Nomina dei RLS nelle aziende con più unità produttive: il ruolo della contrattazione collettiva

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ribadisce la centralità delle disposizioni contenute nei contratti collettivi riguardo alla nomina dei RLS anche nelle aziende con diverse unità produttive (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 26 giugno 2023, n. 4).

Il quesito posto alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda la nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive e, nello specifico, se sia obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma.

 

La Commissione esprime il proprio parere in merito partendo dalla disposizione normativa di riferimento in materia, rappresentata dall’articolo 47 del D.Lgs. n. 81/2008 che, al comma 2, prevede che in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

Il medesimo articolo citato contiene poi un espresso rinvio ai contratti collettivi per quel che concerne, tra l’altro, il numero dei rappresentanti da nominare. Infatti, il comma 5 precisa che: “Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”. 

 

Conseguentemente, si giunge alla conclusione che l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve avvenire in ogni azienda o unità produttiva, quest’ultima intesa come lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”.

 

Con riferimento al numero di RLS da designare, le indicazioni sono fissate in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati.

 

A tal proposito si ricorda che è previsto:

 

– 1 rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;

 

– 3 rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;

 

– 6 rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.