Superbonus: condominio minimo


In analogia a quanto precisato per le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico e per interventi di recupero del patrimonio edilizio, anche ai fini del Superbonus, va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 21 gennaio 2022, n. 40)

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria, l’Istante ha concluso, insieme al coniuge, un contratto preliminare per l’acquisto di due unità immobiliari in categoria A/4 facenti parte di un unico edificio che saranno di proprietà una dell’Istante e una del coniuge costituendo un cd. “condominio minimo”. L’edificio sarà oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione al termine dei quali le due unità immobiliari saranno accorpate con conseguente fusione catastale.
Trattandosi di interventi per i quali spetta la detrazione di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus), l’istante chiede se:
– può fruire del citato Superbonus per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, atteso che l’intervento sarà effettuato da un condominio e che solo al termine dei lavori di demolizione e ricostruzione le due unità immobiliari saranno accorpate;
– i pagamenti effettuati entro gli attuali termini di scadenza dell’agevolazione diano diritto al Superbonus anche qualora i lavori termineranno successivamente a tali termini.
Si fa presente, innanzitutto che, in analogia a quanto precisato per le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico e per interventi di recupero del patrimonio edilizio, anche ai fini del Superbonus, va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi.
Tale criterio si applica non solo ai fini della determinazione dei limiti di spesa ammessi alla detrazione ma anche ai fini della individuazione del limite temporale di vigenza dell’agevolazione.
Pertanto, considerato che, come affermato dall’Istante, all’inizio dei lavori l’edificio sarà costituito in condominio (accertamento di fatto non esperibile in sede di interpello), nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalle norme e che non costituisce oggetto della presente istanza di interpello, la detrazione spetta, sia pure con le diverse aliquote, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Con riferimento al secondo quesito si fa presente che il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi “trainanti e “trainati elencati nell’articolo 119 del decreto Rilancio , nel periodo di vigenza dell’agevolazione ivi indicato, indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le spese si riferiscono.
Va, peraltro, precisato che, ai fini dell’applicazione della detrazione in questione è necessario che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente completati. Tale condizione sarà verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

Regime impatriati per la consulente rientrata in Italia come dipendente


Una lavoratrice italiana che si è trasferita in Italia nel 2021, dopo aver svolto, dal 2014, attività di consulenza da remoto dall’estero con alcune società italiane tra le quali quella di cui è divenuta dipendente da gennaio 2021, può beneficiare del regime speciale “impatriati” di sui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, dall’anno del rientro e per i quattro periodi d’imposta successivi (Agenzia Entrate – risposta 19 gennaio 2022, n. 32).

Il regime speciale dei lavoratori impatriati è disciplinato dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e per accedere è necessario che il lavoratore:
– trasferisca la residenza in Italia;
– non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.


Sono destinatari del beneficio fiscale, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
– sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
– abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.


L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Per accedere al regime speciale, è necessario, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.
In relazione alle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo a partire dal periodo di imposta 2019, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere all’agevolazione, ai presupposti per accedere all’ulteriore quinquennio agevolabile, all’ambito temporale di applicazione della sopra richiamata disposizione, alle modifiche normative concernenti il requisito dell’iscrizione all’anagrafe degli Italiani residenti all’estero (c.d. AIRE) per fruire dell’agevolazione fiscale in esame sono stati forniti puntuali chiarimenti con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa in esame.
Possono accedere all’agevolazione anche i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti siano stranieri (non residenti).
L’applicazione del regime agevolativo richiede, tra l’altro, che l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Per l’accesso al regime speciale per i lavoratori impatriati è richiesto che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro e che trasferiscano la residenza fiscale in Italia e si impegnino a permanervi per almeno due anni a pena di decadenza dall’agevolazione.
Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del citato articolo 2 del TUIR, sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Le suddette condizioni sono fra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
Con riferimento al caso di specie, laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dal regime agevolativo, la lavoratrice italiana che si è trasferita in Italia nel 2021, dopo aver svolto, dal 2014, attività di consulenza da remoto dall’estero con alcune società italiane tra le quali quella di cui è divenuta dipendente da gennaio 2021, può beneficiare del regime speciale.


Contributo a fondo perduto per diminuzione canone di locazione


Fornite precisazioni sul contributo a fondo perduto per diminuzione canone di locazione (Agenzia delle entrate – Risposta 20 gennaio 2022, n. 38).

L’articolo 9- quater del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto Ristori), in vigore dal 25 dicembre 2020, stabilisce che “Per l’anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore”.
Il contributo spetta a condizione che: la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data” e che ” il contratto di locazione sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l’anno 2021 o per parte di esso” (provvedimento prot. n. 180139/2021).
Pertanto, il contributo in esame è destinato ai locatori che dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 hanno rinegoziato l’importo del canone del contratto di affitto, per tutto o parte dell’anno 2021, riducendolo.
In particolare, il contratto di locazione deve essere oggetto di ” una o più rinegoziazioni” in diminuzione del canone per tutto l’anno 2021 o per parte di esso e tali rinegoziazioni devono avere data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.
Alla luce di quanto precede, l’Agenzia ritiene che il contributo in esame non spetta con riferimento ai contratti di locazione che, seppur in essere al 29 ottobre 2020, sono stati “rinegoziati” prima del 25 dicembre 2020, data di entrata in vigore dell’articolo 9-quater in commento.
In assenza di una diversa indicazione normativa, infatti, l’articolo 9- quater non può che trovare applicazione a decorrere dalla sua entrata in vigore, sulla base del principio generale secondo cui la norma non dispone che per l’avvenire, e quindi per le rinegoziazioni effettuate a decorrere dal 25 dicembre 2020 relative a contratti di locazione in essere al 29 ottobre 2020 e solo con riferimento ai canoni del 2021 “rinegoziati”.
Nel caso di specie, assumendo il contratto ” iniziale” ancora in essere alla data del 29 ottobre 2020, la rinegoziazione effettuata con l’addendum nel 2021 soddisfa il requisito temporale per l’ammissione alla richiesta del contributo.
Dall’esame della documentazione integrativa prodotta dell’istante, emerge che nella prima rinegoziazione il locatore ha acconsentito alla richiesta di una riduzione temporanea del canone di locazione mensile, fermo per il resto tutto quanto stabilito e pattuito con il contratto inizialmente sottoscritto.
In assenza della seconda rinegoziazione, avvenuta con addendum, in base alla quale il locatore ha acconsentito alla richiesta di una riduzione temporanea del canone di locazione mensile per l’anno 2021, il canone sarebbe tornato ad essere quello iniziale pattuito dalle parti.
Considerando, dunque, l’importo della rinegoziazione in diminuzione rispetto al canone iniziale pattuito, l’Agenzia ritiene che l’istante in qualità di locatore possa essere ammesso a richiedere il contributo, a condizione che presenti all’Agenzia delle entrate una istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito del rigetto sulla base di quella già trasmessa in pendenza dei termini.
In particolare, il contribuente residente può presentare l’istanza via PEC alla Direzione Provinciale competente per il domicilio fiscale, firmata digitalmente e contenente tutti i dati previsti, con allegazione della documentazione probatoria relativa alla rinegoziazione del canone di locazione. Insieme al modello dell’istanza, occorrerà inviare altresì una nota con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica, in modo puntuale e chiaro, i motivi dell’errore.
l’Agenzia ritiene, comunque possibile presentare l’istanza debitamente sottoscritta, unitamente alla copia del documento di riconoscimento, alla documentazione probatoria nonché la suddetta nota contenente la specificazione dell’errore, anche in forma cartacea, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Codici tributo per il versamento a seguito di controllo delle dichiarazioni



L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo, per il versamento tramite F24 e F24EP, delle somme dovute a seguito di controllo delle dichiarazioni fiscali, relative a crediti d’imposta, ritenute su trattamenti pensionistici e redditi di lavoro dipendente e assimilati, imposte sostitutive su saldi attivi di rivalutazione. (Risoluzione 19 gennaio 2022, n. 5/E).


L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo, al fine di consentire il versamento parziale, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle somme dovute in base alla comunicazione di irregolarità emessa dall’Agenzia delle Entrate a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali in relazione alle seguenti fattispecie:
– Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi;
– Bonus vacanze – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed & breakfast e del credito ceduto;
– Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
– Credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali;
– Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi;
– Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative;
– Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni del sisma centro Italia;
– Credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni;
– Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione;
– Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno;
– Addizionale IRES per gli intermediari finanziari;
– Addizionale IRES sui redditi derivanti da attività in concessione;
– Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione;
– Imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati.
I codici tributo sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione di irregolarità, intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente ivi richiesto.


In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, riportando anche, nei campi “codice atto” e “anno di riferimento”, le corrispondenti informazione reperibili all’interno della stessa comunicazione.


I codici tributo 959F, 960F, 961F, 962F, 963F, 964F, 965F, 966F e 967F possono essere utilizzati anche nel modello F24 EP. In tal caso, nel campo “sezione” va indicato il valore “F” (Erario), mentre nei campi “codice atto” e “riferimento B” devono essere indicati il codice atto e l’anno di riferimento reperibili all’interno della stessa comunicazione.














































































































































































Codici tributo per versamenti
ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

Codice tributo per versamento spontaneo

“911F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta canoni di

locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – IMPOSTA

6914
“912F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta canoni di

locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – INTERESSI

“913F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta canoni di

locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – SANZIONI

“914F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Bonus vacanze – recupero dello

sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed & breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – IMPOSTA

6915
“915F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Bonus vacanze – recupero dello

sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed & breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – INTERESSI

“916F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Bonus vacanze – recupero dello

sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed & breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – SANZIONI

“917F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta per

l’adeguamento degli ambienti di lavoro – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – IMPOSTA

6918
“918F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta per

l’adeguamento degli ambienti di lavoro – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – INTERESSI

“919F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta per

l’adeguamento degli ambienti di lavoro – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – SANZIONI

“920F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali – art. 190 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – IMPOSTA 6919
“921F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali – art. 190 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – INTERESSI
“922F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali – art. 190 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – SANZIONI
“923F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019 – IMPOSTA 6932
“924F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019 – INTERESSI
“925F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019 – SANZIONI
“926F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019 – IMPOSTA 6933
“927F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019 – INTERESSI
“928F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019 – SANZIONI
“929F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019 – IMPOSTA 6934
“930F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019 – INTERESSI
“931F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019 – SANZIONI
“932F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020 – IMPOSTA 6935
“933F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020 – INTERESSI
“934F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020 – SANZIONI
“935F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020 – IMPOSTA 6936
“936F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020 – INTERESSI
“937F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020 – SANZIONI
“938F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020 – IMPOSTA 6937
“939F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n.

232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020 – INTERESSI

“940F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020 – SANZIONI
“941F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019 – IMPOSTA 6938
“942F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019 – INTERESSI
“943F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019 – SANZIONI
“944F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020 – IMPOSTA 6939
“945F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020 – INTERESSI
“946F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020 – SANZIONI
“947F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020 – IMPOSTA 6940
“948F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020 – INTERESSI
“949F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020 – SANZIONI
“950F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta per il

rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – investitori – art. 26, c. 4, DL n. 34 del 2020 – IMPOSTA

6942
“951F” – ART. 36-BIS D PR. 600/73 – Credito d’imposta per il

rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – investitori – art. 26, c. 4, DL n. 34 del 2020 – INTERESSI

“952F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta per il

rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – investitori – art. 26, c. 4, DL n. 34 del 2020 – SANZIONI

“953F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta per il

rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – società – art. 26, c. 8, DL n. 34 del 2020 – IMPOSTA

6943
“954F” – ART. 36-BIS DPR 600/73 – Credito d’imposta per il

rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – società – art. 26, c. 8, DL n. 34 del 2020 – INTERESSI

“955F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta per il

rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – società – art. 26, c. 8, DL n. 34 del 2020 – SANZIONI

“956F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – IMPOSTA 6951
“957F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – INTERESSI
“958F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – SANZIONI
“959F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno – IMPOSTA 1066

103E

“960F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno – INTERESSI
“961F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno – SANZIONI
“962F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa – IMPOSTA 4934

193E

“963F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa – INTERESSI
“964F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa – SANZIONI
“965F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa – IMPOSTA 4935

194E

“966F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa – INTERESSI
“967F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa – SANZIONI
“968F” – ART. 36-BIS D PR. 600/73 – Addizionale IRES per gli

intermediari finanziari – Acconto prima e seconda rata o in unica soluzione – art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208 – INTERESSI

2041

2042

“969F” – ART. 36-BIS D PR. 600/73 – Addizionale IRES per gli

intermediari finanziari – Acconto prima e seconda rata o in unica soluzione – art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208 – art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208 – SANZIONI

“970F” – ART. 36-BIS D PR. 600/73 – Addizionale IRES sui redditi

derivanti da attività in concessione – Acconto prima e seconda rata o in unica soluzione – art. 1, c. 716, legge 27 dicembre 2019, n. 160 – INTERESSI

2045

2046

“971F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Addizionale IRES sui redditi

derivanti da attività in concessione – Acconto prima e seconda rata o in unica soluzione – art. 1, c. 716, legge 27 dicembre 2019, n. 160 – SANZIONI

“972F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Addizionale IRES sui redditi

derivanti da attività in concessione – SALDO – art. 1, c. 716, legge 27 dicembre 2019, n. 160 – IMPOSTA

2047
“973F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Addizionale IRES sui redditi

derivanti da attività in concessione – SALDO – art. 1, c. 716, legge 27 dicembre 2019, n. 160 – INTERESSI

“974F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Addizionale IRES sui redditi

derivanti da attività in concessione – SALDO – art. 1, c. 716, legge 27 dicembre 2019, n. 160 – SANZIONI

“975F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione – art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – IMPOSTA 1857
“976F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione – art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – INTERESSI
“977F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione – art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – SANZIONI
“978F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati – art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – IMPOSTA 1858
“979F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati – art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – INTERESSI
“980F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati – art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – SANZIONI
“981F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione – settori alberghiero e termale – art. 6-bis del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23 – IMPOSTA 1859
“982F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione – settori alberghiero e termale – art. 6-bis del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23 – INTERESSI
“983F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione – settori alberghiero e termale – art. 6-bis del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23 – SANZIONI

La pertinenzialità non c’è in mancanza della “prossimità” tra box auto e prima casa


Non è riconosciuta la pertinenzialità e, pertanto, non può essere applicata la misura di favore del “prezzo-valore”, che individua per le vendite di abitazioni e pertinenze la base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nel valore catastale, quando non sussiste il requisito della “prossimità” tra box auto e prima casa (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 19 gennaio 2022, n. 33).

Con riferimento al trattamento fiscale previsto per l’acquisto della “prima casa” è stato chiarito che, di regola, il bene servente non può ritenersi oggettivamente destinato in modo durevole a servizio o ornamento dell’abitazione principale qualora sia ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un Comune diverso da quello dove è situata la “prima casa”.
Tale precisazione è volta a chiarire che, affinché si possa concretizzare un effettivo rapporto di pertinenzialità e il bene accessorio possa accrescere durevolmente ed oggettivamente l’utilità dell’abitazione principale è, comunque necessario, che i due beni siano ubicati in luoghi “prossimi” tra loro, non rilevando la sola volontà manifestata dalla parte.
In tal senso, l’apposizione del vincolo perseguirebbe in realtà il fine di attenuare il prelievo fiscale.
Il requisito della “destinazione a servizio” è un elemento essenziale e che, per soddisfare tale requisito, è necessario che la pertinenza sia posta in “prossimità” dell’abitazione principale acquistata con l’agevolazione “prima casa”.
Nella fattispecie in esame, l’istante comproprietario per la sola quota di un sesto di un appartamento, intende destinare a pertinenza di detto immobile, che costituisce il “proprio domicilio dal 15 settembre al 15 giugno”, un box auto sito alla distanza di circa 1,3 Km. In sede di documentazione integrativa, inoltre, è emerso che non si tratta di una compravendita ma di una operazione di permuta con un altro box precedentemente acquistato, in merito al quale non si conosce la sussistenza dell’eventuale vincolo pertinenziale.
Ciò posto, nel caso di specie, non sono stati forniti elementi sufficienti per la valutazione della sussistenza del requisito oggettivo per il riconoscimento della pertinenzialità, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare un’utilità al bene principale e non al proprietario di esso.
Alla luce delle suddette argomentazioni, non si ritiene che siano integrati i requisiti per il riconoscimento della pertinenzialità nel senso indicato e, pertanto, non possa essere riconosciuta l’applicazione per la permuta del box auto in oggetto della disposizione di cui all’articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto. Tale disposizione deroga testualmente all’articolo 43 del d.P.R. n. 131 del 1986 (TUR), che ancora la base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale al valore venale del bene o del diritto trasferito, individuando detta base imponibile nel valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5 del TUR, comunemente denominato valore catastale.


L’abitazione paga l’IMU se il coniuge risiede in altro Comune


La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale l’esenzione IMU prevista per l’abitazione principale non è applicabile qualora il coniuge non legalmente separato abbia la residenza e la dimora abituale in altro Comune (Ordinanza 17 gennaio 2022, n. 199).

La controversia riguarda l’applicazione dell’esenzione IMU per abitazione principale nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi ubicati in Comuni diversi.
Il Comune ha emesso avviso di accertamento per il recupero dell’IMU a seguito del disconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale, avendo rilevato che il coniuge non legalmente separato aveva la residenza e la dimora abituale in un altro Comune.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso del contribuente e annullato l’avviso di accertamento rifacendosi ad un’interpretazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo cui il legislatore non avrebbe limitato l’applicazione dell’agevolazione per l’abitazione principale nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in Comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma risulterebbe bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro Comune, ad esempio, per esigenze lavorative.
Il Comune ha impugnato la decisione.


La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari, stabilendo il definitivo rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.
La Corte Suprema ha affermato che “in tema di IMU, l’esenzione prevista per la casa principale richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente”.
Secondo la disciplina vigente per il periodo oggetto di accertamento (anno 2012) l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
La norma, dunque, non disciplina espressamente il caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili non solo diversi, ma anche situati in differenti comuni.
In proposito la Suprema Corte ha precisato che nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare (inteso come unità distinta ed autonoma rispetto ai suoi singoli componenti) resta, unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche l’abitazione principale ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all’agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della “abitazione principale” del suo nucleo familiare. La nozione di abitazione principale postula, pertanto, l’unicità dell’immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, sicché non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell’ambito dello stesso Comune o di Comuni diversi.
In definitiva, ai fini dell’agevolazione IMU, l’abitazione principale è solo quella ove il proprietario e la sua famiglia abbiano fissato:
– la residenza (accertabile tramite i registri dell’anagrafe);
– la dimora abituale (ossia il luogo dove la famiglia abita la maggior parte dell’anno).
Sottolineando che l’interpretazione delle norme di agevolazione fiscale, che hanno natura eccezionale, deve essere necessariamente rigorosa e non consente quindi, la loro estensione ai casi non espressamente previsti, perché costituiscono comunque deroga al principio di capacità contributiva sancito dalla Costituzione, la Corte Suprema ha precisato che la suddetta interpretazione risulta anche costituzionalmente orientata, perché, diversamente opinando, si realizzerebbe una frattura evidente dei principi costituzionali, sotto il profilo dell’uguaglianza e della capacità contributiva.
In conclusione, ai fini dell’agevolazione IMU, deve escludersi che l’immobile possa ritenersi abitazione principale, qualora il coniuge non legalmente separato abbia la residenza e la dimora abituale in un altro Comune.

Reddito di cittadinanza per l’ammissione al gratuito patrocinio


Forniti chiarimenti sulla rilevanza del reddito di cittadinanza per l’ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Agenzia delle entrate – Risposta 19 gennaio 2022, n. 31).

Il patrocinio per i non abbienti (cd. ” gratuito patrocinio”) è previsto dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (“Testo unico spese di giustizia”).
Ai sensi del comma 1 del successivo articolo 76 può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68.
Il medesimo articolo 76 al comma 2 stabilisce che se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il soggetto istante. In tal caso, ai sensi dell’articolo 92 del Testo unico spese di giustizia, i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Il citato articolo 76, al comma 4, prevede che si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Tale ipotesi si verifica anche nei procedimenti di separazione (pure se consensuale ex art. 711 c.p.c.); pertanto, ai fini dell’applicabilità della disciplina del gratuito patrocinio, il reddito del ricorrente non deve essere cumulato con quello del coniuge convivente, poiché la sussistenza di un conflitto di interessi tra le posizioni dei coniugi rende operante la deroga di cui al citato articolo 76, comma 4, del Testo unico spese di giustizia (cfr. sentenza della Corte di Cassazione n. 20545 del 29 settembre 2020).
Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 76 del Testo unico spese di giustizia, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per poter accedere al gratuito patrocinio, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al gratuito patrocinio, pertanto, è incluso anche il c.d. reddito di cittadinanza, introdotto con il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni con la legge 28 marzo 2019, n. 26.
Tale beneficio consiste in un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro ed un Patto per l’inclusione sociale.
Ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto legge n. 4 del 2019, il reddito di cittadinanza è riconosciuto ” ai nuclei familiari”, al ricorrere di requisiti soggettivi e reddituali, espressamente previsti dal medesimo decreto legge, che definiscono la condizione economica rilevante per l’erogazione del sussidio.
Alcuni dei predetti requisiti sono da verificarsi in capo al componente richiedente il beneficio, altri sono da verificarsi in capo al nucleo familiare nel suo complesso, altri attengono a ciascun componente del nucleo familiare singolarmente considerato.
La determinazione della soglia reddituale al di sotto della quale è riconosciuto il beneficio dipende dal parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, che fa da moltiplicatore in base al numero di componenti del nucleo familiare.
L’articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 4 del 2019 prevede, inoltre, la possibilità di erogare il reddito di cittadinanza suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare e che tale disposizione è stata recentemente attuata con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30 aprile 2021.
Ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto 30 aprile 2021, se è richiesta l’erogazione suddivisa del reddito di cittadinanza, vengono emesse più carte, corrispondenti al numero di persone cui deve essere liquidata la prestazione attraverso dette carte.
Le illustrate disposizioni consentono, quindi, di individuare la quota del reddito di cittadinanza di pertinenza di ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare.
Con specifico riferimento al quesito posto dalla contribuente in merito alla misura con cui il reddito di cittadinanza riconosciuto al nucleo familiare rilevi nella determinazione del proprio reddito personale, al fine di verificare l’ammissibilità al gratuito patrocinio nel giudizio di separazione dal proprio coniuge, il predetto coniuge è soggetto richiedente il reddito di cittadinanza che è anche l’intestatario della Carta Rdc mediante la quale è erogato il beneficio economico ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del citato decreto legge n. 4 del 2019.
Nel caso rappresentato, il reddito di cittadinanza è stato riconosciuto in favore del nucleo familiare di cui fa parte anche l’Istante che dichiara di ” beneficiare” del predetto reddito attraverso la carta intestata al coniuge. Pertanto, ai fini della ammissione al patrocinio gratuito, nella determinazione del reddito personale andrebbe considerato anche il predetto reddito per la quota del 50 per cento, nel presupposto che nel nucleo familiare, oltre ai due coniugi, non ci siano altri componenti maggiorenni.


Organismo agenti e mediatori: definiti i contributi da versare per il 2022


Definite le disposizioni inerenti al versamento dei contributi “2022” dovuti dagli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di Istituti di moneta elettronica o Istituti di pagamento comunitari, dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione nel registro degli operatori compro oro e dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione negli elenchi e nel registro gestiti dall’organismo (OAM – circolare nn. 38, 39 e 40/2021).

Iscritti e richiedenti l’iscrizione negli elenchi e nel registro gestiti dall’organismo

Definiti i versamenti dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2022 dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione negli elenchi e nel registro gestiti dall’Organismo, da parte di:
– agenti in attività finanziaria;
– agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento;
– mediatori creditizi;
– agenti in attività finanziaria altresì iscritti nell’Albo unico dei consulenti finanziari;
– agenti in attività finanziaria altresì iscritti nella Sezione A – Agenti del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), e mediatori creditizi altresì iscritti nella Sezione B – Broker del RUI;
– soggetti esercenti l’attività di cambiavalute.



In particolare, sono tenuti al versamento dei contributi, coloro che:
– presentino istanza di iscrizione negli Elenchi a far data dal 1° gennaio 2022;
– risultano iscritti negli Elenchi alla data del 31 dicembre 2021, salvo che siano stati iscritti negli Elenchi dopo il 1° novembre 2021, effettuando i relativi versamenti, oppure presentino istanza di cancellazione dagli Elenchi entro il 28 febbraio 2022.

I richiedenti l’iscrizione nel Registro, a far data dal 1° gennaio 2022, devono versare i contributi al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione.
Invece, gli iscritti nel Registro alla data del 31 dicembre 2021 devono versare i contributi entro e non oltre il 28 febbraio 2022.

Iscritti e richiedenti l’iscrizione nel registro degli operatori compro oro

Sono tenuti al versamento dei contributi, coloro che:
– presentino istanza di iscrizione nel Registro a far data dal 1° gennaio 2022;
– risultano iscritti nel Registro alla data del 31 dicembre 2021, salvo che siano stati iscritti nel Registro dopo il 1° novembre 2021, effettuando i relativi versamenti, oppure presentino istanza di cancellazione dal Registro entro il 28 febbraio 2022.


I richiedenti l’iscrizione nel Registro, a far data dal 1° gennaio 2022, devono versare i contributi al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione.


Invece, gli iscritti nel Registro alla data del 31 dicembre 2021 devono versare i contributi entro e non oltre il 28 febbraio 2022.

Risoluzione mutuo consenso contratto di compravendita


Chiarimenti sul corretto trattamento tributario , ai fini della tassazione indiretta, applicabile all’atto di risoluzione della compravendita di immobile(AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 18 gennaio 2022, n. 3/E)

Con riferimento al trattamento tributario applicabile, ai fini della tassazione indiretta, si osserva che l’articolo 28 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, prevede che la risoluzione del contratto è soggetta all’imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto. Se è previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l’imposta proporzionale prevista dall’art. 6 o quella prevista dall’art. 9 della parte prima della tariffa.
In ogni altro caso l’imposta è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della determinazione dell’imposta proporzionale, l’eventuale corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle prestazioni stesse.
Ai fini fiscali, occorre distinguere l’ipotesi di clausola risolutiva espressa, più o meno contestuale al contratto originario, dall’ipotesi in cui le parti, mediante autonoma espressione negoziale optino per la risoluzione del medesimo contratto originario. Ciò in quanto, nel primo caso, si applica l’imposta proporzionale solo se per la risoluzione è previsto un corrispettivo e solo sull’ammontare di quest’ultimo; in caso contrario, si applica l’imposta in misura fissa.
Nella diversa ipotesi in cui la risoluzione dell’originario contratto sia realizzata mediante apposito negozio, la citata disposizione prevede la tassazione in misura proporzionale, da applicare ” alle prestazioni derivanti dalla risoluzione”; la medesima tassazione proporzionale si applicherà, inoltre, all’eventuale corrispettivo della risoluzione.
La retrocessione della proprietà del bene oggetto del precedente atto di compravendita quale prestazione patrimoniale del contratto di mutuo consenso, rientra nell’ambito applicativo del comma 2 del citato articolo 28 e, pertanto, deve essere tassata autonomamente ai fini dell’imposta registro con applicazione dell’aliquota in misura proporzionale prevista per i trasferimenti immobiliari.

Revisori legali: istruzioni operative sull’obbligo formativo


Fornite istruzioni operative circa l’imputazione dei crediti formativi agli anni 2017, 2018 e 2019 per i revisori legali (Ministero dell’economia e delle finanze – Circolare 17 gennaio 2022, n. 3).

L’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 ha introdotto l’obbligo della formazione continua obbligatoria a carico degli iscritti al registro della revisione legale dei conti, recependo in tal modo le disposizioni dell’articolo 13 della direttiva 2006/43/CE, secondo cui l’attività formativa in discorso è obbligatoria e il mancato aggiornamento deve essere sanzionato a cura degli Stati Membri. Il comma 4 dell’articolo 27 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, poi, ha disposto che la vigenza decorresse a far data dal 1° gennaio 2017.
In relazione all’assolvimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, si sono registrate da subito diverse difficoltà, riconducibili al complesso processo di transizione a una disciplina molto articolata e relativamente severa rispetto a quella vigente anteriormente alla riforma, alla eterogeneità delle provenienze ed esperienze professionali degli iscritti, nonché alla diffusa mancanza di chiarezza circa i compiti, doveri e responsabilità dei revisori. Ne è risultata una rilevante quota di inadempimento, da parte della popolazione degli iscritti al registro rispetto all’obbligo formativo; la percentuale dei revisori inadempimenti, pur in costante riduzione, rimane pur sempre consistente tanto che le connesse problematiche sono state recentemente prese in considerazione e affrontate dalle disposizioni di cui all’articolo 14 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135 in materia di procedimento sanzionatorio.
In particolare, l’articolo 14 del menzionato regolamento prevede che il mancato assolvimento dell’obbligo formativo può essere accertato, trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro (19 ottobre 2021), soltanto nei riguardi dei revisori legali dei conti che non avessero regolarizzato entro tale termine il debito formativo sussistente al 31 dicembre 2019. In altre parole, la disposizione regolamentare consente ai revisori iscritti al registro di regolarizzare l’eventuale debito formativo a loro carico relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019, entro il 17 gennaio 2022. Con la circolare n. 3/2020 il MEF aveva disposto che qualsiasi regolarizzazione del debito formativo pregresso sarebbe stata consentita esclusivamente tramite la piattaforma dedicata.

A decorrere dal 19 ottobre 2021, pertanto, agli iscritti è concesso un periodo di novanta giorni per regolarizzare eventuali debiti formativo a loro carico. Il periodo di novanta giorni si conclude, quindi, in data 17 gennaio 2022.
Con riguardo al periodo di novanta giorni concesso dalla norma, il MEF deve prendere atto delle frequenti interruzioni che hanno interessato la funzionalità della piattaforma dedicata; tali interruzioni, dovute a motivi tecnici nella maggior parte dei casi non prevedibili, potrebbero aver ridotto, nei fatti, il periodo di novanta giorni previsto dalla disposizione regolamentare richiamata.
Di conseguenza, ai fini di una corretta applicazione della norma, il MEF ritiene opportuno comunicare agli iscritti che avessero patito le interruzioni dovute a cause di forza maggiore che hanno interessato la piattaforma, che non sarà presa a riferimento quale data dell’accertamento previsto dall’articolo 11 del più volte citato D.M. n. 135 del 2021 la data del 18 gennaio 2022, ma una data più congrua che tiene conto dei giorni di inattività della piattaforma stessa.
Una ricognizione ragionevolmente accurata delle interruzioni intervenute dalla data del 19 ottobre 2021 evidenzia un periodo di inattività complessivamente quantificabile in 30 giornate.
La corretta attuazione della disposizione di cui all’articolo 14 del regolamento, nonché le obiettive ragioni di tutela degli iscritti al registro della revisione cui le disposizioni concedono la possibilità di recuperare il debito formativo pregresso, richiedono che nel computo di tale complessivo periodo si tenga conto di tali situazioni, nonché delle ragioni di tutela dei revisori sopra esposte. Pertanto, MEF comunica che la posizione degli iscritti riguardo al debito formativo pregresso degli anni 2017. 2018 e 2019 sarà valutata alla data del 17 febbraio 2022.
Infine, precisa che gli obblighi formativi relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019 si considerano regolarmente assolti nel periodo concesso dall’articolo 14 del D.M. n. 135 del 2021 qualora l’iscritto interessato abbia maturato complessivi 60 crediti, di cui almeno 30 caratterizzanti ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010, senza avere necessariamente riguardo alla precisa imputazione dei crediti stessi ai singoli anni del triennio. Pertanto, è in regola il revisore che durante il periodo concesso dal D.M. n. 135/2021 maturasse 60 crediti complessivi di cui almeno 30 caratterizzanti purché imputati a uno qualsiasi dei tre anni considerati. Infatti, è sufficiente a rispondere alle prescrizioni del provvedimento regolamentare il momento materiale del recupero, che deve ricadere entro il periodo concesso.