Le disposizioni in materia di lavoro nel D.L. n. 75/2023

È entrato in vigore il 23 giugno 2023 il nuovo decreto legge contenente misure urgenti, tra l’altro, in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di lavoro e di sport (D.L. 22 giugno 2023, n. 75).

Il nuovo decreto legge è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2023 e adotta disposizioni urgenti, oltre che in ambito di pubblica amministrazione, anche sul fronte del lavoro e delle politiche attive del lavoro, prevedendo un rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Infatti, l’articolo 3 del D.L. n. 75/2023, stabilisce che, al fine di garantire l’efficace coordinamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo all’utilizzo delle risorse europee e all’effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le funzioni dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore di apposito DPCM recante il regolamento di organizzazione del Ministero che dovrà essere adottato, l’ANPAL è soppressa e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, facenti capo all’ANPAL e le risorse umane, strumentali e finanziarie dell’Agenzia soppressa sono trasferite al medesimo Ministero.

 

Sono definite le aree funzionali in cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale, ovvero nell’ambito di:

 

a) politiche sociali, di inclusione, coesione e protezione sociale; terzo settore; politiche per i flussi migratori per motivi di lavoro e politiche per l’inclusione dei cittadini stranieri; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;

 

b) politiche del lavoro e per l’occupazione, anche in ottica di genere; servizi per il lavoro; regolazione dei rapporti di lavoro e tutela dei lavoratori; tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; mediazione per la soluzione di controversie collettive di lavoro; rappresentatività sindacale; politiche previdenziali e assicurative; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;

 

c) amministrazione generale; servizi comuni e indivisibili; affari generali e attività di gestione del personale; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; tenuta e gestione di banche dati, delle piattaforme e dei sistemi informatici; acquisti centralizzati e gestione logistica; coordinamento della comunicazione istituzionale; attività di analisi, ricerca e studio sulle attività di competenza del Ministero; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza.

 

Sul fronte del lavoro, in particolare, l’articolo 42 del Capo IV è dedicato alla cassa integrazione straordinaria in deroga. La misura riguarda le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi.

 

Le predette imprese potranno, in via eccezionale e su presentazione di apposita domanda, essere autorizzate a un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria per una durata massima di ulteriori 40 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda, ciò in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015 e in continuità con le tutele già autorizzate.

 

Misure urgenti sono poi previste in ambito sportivo, a cui fa riferimento il Capo III del decreto. L’articolo 33, in materia di plusvalenze, stabilisce che le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti alle condizioni indicate nell’articolo 86, comma 4, del testo unico delle imposte sul reddito (DPR n. 917/1986) nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro mentre, la residua parte della plusvalenza, concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.

 

L’articolo 41 del decreto in commento contiene un’eccezione all’abolizione del vincolo sportivo prevista dall’articolo 31, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2021, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Infatti, la predetta disposizione, a decorrere dal 1° luglio 2023, non si applica agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di 2 anni.

 

Ulteriori disposizioni riguardano poi la razionalizzazione e accelerazione dei processi sportivi, il credito d’imposta a sostegno dell’associazionismo sportivo e i controlli finanziari sulle società sportive professionistiche.