Esonero per l’assunzione di donne svantaggiate: le istruzioni operative

L’INPS fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di agevolazione contributiva (INPS, circolare 23 giugno 2023, n. 58).

Dopo le indicazioni applicative in materia di esonero contributivo per le assunzioni di under 36, arrivano anche le istruzioni dell’INPS per l’agevolazione relativa all’assunzione di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. Si tratta, in entrambi i casi, di misure recentemente autorizzate dalla Commissione europea con la decisione C(2023) 4063 final del 19 giugno 2023. La misura riguarda i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo, escludendo le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico e i soggetti sanzionati dall’UE.

Anche in questo caso, la Legge di bilancio 2023 all’articolo 1, comma 298 aveva previsto l’innalzamento del limite massimo di importo da 6.000 euro a 8.000 euro annui e nella misura del 100%.  Al riguardo, peraltro, l’Istituto segnala che per la comunicazione preventiva online, utile alla fruizione dell’incentivo, i datori di lavoro interessati potranno continuare a utilizzare il modulo “92-2012”, presente all’interno del “Cassetto previdenziale” di riferimento del sito istituzionale, tenendo presente che per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione), è necessario procedere alla compilazione di una singola comunicazione.

Inoltre, si evidenzia che, qualora tale modulistica fosse già stata utilizzata ai fini della comunicazione della fruizione dell’incentivo pari al 50% dei contributi datoriali previsto dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della Legge n. 92/2012, per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate, i datori di lavoro interessati non devono compiere ulteriori adempimenti in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata all’Istituto risulta valida  ai fini della fruizione dell’esonero in misura pari al 100%.

Lavoratrici per le quali spettano gli incentivi

Dal punto di vista soggettivo, gli esoneri previsti dalla Legge di Bilancio 2023 e dalla legge di Bilancio 2021 spettano in riferimento alle assunzioni di “donne lavoratrici svantaggiate”, secondo la disciplina dettata dalla Legge n. 92/2012, in base alla quale sono riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate” le seguenti categorie:

– donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;

– donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

– donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

– donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Rapporti di lavoro incentivati

Gli incentivi in esame spettano per: le assunzioni a tempo determinatoa tempo indeterminato, le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto non agevolato. Gli incentivi spettano anche in caso di part-time e in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione. In virtù della specialità della disciplina, invece, gli incentivi non spettano per i rapporti di lavoro intermittente e per le prestazioni di lavoro occasionale. Restano, infine, esclusi dai benefici i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.

Durata degli incentivi

In riferimento alla durata del periodo agevolato, l’INPS chiarisce che, gli incentivi:

–    in caso di assunzione a tempo determinato, spettano fino a 12 mesi;

–    in caso di assunzione a tempo indeterminato, spettano per 18 mesi;

–    in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione;

–    in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.

Gli incentivi spettano anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Infine, come già chiarito per altre agevolazioni, l’Istituto precisa che il periodo di fruizione degli incentivi può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.

 

Misura degli incentivi

Si rammenta che per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, il limite massimo di importo dell’agevolazione è pari a 6.000 euro all’anno, mentre per quelle effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 il limite arriva a 8.000 euro all’anno. 

La circolare in commento, infine, include le condizioni di spettanza degli incentivi, con particolare attenzione all”incremento occupazionale netto, compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, il coordinamento con altre misure di agevolazione e le modalità di esposizione nel flusso Uniemens per le varie categorie di datori di lavoro.