agli addetti del settore orafo, argentiero della gioielleria, avente decorrenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2024.
La disciplina contrattuale prevede, all’art. 47- Parte salariale, l’adeguamento nel mese di giugno, dei minimi contrattuali per ciascun livello sulla base della dinamica inflattiva consuntivata misurata con l’IPCA al netto degli energetici importati così come fornita dall’Istat ed applicata ai minimi stessi.
A tal proposito, le Parti hanno stabilito di incontrarsi entro i primi giorni del mese di giugno 2023 e 2024, al fine di definire la quota di Tem relativa alla dinamica sopra descritta.
Pertanto, dal 1° giugno 2023 si assiste ad un incremento dei minimi salariali come di seguito indicati.


































Livelli Aumenti salariali Minimi
2 90,01 1.453,87
3 99,17 1.601,81
4 103,19 1.666,71
5 110,24 1.780,61
5Super 117,67 1.900,52
6 126,49 2.043,04
7 137,54 2.221,43

Emilia-Romagna: le misure di sostegno al reddito per datori e lavoratori

L’INPS ha illustrato i contenuti del nuovo “ammortizzatore unico” a sostegno di imprese e dipendenti colpiti dagli  eventi alluvionali (INPS, circolare 8 giugno 2023, n. 53).

Un’illustrazione dei contenuti del nuovo “ammortizzatore unico” introdotto dal Decreto Alluvioni (articolo 7, D.L. n. 61/2023) a sostegno delle aziende e dei lavoratori dipendenti delle zone colpite ai fenomeni atmosferici delle scorse settimane in Emilia-Romagna e altrove e le indicazioni per accedere alla nuova misura di sostegno al reddito. È quanto contenuto nella circolare in commento dell’INPS che, tra le misure previste in materia di lavoro, si concentra sul citato ammortizzatore sociale a tutela sia dei datori di lavoro – costretti a sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali – sia dei lavoratori dipendenti del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa o a recarsi al lavoro.

I destinatari della misura sono costituiti da:

– lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal comune di residenza o di domicilio, sono impossibilitati a lavorare, in quanto i propri datori aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei comuni indicati nell’allegato 1 al decreto, hanno sospeso l’attività a causa dell’alluvione; 

– lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati in uno dei comuni alluvionati e che sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro la cui attività si svolge al di fuori dei territori indicati;

lavoratori agricoli nelle stesse condizioni dei due casi precedenti oppure che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal comune di residenza o di domicilio, non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo e sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei comuni alluvionati o ancora lavoratori che, alla data del 1° maggio 2023, sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati che non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo, sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023 e sono impossibilitati a recarsi la lavoro presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.

L’ammortizzatore unico

La nuova misura di sostegno introdotta dall’articolo 7 del D.L. n. 61/2023, erogata direttamente dall’Istituto per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, si qualifica come un nuovo “ammortizzatore sociale unico”, comprensivo di relativa contribuzione figurativa, differente dai vari trattamenti oggi esistenti e si affianca a questi ultimi ai fini di gestire in modo adeguato e più snello la situazione emergenziale.

La misura è tuttavia incompatibile con con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015, con il trattamento di cui all’articolo 8 della Legge n. 457/1972, nonché con i trattamenti di cui all’articolo 21, comma 4, della Legge n. 223/1991.

In particolare, la misura di sostegno per le giornate di mancato svolgimento dell’attività lavorativa è di importo mensile pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali dall’articolo 3, comma 5-bis del D.Lgs. n. 148/2015 (per l’anno 2023, il trattamento massimo è fissato in misura pari a 1.321,53 euro).

In merito alla durata dell’ammortizzatore unico, l’articolo 7 più volte citato prevede che:

– ai lavoratori subordinati (anche agricoli) che risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso datori di lavoro che hanno sede legale/operativa in uno dei comuni ricompresi nell’allegato n. 1, impossibilitati a prestare attività lavorativa, la misura di sostegno è riconosciuta fino ad un massimo di 90 giornate;

– ai dipendenti  (anche lavoratori agricoli) domiciliati in uno dei comuni alluvionati impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato n. 1 , la misura di sostegno è riconosciuta fino ad un massimo di 15 giornate;

– ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, erano privi di un rapporto di lavoro in essere, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché alle dipendenze di datori di lavoro che operano in uno dei comuni ricompresi nell’allegato 1 ovvero residenti o domiciliati nei comuni medesimi, la misura di sostegno è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte quelle lavorate nell’anno in corso, fino ad un massimo di 90. La misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione;

– ai lavoratori agricoli che, alla stessa data del 1° maggio 2023, erano privi di un rapporto di lavoro attivo e che risiedono o sono domiciliati in uno dei comuni alluvionati, impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori di lavoro che operano al di fuori degli stessi comuni, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino ad un massimo di 15. Anche in questo caso la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.

Per i lavoratori agricoli, la misura di sostegno di cui trattasi, per le giornate di sospensione delle attività lavorativa, è equiparata a lavoro ai fini della maturazione del diritto delle prestazioni di disoccupazione agricola e del calcolo delle stesse.

Infine, nella circolare in questione sono inclusi i termini e le modalità di invio delle domande che prevedono che le istanze siano presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa. In particolare, i datori di lavoro privati, direttamente o tramite i propri intermediari delegati, ai fini della richiesta, dovranno compilare un flusso informativo, esclusivamente in formato .csv, contenente i dati relativi ai lavoratori interessati dalla misura, finalizzati a consentire all’Istituto di erogare la misura di sostegno.

Il file, compilato secondo il tracciato e le regole contenuti nell’Allegato n. 3 alla circolare in oggetto, dovrà essere trasmesso all’Istituto tramite il sistema della Comunicazione Bidirezionale, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti, sotto la voce “CIGO- CIGS – Solidarietà”, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”. Il file potrà essere trasmesso a partire dal 15 giugno 2023.

 

Decreto Alluvioni: termini e modalità di presentazione della domanda di indennità per autonomi

Dal 15 giugno 2023 sarà possibile inoltrare la domanda telematica per richiedere l’indennità una tantum introdotta dal D.L. n. 61/2023 in favore dei lavoratori autonomi (INPS, circolare 8 giugno 2023, n. 54).

Il cosiddetto Decreto Alluvioni (D.L. n. 61/2023), all’articolo 8, comma 1, ha previsto un aiuto economico, nella forma di un’indennità una tantum, per alcune categorie di lavoratori autonomi che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

 

L’INPS, nella circolare in oggetto, riepiloga la platea dei soggetti potenziali beneficiari, i requisiti richiesti dalla normativa e fornisce indicazioni sui termini e le modalità di presentazione della domanda per accedere al beneficio.

 

Soggetti beneficiari dell’indennità una tantum

 

Destinatari dell’aiuto in questione sono le seguenti categorie di lavoratori: collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e medici in formazione specialistica; titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale; lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.

 

In particolare, con riferimento all’ultima categoria di lavoratori sopra indicata, l’Istituto specifica che nella stessa sono ricompresi:

 

– lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali istituita presso l’INPS;

 

– lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri;

 

pescatori autonomi;

 

liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo;

 

– lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex ENPALS.

 

Condizioni per l’accesso al beneficio e misura

 

L’indennità una tantum è riconosciuta per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 a favore dei lavoratori come sopra specificati a condizione che, alla data del 1° maggio 2023, risiedano o siano domiciliati ovvero operino, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (come individuati nell’allegato 1 al Decreto Alluvioni) e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, allorquando la stessa sia già avviata alla predetta data.

 

Con riferimento ai periodi di sospensione, il lavoratore richiedente l’indennità una tantum è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima.

 

Il beneficio economico è riconosciuto nella misura pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nel limite dell’importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non oltre i 3.000 euro.

 

La domanda

 

L’istanza per richiedere l’indennità una tantum deve essere inoltrata all’INPS entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale istituzionale.

 

La domanda sarà disponibile a partire dal 15 giugno 2023 accedendo, con le solite credenziali (SPID almeno di livello 2 o superiore, CIE o CNS), alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito dell’INPS, selezionando poi “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

 

In alternativa, la domanda può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale o inoltrata attraverso gli Istituti di Patronato qualora il soggetto non sia in possesso di nessuna delle indicate credenziali di accesso.

 

I lavoratori interessati possono scegliere di presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione oppure una domanda che interessa due o più periodi di sospensione o, infine, un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi.

 

I richiedenti sono tenuti a dichiarare, sotto la loro responsabilità, il possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto e, nel caso in cui il controllo effettuato al riguardo dall’INPS dia esito negativo, verrà avviata la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità, ferme restando le sanzioni, anche penali, legislativamente previste.

 

 

CCNL Metalmeccanica – Industria: definita l’entità dell’aumento per la tranche di giugno



A seguito della pubblicazione dei dati consuntivi sull’inflazione registrata nel 2022 le Parti Sociali hanno stabilito l’entità dell’aumento per la terza tranche di giugno


Il 7 giugno 2023 Federmeccanica, Assistal e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno stabilito i nuovi aumenti previsti a giugno 2023 per 1,5 milioni di dipendenti delle aziende metalmeccaniche private e di installazione impianti.
Infatti, come previsto dal CCNL sottoscritto il 5 febbraio 2021, le parti si sono incontrate per calcolare i nuovi minimi, sulla base della stima dell’inflazione misurata dall’indice Ipca, al netto dei beni energetici importati.
Pertanto, a giugno, i dipendenti del settore a livello C3, potranno godranno di un incremento sui minimi pari a 123,40 euro medi mensili e non di 27,00 euro, come stabilito in sede contrattuale.  
L’aumento sarà del + 6,6% per tutti i livelli.
I sindacati sono soddisfatti, soprattutto per quanto riguarda la novità del contratto sottoscritto due anni fa, ovvero la determinazione degli aumenti durante e non solo a fine contratto, considerandola infatti una scelta pragmatica.
Di seguito i nuovi importi.
































Livello Minimi dal 1°giugno 2023
D1 1.608,67 euro
D2 1.783,90 euro
C1 1.822,43 euro
C2 1.860,97 euro
C3 1.993,04 euro
B1 2.136,25 euro
B2 2.291,85 euro
B3 2.558,63 euro
A1 2.619,93 euro

 

CCNL Autoferrotranvieri: in corso la discussione per l’avvio della piattaforma di rinnovo del contratto

L’obiettivo della Uiltrasporti è la definizione del documento condiviso anche con tutte le sigle sindacali firmatarie del contratto entro il 30 giugno 

Al via a Roma, presso la sede nazionale della Uiltrasporti, l’incontro organizzato dalla Segreteria Nazionale della Uiltrasporti e rivolta a tutte le strutture regionali per discutere e definire l’avvio delle piattaforme di rinnovo del contratto collettivo del Trasporto Pubblico locale.
L’incontro ha visto l’attiva partecipazione di tutti i rappresentanti regionali del settore con interventi che hanno fornito punti di riflessione e confronto circa il riconoscimento del valore fondamentale del lavoro, sia in termini economici che normativi, anche per evitare la fuga dal settore che inevitabilmente produrrà perdita di quantità e qualità dei servizi.
L’obiettivo, ha affermato il segretario generale, è definire il documento, condiviso anche con tutte le sigle sindacali firmatarie del contratto, entro il 30 giugno, al fine di non perdere nemmeno un giorno rispetto alle tempistiche a disposizione. Tra i punti da affrontare, l’attenzione principale è posta sull’adeguamento salariale e sul recupero pieno del potere d’acquisto, nonchè la creazione di norme migliorative per la conciliazione dei tempi vita-lavoro, attraverso una diversa organizzazione del turno lavorativo. 
In secondo luogo, il dibattito con le altre Parti Sociali si dovrà focalizzare sul rafforzamento delle clausole sociali e sulla qualità del sistema degli appalti e subappalti, che rappresenta un tema delicato che necessita un’attività di vigilanza.
Infine non dovrà mancata l’attenzione sui temi riguardanti la parità di genere, la tutela della genitorialità e la sicurezza sul lavoro. 

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria: ufficializzato il valore IPCA



Scatta la clausola di garanzia inserita nel CCNL 26 maggio 2021. Previsti aumenti pari a 124,28 euro al livello 5


Decorrono dal 1° giugno 2023 gli aumenti salariali per i lavoratori metalmeccanici ai quali si applica il CCNL Unionmeccanica-Confapi, sulla base del contratto firmato il 26 maggio 2021 con le Organizzazioni Sindacali Fim-Fiom-Uilm.
Le previsioni contrattuali stabiliscono che, per i dipendenti del settore, nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica inflattiva consuntivata, misurata con l’IPCA al netto degli energetici importati, così come fornita dall’ISTAT applicata ai minimi stessi.
Per l’anno in corso le Parti si sono incontrate per calcolare, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, gli incrementi dei minimi contrattuali per livello con i criteri appena enunciati. 


















































Livello Aumenti Minimi dal 1°giugno 2023
1 90,75 1.465,75 
2 100,22 1.618,77 
3 111,20 1.796,07 
4 116,02 1.873,93
5 124,28 2.007,36 
6 133,25 2.152,24
7 142,96 2.309,01 
8 155,47 2.511,01 
8Q 155,47 2.511,01 
9 172,89 2.792,49 
9Q 172,89 2.792,49