Rapporto situazione personale maschile e femminile: prorogato il termine

La compilazione potrà avvenire entro il 20 settembre 2024 (D.I. 2 luglio 2024).

Il Decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 2 luglio 2024 ha spostato il termine di presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, per il biennio 2022-2023, inizialmente fissato al 15 luglio 2024 al 20 settembre 2024.

Lo slittamento si è reso necessario al fine di consentire a tutti gli attori di poter accedere alla piattaforma in modo efficace, attese le modifiche introdotte dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 giugno 2024, adottato di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia.

Comunque, fin dal 4 giugno scorso è disponibile per la compilazione, sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Servizi Lavoro, il nuovo modello telematico per la presentazione del rapporto biennale da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti. Peraltro, da quest’anno è stata anche resa disponibile la funzionalità di upload con file in formato “.xls” dei dati richiesti dal modello.

Ebav Veneto: contributo alle aziende per i costi di trascrizione e/o variazione

Le aziende artigiane della categoria trasporto merci possono richiedere il contributo solo se in regola con Ebav alla data di decesso titolare/socio

Entro il 31 luglio 2024 le aziende artigiane della categoria trasporto merci possono richiedere un contributo per i costi di trascrizione e/o variazione, sostenuti nell’anno di competenza 2023, da comunicare agli Enti preposti nel caso in cui risulti necessario operare modifiche a causa del decesso di titolare/socio azienda. Il contributo è previsto solo nel caso in cui sia presentata contestualmente una domanda A85 per spese funerarie titolare. Per il servizio in questione, l’accesso alle prestazioni Ebav è considerato possibile solo se l’azienda risulta in regola con Ebav alla data di decesso titolare/socio.
Il contributo è pari al 100% dei costi sostenuti. Il massimo erogabile è:
1.500,00 euro se l’azienda è aderente a Ebav da meno di 5 anni; 
3.000,00 euro se l’azienda è aderente a Ebav da più di 5 anni.
I contributi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav. La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
Ebav informa che potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.

Accesso ai servizi telematici dell’INPS, niente più PIN

A partire dal 1° settembre 2024 si potranno utilizzare SPID di livello non inferiore a 2, CIE 3.0 o CNS (INPS, circolare 2 luglio 2024, n. 77).

L’INPS ha comunicato che dal 1° settembre 2024, l’accesso ai servizi telematici dell’Istituto da parte delle aziende, pubbliche e private, e dei relativi intermediari sarà consentito esclusivamente mediante SPID di livello non inferiore a 2, CIE 3.0 o CNS.

In realtà, già con la circolare n. 95/2021, in attuazione dell’articolo 24, comma 4 del D.L. n. 76/2020, l’INPS ha avviato il processo di dismissione dell’accesso ai servizi online con il PIN a favore delle nuove identità digitali appena citate.

Tuttavia, con la circolare in commento, viene ora resa nota la data precisa dalla quale l’accesso anche da parte delle aziende e dei relativi intermediari di cui alla Legge n. 12/1979, sarà consentito esclusivamente mediante gli strumenti digitali sopra elencati.

CCNL Vigilanza Privata: nuovo incontro per il rinnovo

I temi trattati sono stati salario e sicurezza 

Si è tenuto il 1° luglio l’incontro tra le associazioni datoriali e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs per il rinnovo del CCNL Vigilanza privata e Servizi di Sicurezza.
Innanzitutto è stato trattato, con esito negativo, il tema dell’Una Tantum (l’ipotesi del 16 febbraio prevedeva che le parti si sarebbero dovute incontrare entro il 30 aprile 2024 al fine di definire le modalità di corresponsione della una tantum). Ad oggi però le Parti non sono riuscite ad arrivare ad un punto di incontro. 
Per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori, anche alla luce degli ultimi avvenimenti di cronaca, le Parti hanno deliberato di richiedere un incontro al Ministero dell’Interno.
Inoltre, è stato deciso di inviare un sollecito al Ministero del Lavoro per un incontro in riferimento agli impegni assunti a marzo 2024 sul tema del dumping contrattuale e per la pubblicazione delle tabelle aggiornate al rinnovo contrattuale.
Infine, le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto alle Associazioni Datoriali di emanare una circolare per la corretta applicazione del CCNL sottoscritto il 30 maggio 2023 e dell’ipotesi del 16 febbraio 2024.
Il prossimo incontro è fissato per il 31 luglio 2024.

CCNL Catering Aereo: con la retribuzione di luglio in arrivo nuovi minimi retributivi



Per il personale del trasporto aereo sono previste nuove retribuzioni 


Con il CCNL del 7 dicembre 2022 Federcatering, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl-Trasporti hanno stabilito nuovi minimi retributivi a partire dal mese di luglio. I nuovi importi riguardano tutto il personale di terra e di volo per l’intera industria del Trasporto Aereo italiano le cui attività sono interessano i servizi di lavoro aereo con lavoratori e lavoratrici stabilmente operanti in Italia; i vettori aerei con lavoratori e lavoratrici stabilmente operanti in Italia; i servizi di manutenzione aeronautica; i servizi di gestione aeroportuale; i servizi aeroportuali di assistenza a terra (handling aeroportuale); i servizi di catering aereo e i servizi ATM diretti e complementari. Di seguito vengono riportati i nuovi minimi. 




















































Livello Minimo Contingenza Totale
Quadro A 1.889,56 542,70 2.432,26
Quadro B 1.714,60 537,59 2.252,19
Categoria C 1.469,63 537,59 2.007,22
Categoria D 1.231,72 531,59 1.763,31
Categoria E 1.161,73 528,26 1.689,99
Categoria F 1.091,74 524,94 1.616,68
Categoria G 881,77 522,37 1.404,14
Categoria H 790,80 520,51 1.311,31
Categoria I 699,83 518,45 1.218,28

CCNL Alberghi Confcommercio: incontro per il rinnovo

Tra i temi trattati la sfera di applicazione, la maternità (obbligatoria), la paternità (obbligatoria e alternativa) ed i congedi parentali

Si è tenuto lo scorso 27 giugno il confronto tra Federalberghi, Faita e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs in merito al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del settore Turismo.
Durante l’incontro sono stati ripresi i seguenti temi:
– la sfera di applicazione con inclusione dei servizi termali e dei centri benessere integrati alle aziende alberghiere;
– la tutela per le donne vittime di violenza e contrasto alle molestie e alla violenza;
– la maternità (obbligatoria), paternità (obbligatoria e alternativa) e congedi parentali;
– la bilateralità;
– il contratto a tempo determinato (causali relative ai rapporti di lavoro sopra i 12 mesi e inferiori a 24 mesi);
– gli appalti di servizi/terziarizzazioni/internalizzazioni.
Il prossimo incontro è fissato per il 3 luglio 2024.

Arriva la disciplina della professione di guida turistica

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il regolamento con i criteri, l’istituzione dell’elenco nazionale e le modalità di esercizio della professione (D.M. 26 giugno 2024).

Con il D.M. 26 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2024, è stato approvato il Regolamento recante disposizioni applicative per l’attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della Legge n. 190/2023 recante: “Disciplina della professione di guida turistica“.

Il provvedimento che entrerà in vigore il prossimo 13 luglio, regolamenta molteplici aspetti della professione: da quelli formativi alle modalità di esercizio del lavoro; dall’istituzione dell’elenco nazionale alle modalità di svolgimento degli esami di abilitazione.

L’abilitazione

Il Capo I (articoli da 1 a 4) del decreto ministeriale in argomento si occupa di criteri e modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione di guida turistica nei quali vengono indicati i requisiti per la partecipazione all’esame nazionale, la procedura per il conseguimento dell’abilitazione e le prove di esame (scritta, orale e teorico-pratica).

L’elenco nazionale

Il Capo II del provvedimento (articoli da 5 a 12) istituisce l’Elenco nazionale delle guide turistiche, articolato in 2 sezioni: chi ha superato l’esame di abilitazione nazionale e chi ha ottenuto il riconoscimento della qualifica all’estero.

L’esercizio della professione

Gli articoli da 13 a 20 (Capo III) regolano le condizioni e le modalità per l’esercizio della professione di guida turistica sulla base dei titoli conseguiti all’estero, ovvero: sulla base di titoli ottenuti nell’UE, dello Spazio economico europeo e in Svizzera (articolo 13), mentre l’articolo 20 cura l’esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli appena citati.

La formazione e l’apparato sanzionatorio

La disciplina dei corsi di specializzazione e di aggiornamento per la professione di guida turistica è il tema affrontato dagli articoli da 21 a 23, mentre il controllo, l’accertamento e l’irrogazione delle eventuali sanzioni amministrative sono demandate ai comuni competenti in base al luogo.

I contributi da versare

Infine, gli articoli da 28 a 31 determinano i vari contributi a carico dei soggetti interessati alle disposizioni: dal contributo di partecipazione all’esame di abilitazione a quello per il rilascio del tesserino; dal contributo per lo svolgimento della prova attitudinale alla copertura dei costi per lo svolgimento dei corsi di specializzazione, di aggiornamento e di formazione complementare.

CCNL BCC: ancora distanze sulla partita economica

Rinviata all’8 luglio la trattativa sul rinnovo del contratto

Nei giorni scorsi, le Segreterie Nazionali di Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl, Uilca e Federcasse hanno continuato il confronto volto al rinnovo del CCNL del settore Credito Cooperativo.
Registrandosi ampie distanze sulla partita economica degli arretrati e delle quote di erogazione degli adeguamenti tabellari, le Parti Sociali hanno convenuto di rimandare la discussione all’ 8 luglio, nella speranza di raggiungere quanto presto ad un accordo che possa soddisfare le aspettative dei lavoratori e delle lavoratrici. 
Tuttavia, duranti i colloqui svoltisi il 28 e 29 giugno 2024, sono stati fatti notevoli progressi in tema di:
– riduzione dell’orario di lavoro settimanale di mezz’ora, senza impatto sulla retribuzione, a partire dal 1° luglio 2025;
– previsione di una contribuzione datoriale alla Banca del Tempo Solidale del 30% rispetto a quanto versato dai dipendenti;
– destinazione della contribuzione dedicata al Fondo di Sostegno al Reddito al Fondo Occupazione Credito Cooperativo, per due anni, alla Cassa Mutua Nazionale e alla premorienza;
-individuazione di una nuova indennità di “cash-less” pari a 90,00 euro e di permessi dedicati al tema delle molestie e violenze di genere.
Prima del prossimo incontro, le banche di credito cooperativo effettueranno delle verifiche interne per poter negoziare con un mandato chiaro ed avvicinarsi alle richieste avanzate dalle OO.SS. anche in ordine all’aspetto economico. 

CCNL Scuola: sottoscritta l’ipotesi di intesa per il personale docente e Ata

Prevista l’estensione di ulteriori deroghe per docenti e personale Ata, novità anche per i DSGA

Il 27 giugno scorso è stata sottoscritta un’ipotesi di intesa che integra e aggiorna quanto disposto all’interno del CCNI 2019-2022 e confermando l’accesso alle operazioni per il personale docente e Ata in possesso dei requisiti specifici per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie. Il delegato del Ministero dell’istruzione e del merito e le OO.SS. Flc-Cgil, Cisl-Fsur, Snals-Confsal, Federazione Gilda-Unams e Anief hanno convenuto su alcuni punti considerati fondamentali come, ad esempio, il superamento dei vincoli di permanenza per i neo assunti e il conferimento degli incarichi per la copertura dei posti liberi o vacanti dei DSGA. 
Per quanto riguarda i docenti, è stato attenuato il blocco legislativo con l’estensione delle deroghe e viene garantita la partecipazione ai lavoratori che rientrano nelle categorie di cui al comma 8 dell’art. 34 del CCNL 2019/2021, come previsto dall’accordo integrativo al CCNI mobilità. Aggiunta anche la deroga che riguarda i docenti assunti a tempo determinato nell’anno scolastico 2023/2024 dichiarati soprannumerari sul posto di conferma in ruolo, e in seguito trasferiti d’ufficio su un’altra sede della provincia. Sono state aggiunte anche tutele per le lavoratrici vittime di violenza che risultano essere inserite in percorsi di protezione.

Lavoratori distaccati dal Giappone in Italia: rettifica in caso di disoccupazione involontaria

L’INPS, rettificando quanto detto in precedenza, fornisce precisazioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori giapponesi distaccati in Italia (INPS, messaggio 2 luglio 2024, n. 2461).

L’INPS, con il messaggio n. 2199/2024, aveva dato istruzioni ai datori di lavoro relativamente alle modalità di assolvimento degli obblighi contributivi e alla corretta esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori subordinati distaccati in applicazione delle disposizioni in materia di legislazione applicabile contenute nell’Accordo  sulla sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Giappone, firmato a Roma il 6 febbraio 2009 e ratificato con la Legge n. 97/2015, in vigore dal 1° aprile 2024.

 

In particolare, con riferimento al caso del distacco di lavoratori dal Giappone in Italia, quando in base alle previsioni dell’Accordo gli stessi sono esonerati dalla legislazione italiana per l’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) e per l’assicurazione contro la disoccupazione (DS), i datori di lavoro devono utilizzare, ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens – denuncia individuale – il codice Tipo Contribuzione di nuova istituzione “87”, avente il significato di “Lavoratori stranieri provenienti dal Giappone distaccati in Italia assicurati per IVS, DS, nel paese di origine (art.13 accordo di sicurezza sociale Italia- Giappone)”.

 

L’INPS aveva poi precisato che, nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato sia assicurato nello Stato di provenienza anche per la disoccupazione involontaria, tale circostanza deve risultare dall’espressa indicazione nella sezione 4 del formulario di copertura assicurativa (“IT/JPN 101” per i lavoratori distaccati dall’Italia e “JPN/IT/ 101” per coloro che sono distaccati dal Giappone) della norma di riferimento in base alla quale il lavoratore è assicurato anche per il predetto rischio.

 

Tuttavia, l’istituzione previdenziale giapponese ha comunicato all’Istituto che la copertura assicurativa in Giappone per la disoccupazione involontaria è attestata dalla compilazione della sezione 6 del formulario “JPN/IT 101”. Tale sezione è presente soltanto nel certificato di copertura rilasciato dall’Istituzione previdenziale giapponese.

 

Pertanto, a parziale rettifica di quanto comunicato con il predetto messaggio n. 2199/2024, l’INPS chiarisce che per i lavoratori distaccati in Italia, qualora per effetto dell’Accordo gli stessi siano assicurati in Giappone anche per la disoccupazione involontaria, tale circostanza non deve risultare dalla sezione 4, ma dalla della sezione 6 del formulario “JPN/IT 101”, allegato al messaggio in commento.