Ebinvip: “contributo non autosufficienza” fino a 600,00 euro

Il contributo è stabilito in 400,00 euro e, nel caso di assistenza prestata in favore di un figlio minore, viene elevato a 600,00 euro, erogabili una sola volta nel corso dell’anno di riferimento

L’Ebinvip, Ente Bilaterale della Vigilanza Privata, ha messo in campo le proprie risorse per aiutare i lavoratori e le lavoratrici con disabilità al 100% o in possesso della L. n. 104/92 per sé o per l’assistenza prestata in modo continuativo ad un parente (entro il secondo grado), con disabilità in situazione di gravità, anche non convivente, attraverso l’erogazione di un contributo per la non autosufficienza.
Destinatari
a) Contributo in favore di lavoratore o lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato, inquadrato secondo l’art. 31 del vigente CCNL, per l’assistenza prestata in favore di una persona (coniuge; parte di un’unione civile ai sensi dell’art. 1, co. 20, L. n. 76/2016; convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, co. 36, della medesima legge, parente entro il secondo grado) con disabilità in situazione di gravità, L. n. 104/92, art. 3 co. 3, anche ricoverata a tempo pieno.
b) Contributo in favore di lavoratore o lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato, inquadrato secondo l’art. 31 del vigente CCNL, per l’assistenza prestata in favore di una persona (coniuge; parte di un’unione civile ai sensi dell’art.1, co. 20, L. n. 76/2016; convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, co. 36, della medesima legge, parente entro il secondo grado) con invalidità civile riconosciuta al 100%.
c) Contributo in favore di lavoratore o lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato, inquadrato secondo l’art. 31 del vigente CCNL, che si trovi in condizione di invalidità in situazione di gravità ex L. n. 104/92, art. 3 co. 3.
d) Contributo in favore di lavoratore o lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato, inquadrato secondo l’art. 31 del vigente CCNL, con invalidità riconosciuta al 100%.
Importo
Il contributo economico è stabilito in 400,00 euro, e può essere erogato in favore del richiedente avente diritto una sola volta nel corso dell’anno di riferimento (01/01-31/12). Qualora l’assistenza sia prestata in favore di figlio minore con disabilità in situazione di gravità ex L. n. 104/1992, art. 3 co. 3, ovvero, con invalidità permanente riconosciuta al 100%, la misura del contributo è elevata a 600,00 euro, e può essere erogato in favore del richiedente avente diritto una sola volta nel corso dell’anno di riferimento (01/01-31/12).
Modalità di erogazione
Il contributo è concesso a fronte della presentazione di apposita domanda, da compilarsi esclusivamente attraverso il modulo presente sul sito www.ebinvip.it, da parte del lavoratore o della lavoratrice e previa presentazione della seguente documentazione:
1. copia della certificazione definitiva di cui all’art. 4 L. n. 104/92 o certificato d’invalidità al 100%;
2. copia della busta paga del dichiarante relativa al mese precedente a quello della presentazione della domanda;
3. informativa privacy ai sensi del GDPR 2016/679, sottoscritta per presa visione ed accettazione dal lavoratore dichiarante;
4. dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il grado di parentela ed i vincoli di affettività;
Il contributo è erogato da EBINVIP al lavoratore o alla lavoratrice, con contestuale comunicazione all’azienda che opera in qualità di sostituto di imposta.
Requisiti di accesso
a) Il contributo è riconosciuto in favore di lavoratori e lavoratrici dipendenti da aziende in regola con i versamenti Co.As.Co. (art. 6, 7, 8 CCNL vigente);
b) la certificazione definitiva di cui all’art. 4 L. n. 104/92 o certificato d’invalidità al 100%, deve essere in corso di validità al momento della richiesta. 

Fondo Fasi: il modello contributivo del 2023

I contributi a carico del dirigente e dell’azienda per il 2023 previsti dal Fondo Fasi

Il Fasi, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, è un’Associazione di secondo grado che opera in base agli accordi contrattuali fra Confindustria e Federmanager ed è l’ente di riferimento nell’ambito dell’assistenza sanitaria integrativa, per tutti gli iscritti fin dalla nomina in ambito aziendale.
A partire dal 1°gennaio 2023, il Fasi ha confermato, in attuazione di quanto stabilito con delibera del 2018, la modifica del modello contributivo a carico di Dirigenti e Aziende, come segue:
–  Art. G:  1.600,00 euro annui (dovuto per ogni dirigente in forza dall’Azienda che aderisce esclusivamente al Fasi per l’assistenza dei propri dirigenti in servizio);
–  Art. G Maggiorato: 2.500,00 euro annui (dovuto per ogni dirigente in forza dall’Azienda che utilizza Fondi o forme di tutela, alternati al Fasi per l’assistenza di propri dirigenti in servizio);
–  Art F: 2.180,00 euro annui ( a carico Azienda per ogni dirigente iscritto);
–  Art. H: 1.120,00 euro annui (a carico del dirigente iscritto).

Ammortizzatori sociali 2023:  sostegno ai lavoratori delle aziende sequestrate

Tra gli interventi attivati per l’anno in corso c’è anche la proroga del trattamento per i dipendenti sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto delle imprese sottoposte ad amministrazione giudiziaria (INPS, circolare 16 gennaio 2023, n. 4).

La circolare INPS in commento presenta tra gli ammortizzatori sociali attivi per il 2023 anche il trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Si tratta di un intervento prorogato dal comma 284 dell’articolo 1 della Legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) per il triennio 2021-2023. In effetti, l’ammortizzatore in questione era stato introdotto per il periodo 2018-2020 dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 72/2018.

L’intervento di sostegno, di entità pari al trattamento di integrazione salariale, è prorogato alle medesime condizioni stabilite dall’articolo 1 del decreto del 2018 per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di un milione di euro per ciascuna annualità, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Il trattamento, concesso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, viene erogato dall’INPS che, anche al fine di garantire il rispetto dei limiti finanziari stabiliti dalla norma, vi provvede esclusivamente con il sistema del pagamento diretto.

L’INPS, infine, ricorda che le istruzioni procedurali in merito sono state illustrate con il messaggio n. 2679/2019.

 

Fondo Fasie: contributi 2023 per le Aziende e i lavoratori esercenti attività minerarie



Nuove erogazioni contributive al Fondo Fasie per gli iscritti esercenti attività minerarie


La Circolare Operativa n. 1/2023 Attività Minerarie, comunica, alle Aziende ed al personale dipendente, cui si applica il CCNL relativo al settore delle attività minerarie, le indicazioni circa gli importi, le scadenze e le modalità di pagamento dei contributi da versare al Fondo di Assistenza sanitaria integrativa Fasie per l’anno 2023, nonché, la prassi da seguire per una corretta comunicazione con il Fondo stesso.
Di seguito, le quote contributive 2023.


 






Quota azienda
204,00 euro

 




























Quota lavoratore
  Quota annua Quota mensile
Opzione standard 84,00 euro 7,00 euro
Opzione standard

con iscrizione del/dei familiari

186,00 euro per ogni familiare

372,00 euro per ogni convivente

15,50 euro per ogni familiare

31,00 euro per ogni convivente

Opzione extra 239,00 euro  19,91 euro

(19,99 euro a dicembre)

Opzione extra

con iscrizione del/dei familiari

186,00 euro per ogni familiare

372,00 euro per ogni convivente

15,50 euro per ogni familiare

31,00 euro per ogni convivente

Opzione plus 649,00 euro 54,08 euro

(54,12 euro a dicembre)

 


Regolazione contributo a carico dell’Azienda per gli iscritti al Fondo dal 1° gennaio 2023
Il contributo a carico dell’Azienda, pari alla somma di euro 204,00, versata per il singolo lavoratore iscritto al Fondo Fasie, viene corrisposta in rate mensili pari ad euro 17,00. In concomitanza, deve esser inviata una distinta di contribuzione con la specifica delle anagrafiche per cui è stato effettuato il bonifico, accedendo all’area Aziende del sito www.fasie.it e seguendone le istruzioni. Il mancato invio di questa, portando al prolungamento dei tempi di controllo e di gestione, potrebbe comportare la sospensione della posizione dei dipendenti assistiti. Si da inoltre atto della possibilità, da parte dell’Azienda, di corrispondere in un’unica soluzione, ad inizio anno, il contributo a Fasie, previa comunicazione al medesimo.


Regolazione contributo a carico del dipendente iscritto al Fondo
Il contributo a carico del lavoratore, sia per la propria quota, che per la quota relativa ai propri familiari e/o conviventi iscritti al Fondo come paganti, deve esser versato al Fondo stesso, su base mensile, ed entro il giorno 16 del mese successivo di competenza. Contestualmente, deve inviarsi la distinta di contribuzione con il dettaglio delle anagrafiche per cui è stato effettuato il bonifico, accedendo all’area Aziende del sito www.fasie.it e seguendo le istruzioni. Anche in questo caso, il mancato invio della distinta, portando all’allungamento dei tempi di controllo e gestione, potrebbe comportare la sospensione della posizione dei dipendenti assistiti.

Fondo Fasie: aggiornamento delle quote contributive 2023 per gli iscritti al Fondo



Previste nuove contribuzioni al Fondo Fiase per le Aziende ed i dipendenti del settore Gas-Acqua


La Circolare n. 1/2023 Gas Acqua, indirizzata alle Aziende che applicano il CCNL dell’ambito di cui all’oggetto, comunica l’ammontare delle quote 2023 da versare al Fondo di assistenza sanitaria integrativa, le modalità contributive, le scadenze di versamento, e, più in generale, la prassi da seguire, per una più corretta comunicazione con il Fondo stesso.
Le tariffe previste per l’anno 2023 sono così riassunte.


 






Quota azienda
130,00 euro

 
































Quota lavoratore
  Quota annua Quota mensile
Opzione base 139,00 euro 11,58 euro

(11,62 euro a dicembre)

Opzione standard 227,00 euro 18,91 euro

(18,99 euro a dicembre)

Opzione standard con iscrizione del/dei familiari 198,00 euro per ogni familiare

384,00 euro per ogni convivente

16,50 euro per ogni familiare

32,00 euro per ogni convivente

Opzione extra 377,00 euro 31,41 euro

31,49 euro a dicembre)

Opzione extra con iscrizione del/dei familiari 198,00 euro per ogni familiare

384,00 euro per ogni convivente

16,50 euro per ogni familiare

32,00 euro per ogni convivente

Opzione plus 928,00 euro 77,33 euro

(77,37 euro a dicembre)

 


Regolazione contributo a carico dell’Azienda per gli iscritti al Fondo dal 1° gennaio 2023
Il contributo a carico dell’Azienda, pari ad euro 130,00, versato per ogni singolo dipendente iscritto a Fasie, è corrisposto in rate mensili di importo pari ad euro 10,00, mentre nei mesi di giugno e dicembre, si aggiunge un’ulteriore contribuzione di euro 5,00. Contestualmente al versamento, deve esser inviata una distinta di contribuzione con il dettaglio delle anagrafiche per cui è stato effettuato il bonifico, accedendo all’area “Aziende” del sito www.fasie.it e seguendone le istruzioni. Deve però tenersi presente che, il mancato invio della distinta, comportando l’allungamento dei tempi di controllo e gestione, potrebbe determinare la sospensione della posizione dei dipendenti assistiti. Da ultimo, è bene aggiungere che, le Imprese, possono altresì scegliere di versare il contributo a loro carico, anche in un’unica soluzione e ad inizio anno, previa comunicazione al Fondo Fasie.


Regolazione contributo a carico del dipendente iscritto al Fondo
Il contributo a carico del lavoratore, sia per la propria quota che per quella da versare per i propri familiari e/o conviventi iscritti al Fondo come paganti, deve esser corrisposto a Fasie mensilmente, entro il giorno 16 del mese successivo di competenza. Al contempo, deve esser inviata una distinta di contribuzione con il dettaglio delle anagrafiche per cui è stato effettuato il bonifico, accedendo all’area “Aziende” del sito www.fasie.it e seguendone le istruzioni. Il mancato invio della predetta, può comportare la sospensione della posizione dei dipendenti assistiti.


 


 

Aggiornato il modello UNILAV per il lavoro occasionale in agricoltura

Inserito nella tabella contratti il codice H.03.03 Prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 20 gennaio 2023).

Il Ministero del lavoro ha comunicato di aver provveduto ad aggiornare il modello UNILAV in ottemperanza della disciplina transitoria speciale per il biennio 2023-2024 introdotta dalla Legge di bilancio 2023 in materia di lavoro occasionale in agricoltura. La normativa ha, in effetti, consentito alle aziende agricole il ricorso alle prestazioni occasionali a tempo determinato riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto.

 

In particolare, tra le disposizioni introdotte, l’articolo 1, comma 346, della Legge di bilancio 2023 prevede che per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro agricoli siano tenuti, prima dell’inizio della prestazione, all’inoltro al competente Centro per l’impiego della comunicazione obbligatoria. Nella comunicazione, i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di 12 mesi.

 

Pertanto, i datori di lavoro agricolo dovranno quindi selezionare il già menzionato codice per comunicare l’instaurazione, la modifica o la cessazione del rapporto di lavoro come introdotto dalla Legge di bilancio.

 

Fondo Antonio Pastore: i contributi previsti per il 2023



Prevista anche per il 2023 la polizza infortuni per i Dirigenti – Aziende Commerciali e Aziende Autotrasporto


Il CCNL Dirigenti – Aziende Commerciali sottoscritto tra Confcommercio – Imprese per l’Italia e Manageritalia e Dirigenti – Autotrasporto sottoscritto tra Confetra e Manegeritalia prevedono con i rispettivi Accordi del 16 giugno 2021 e del 12 luglio 2021 che l’azienda debba stipulare una polizza affidata all’Associazione Antonio Pastore contro gli infortuni sia professionali che extraprofessionali, che assicuri sia il caso di invalidità permanente totale o parziale causata da infortunio, sia il caso morte.
La contribuzione per l’anno 2023 è di seguito riepilogata.














Contributo Importo
A carico dell’azienda 4.296,45 euro
A carico del dirigente  464,81 euro
Polizza infortuni 410,00 euro















Con agevolazioni strutturali
Contributo Importo
A carico dell’azienda variabile in funzione di età/sesso
A carico del dirigente  – 
Polizza infortuni 410,00 euro















Con agevolazioni sperimentali
Contributo Importo
A carico dell’azienda – 
A carico del dirigente  – 
Polizza infortuni 410,00 euro

Giornalisti ex INPGI e adempimenti contributivi: richiesta codici per il periodo transitorio

L’INAIL comunica ai datori di lavoro che hanno assunto giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con contratto di lavoro subordinato a partire dal 1° luglio 2022, la disponibilità del servizio on line per richiedere i codici necessari per effettuare le denunce contributive mensili e i relativi versamenti (INAIL, nota 20 gennaio 2023, n. 596). 

L’INAIL, dopo le già fornite istruzioni operative (circolare n. 44/2022), torna nuovamente a occuparsi della gestione del periodo transitorio dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 per l’assicurazione contro gli infortuni di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, ai sensi dell’articolo 1, comma 109, della Legge n. 234/2021.

 

Come noto, l’Istituto, sulla base dei dati comunicati dall’INPGI al 30 giugno 2022, ha assegnato a ciascun datore di lavoro un codice ditta, un contro codice e un codice PIN necessari per effettuare l’invio delle denunce contributive mensili e versare i relativi contributi. Coloro che hanno assunto giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con contratto di lavoro subordinato a partire dal 1° luglio 2022 e non sono quindi ancora in possesso dei codici assegnati dall’INAIL, devono richiederli utilizzando un apposito servizio on line.

 

Pertanto, per la richiesta dei suddetti codici, è possibile accedere con le credenziali SPID o CNS al portale istituzionale e utilizzare il servizio “Contributi giornalisti periodo transitorio > Richiesta codice ditta per denunce mensili/Variazioni anagrafiche”. Gli utenti dovranno inserire esclusivamente il codice fiscale e l’invio dei codici avverrà a mezzo PEC.

 

La richiesta può essere effettuata dal legale rappresentante/titolare dell’azienda/datore di lavoro e dal soggetto assicurante o da un dipendente del datore di lavoro, oppure da un consulente del lavoro o altro intermediario legittimato a svolgere adempimenti in materia di lavoro per i lavoratori subordinati nei confronti
dell’INAIL, che ha ricevuto mandato dal datore di lavoro o da un suo delegato.

 

Viene precisato che, il medesimo servizio on line, può essere utilizzato anche per comunicare l’aggiornamento dei dati anagrafici registrati da coloro che sono già titolari di un codice ditta assegnato dall’INAIL per la gestione del periodo transitorio: in questo caso, per effettuare la variazione, è necessario indicare, oltre al codice fiscale, anche il PIN a suo tempo comunicato.

 

L’INAIL, infine, ricorda che la denuncia mensile con l’elenco dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica deve essere trasmessa utilizzando l’apposito servizio online “Contributi giornalisti periodo transitorio > Denuncia mensile giornalisti”, e che, in caso di duplicazione nell’inoltro delle denunce in oggetto, l’ultimo invio annulla e sostituisce il precedente e, pertanto, risulterà acquisita dall’Istituto solo l’ultima denuncia inviata in relazione a ciascuna mensilità.

CCNL RAI – Impiegati e operai: aumenti retributivi a febbraio



Previsti nuovi minimi retributivi per i lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data del 6 aprile 1995 e per i lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente al 6 aprile 1995


Con accordo 9 marzo 2022 la RAI-Radiotelevisione Italiana, assistita da Unindustria Roma le OO.SS. Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl Comunicazioni, Snater, Libersind-Confsal, hanno determinato gli aumenti retributivi per quadri, impiegati ed operai dipendenti da RAI – Radiotelevisione Italiana, Rai Cinema, Rai Com e Rai Way, con decorrenza 1° febbraio 2023, per i lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data del 6 aprile 1995 e per i lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente al 6 aprile 1995.













































































Livello Minimo
A 1.686,34
Quadro A 1.686,34
A in servizio il 6/4/1995 1.622,12
Quadro A in servizio il 6/4/1995 1.622,12
Quadro B 1.551,53
1 1.551,53
Quadro B in servizio il 6/4/1995 1.492,56
1 in servizio il 6/4/1995 1.492,56
2 1.443,61
2 in servizio il 6/4/1995 1.388,72
3 1.335,60
3 in servizio il 6/4/1995 1.284,79
4 1.237,93
4 in servizio il 6/4/1995 1.190,93
5 1.136,34
5 in servizio il 6/4/1995 1.092,85
6 1.035,47
6 in servizio il 6/4/1995 996,05
7 961,32
7 in servizio il 6/4/1995 924,84
8 866,84
8 in servizio il 6/4/1995 833,85
9 769,03
9 in servizio il 6/4/1995 739,84

Le novità per il 2023 in materia di Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale

L’INPS illustra i limiti economici e di dimensione e i divieti di utilizzo previsti dalla disciplina del lavoro occasionale alla luce della Legge di bilancio 2023 (INPS, circolare 19 gennaio 2023, n. 6).

Le novità normative apportate dalla Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023, articolo 1, commi 342 e 343 ) al Libretto Famiglia e al Contratto di prestazione occasionale sono al centro della circolare in commento dell’INPS. Innanzitutto, va segnalato che l’articolo 1, comma 342, lettera a) della Legge di bilancio 2023 ha stabilito che il limite di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori è pari a 10.000 euro. Ne consegue, pertanto, che ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a decorrere dal 1° gennaio 2023 può erogare compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per anno civile. Restano fermi, invece, i limiti di compenso pari a 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori e di 2.500 euro di compenso per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore. La nuova disciplina prevede che prevede che i suddetti limiti si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale, svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

Per le sole società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, per le attività lavorative indicate dal decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007, è possibile erogare compensi per ciascun prestatore, per anno civile, di importo complessivo non superiore a 5.000 euro. Per le stesse società, inoltre, permane la non applicazione del limite di compenso erogabile da ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, pari a 10.000 euro dal 1° gennaio 2023.

Inoltre, è stato elevato a dieci lavoratori (articolo 1, comma 342, lettera d), punto 1 della citata Legge di bilancio) il previgente limite per il quale non era consentito l’accesso al Contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori con alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il medesimo limite dimensionale di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato si applica anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo. Lo stesso limite non opera esclusivamente per le pubbliche amministrazioni e per le società sportive per le prestazioni rese dagli steward.

Le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, possono inoltre stipulare accordi di prestazioni occasionali con i lavoratori anche se non appartenenti alle categorie di cui al comma 8 dell’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017.

Invece, dal 1° gennaio 2023, è vietato (articolo 1, comma 342, della Legge di bilancio) l’utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura. Dato questo divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale, le imprese operanti nel settore potranno richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate.

Infine, per il biennio 2023-2024, sarà possibile per le imprese agricole ricorrere a forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura secondo le disposizioni dei commi da 344 a 354 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022, mediante l’inoltro al competente Centro per l’impiego, prima dell’inizio della prestazione, della comunicazione obbligatoria.