CCNL Abrasivi: dal 1° luglio minimi retributivi e importi IPO



A partire dal 1° luglio 2023 vengono erogati importi relativi ai minimi e all’ indennità di posizione organizzativa


Sulla base di quanto stabilito nel CCNL Abrasivi, siglato da Federazione nazionale dell’industria chimica, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, la Uiltec-Uil, Federazione Nazionale Ugl-Chimici,Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Chimici Failc della Confail, Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Chimici Fialc-Cisal, dal 1° luglio 2023, al personale aziende chimiche, chimico-farmaceutiche, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL ed i lavoratori dalle stesse dipendenti, vengono riconosciuti in busta paga nuovi minimi retributivi e somme derivanti dall’Indennità di Posizione Organizzativa (IPO).
Nella fattispecie, gli importi riguardano gli addetti alle lavorazioni nei settori della ceramica nonché gli addetti alle lavorazioni del settore degli Abrasivi, quali: articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e fireclay; ceramiche, porcellane e steatite per uso tecnico; gres ceramico; levigatura e rifinitura dei prodotti sopra citati; maioliche, terracotte e altri materiali ceramici per uso domestico; mosaico ceramico; piastrelle di ceramica per rivestimenti e pavimenti; porcellane e terraglie per uso domestico; porcellane, terraglie e maioliche per uso ornamentale; refrattari di qualsiasi specie.


Minimi retributivi


 












































Livello Minimo
A1 2.341,51
B1 2.106,38
B2 2.106,38
C1 1.841,05
C2 1.841,05
C3 1.841,05
D1 1.651,44
D2 1.651,44
D3 1.651,44
E1 1.561,79
E2 1.561,79
E3 1.561,79
F1 1.539,78

Importi IPO
 






























































Categoria Importo  
PO Min. IPO
A1 2.341,51 325,47
B1 2.106,38 294,04
B2 2.106,38 141,05
C1 1.841,05 239,50
C2 1.841,05 190,46
C3 1.841,05 135,92
D1 1.651,44 280,06
D2 1.651,44 150,03
D3 1.651,44 109,15
E1 1.561,79 146,42
E2 1.561,79 57,47
E3 1.561,79 19,33
F 1.539.78 0,00

Lavoratori autonomi agricoli, chiarimenti sull’ammortizzatore unico

L’INPS fornisce alcune precisazioni sul requisito della sospensione dell’attività per ottenere il beneficio dell’indennità (INPS, messaggio 30 giugno 2023, n. 2458).

L’Istituto è tornato sul tema dell’ammortizzatore unico stabilito dal D.L. n. 61/2023 (cosiddetto Decreto Alluvioni) di cui aveva già trattato nella circolare n. 54/2023 dell’8 giugno scorso. In particolare, i chiarimenti dell’INPS sono stati forniti in riferimento all’indennità una tantum per i lavoratori autonomi, confermando anche in ambito agricolo il principio per cui l’impossibilità a prestare attività lavorativa, in conseguenza degli straordinari eventi atmosferici del mese di maggio 2023 non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale, ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo. 

Pertanto si ritiene corretta l’interpretazione in base alla quale viene riconosciuta la sospensione dell’attività nei confronti di tutti gli agricoltori con sede legale o operativa in uno dei comuni presenti nell’elenco allegato al D.L. n. 61/2023, nonché nei confronti degli agricoltori i cui terreni agricoli posseduti e/o condotti ricadono totalmente o in parte in questi comuni: ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum, infatti, la sospensione può interessare anche solo parzialmente l’attività agricola svolta dagli agricoltori.

Inoltre, l’INPS fa presente che l’indennità di importo pari a 500 euro non è frazionabile e indennizza un periodo di sospensione non superiore a 15 giorni. Pertanto, nel caso di tre sospensioni differenti, il richiedente l’indennità può presentare una domanda con 3 distinti periodi di sospensione o in alternativa 3 diverse domande per ciascun periodo, fermo restando il limite complessivo di 3000 euro per beneficiario.

Documentazione da produrre per il riesame della domanda

Per quanto riguarda la documentazione da produrre in sede di riesame, l’INPS procederà all’istruttoria delle domande verificando  la sussistenza dell’iscrizione alla gestione di appartenenza attraverso la consultazione dei propri archivi  o di archivi appartenenti ad altri enti, istituti o casse private cui l’Istituto ha accesso: qualora dalla consultazione di questi archivi non venga riscontrata l’iscrizione del lavoratore alla specifica gestione di appartenenza, l’interessato potrà promuovere riesame, allegando eventualmente documentazione utile dalla quale si evinca l’iscrizione (certificati di iscrizione, estratti contributivi, ricevute di versamento dei contributi), che sarà oggetto di riesame a cura della struttura territoriale INPS competente per residenza del lavoratore.

Per quanto concerne, invece, la documentazione attraverso la quale eventualmente si chiederà – nell’ambito di controlli a campione – di provare la sospensione dell’attività lavorativa, l’INPS ha anticipato a titolo esemplificativo, senza pretesa di esaustività, alcune indicazioni su documenti – di qualsiasi natura – che possano dimostrare successivamente in caso di verifica, che l’attività era sospesa: ovvero, comunicazione di attivazione dell’assicurazione; provvedimenti pubblici di autorità; dichiarazioni effettuate nei confronti di altri enti/autorità/società;  registrazioni audiovisive; lettere di comunicazione di ritardi o sospensioni negli adempimenti contrattuali; fatture per interventi straordinari legati al ripristino e/o qualsiasi tipo di documentazione utile idonea a dimostrare la sospensione dell’attività).

Il regime fiscale dell’indennità

L’indennità una tantum costituisce reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. Tuttavia, considerato che il regime fiscale è differenziato a seconda della natura del reddito sostituito e, nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, in base alla categoria di appartenenza del lavoratore, l’INPS ha provveduto a implementare il flusso di presentazione della domanda inserendo nel box delle dichiarazioni facoltative 2 ulteriori dichiarazioni, di cui una riservata ai lavoratori autonomi con regime forfettario e un’altra ai lavoratori autonomi agricoli. L’Istituto procederà, pertanto, ad applicare a ciascun lavoratore il regime fiscale proprio della categoria di appartenenza.

È invece in corso di definizione la modalità di gestione, ai fini fiscali, delle posizioni degli assicurati che hanno presentato domanda prima del rilascio delle implementazioni citate.

 

Fascicolo elettronico agricoltura: le nuove funzionalità per i lavoratori autonomi e le aziende

L’INPS comunica l’estensione delle nuove modalità di comunicazione ai lavoratori autonomi agricoli e l’inserimento delle applicazioni, informazioni e servizi del Cassetto Previdenziale delle Aziende Agricole nel menu dinamico del Cassetto Previdenziale del Contribuente (INPS, messaggio 30 giugno 2023, n. 2447).

Si tratta del processo di reingegnerizzazione del canale di comunicazione tra l’Istituto, i contribuenti del settore agricolo e i loro intermediari, attuato attraverso il Progetto PNRR “Nuovo fascicolo elettronico agricoltura”, Area di Innovazione User Experience, che ha previsto, tra l’altro, l’estensione dell’utilizzo del Cassetto Previdenziale del Contribuente, che si configura sempre più come il contenitore informativo che permette di accedere, in un unico ambiente, alle diverse tipologie di posizioni contributive.

 

In particolare, già in precedenza (messaggio n. 4664/2022) l’INPS aveva dato notizia dell’avvio, per le aziende agricole, di una modalità più agevole di comunicazione, prevedendosi l’inserimento nel Cassetto Previdenziale del Contribuente della nuova Comunicazione Bidirezionale, l’implementazione della funzione “Agenda Appuntamenti” e l’accesso al Portale delle Agevolazioni (“ex DiReSco”) attraverso la sezione “Telematizzazione”. Tali nuove funzionalità sono oggi estese anche ai lavoratori autonomi agricoli.

 

La nuova Comunicazione Bidirezionale è stata sviluppata anche per i lavoratori autonomi agricoli, titolari di una posizione contributiva in qualità di Coltivatore Diretto (CD) o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e per i loro intermediari, con le medesime caratteristiche e finalità indicate per le aziende agricole.

 

Possibile anche l’accesso all’“Agenda Appuntamenti” che consente di prenotare un appuntamento in riferimento a una specifica richiesta.

 

L’inserimento nel Cassetto Previdenziale del Contribuente della nuova Comunicazione Bidirezionale comporterà a breve l’inibizione delle eventuali corrispondenti funzioni per l’inserimento di nuove richieste nel Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi, segnatamente: Comunicazione pagamento effettuato; Rateazione – pagamento prima rata.

 

In attesa delle successive implementazioni previste dal progetto, i restanti modelli di Comunicazione Bidirezionale attualmente presenti potranno continuare a essere inviate tramite la funzione di Comunicazione Bidirezionale del preesistente Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi, disponibile sul sito istituzionale.

 

Il percorso di reingegnerizzazione del canale di comunicazione tra l’Istituto e i lavoratori autonomi agricoli proseguirà nelle successive fasi, con la migrazione di tutte le funzioni del Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi nel Cassetto Previdenziale del Contribuente.

 

In questa prima fase di reingegnerizzazione della comunicazione riferita ai lavoratori autonomi agricoli, in attesa della completa integrazione, sarà possibile accedere al Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi direttamente dal nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente. Successivamente, all’esito della completa integrazione del Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi nel Cassetto Previdenziale del Contribuente, le applicazioni, i servizi, le informazioni e le funzioni esistenti nel primo cassetto saranno aggiunti al menu dinamico del Cassetto Previdenziale del Contribuente, come già realizzato per le aziende agricole.

 

Infatti, le predette aziende agricole hanno già la possibilità di accedere al menu dinamico del Cassetto Previdenziale del Contribuente e di entrare, quindi, in un unico ambiente in cui trovare le informazioni trasversali contenute nei diversi archivi gestionali dell’Istituto (ad esempio, dati anagrafici, caratteristiche contributive, DMAG degli ultimi 5 anni, pagamenti effettuati con F24, situazione debitoria, compensazioni effettuate da AGEA, News individuali, etc.).  

 

Accedendo alla sezione “Telematizzazione” del Cassetto Previdenziale del Contribuente, è possibile trasmettere le istanze relative alle richieste di rimborso, compensazioni contributive, sospensioni ed esoneri contributivi (in caso di calamità), rateazione, riduzione delle sanzioni civili, in precedenza disponibili nella sezione “Domande Telematiche” del Cassetto Previdenziale delle Aziende Agricole. Nella sezione “Telematizzazione”, oltre a inserire nuove istanze, è possibile accedere allo storico delle domande presentate con il precedente applicativo. 

 

Nella medesima sezione sono disponibili anche i seguenti modelli di istanze telematiche collocati in precedenza nella sezione “Comunicazione Bidirezionale” del Cassetto Previdenziale delle Aziende Agricole:

 

– Rettifica DMAG;

– Rateazione – Richiesta Estinzione anticipata;

– Richiesta Autorizzazione Accentramento Contributivo;

– Richiesta Codice Autorizzazione Adempimenti TFR 1R;

– Richiesta Codice Autorizzazione Adempimenti TFR 2R;

– Richiesta Rateazione integrativa. 

 

Sono abilitati alla funzione i titolari/rappresentanti legali delle aziende agricole con dipendenti, i titolari della posizione contributiva dei lavoratori autonomi agricoli e gli intermediari purché provvisti di delega. L’applicazione è raggiungibile dalla sezione “Servizi per le aziende e i consulenti” nel sito istituzionale.

 

 

CCNL Amministratori di condominio: dal 1° luglio nuovi minimi retributivi 



Dal 1° luglio nuovi minimi retributivi, novità sul welfare e assorbimento 


Il rinnovo contrattuale del CCNL Amministratori di condominio, in scadenza il 30 giugno 2025, riguarda i dipendenti degli Studi e delle Società che operano, in qualsiasi forma, nei settori o attività di:


– Studi professionali, quali: amministratori condominiali; di proprietà immobiliari; transazioni immobiliari:


– Società di Servizi integrati alla Proprietà Immobiliare: aziende di manutenzioni idrauliche, elettriche, del verde, tinteggiature, coibentazioni, sigillature, ripristini edili ecc;


– Associazioni di categoria e/o Associazioni datoriali dei settori riconducibili alle attività sopra citate;


– Ogni altra Associazione che presti attività prevalente agli Studi professionali o alle Società di servizi alla Proprietà immobiliare, nonché ai condomini amministrati e/o ai loro condòmini;


e prevede una serie di scadenze nel mese di luglio 2023 che riguardano:


– Minimi retributivi;


– Welfare;


– Assorbimenti.


Dal 1° luglio 2023 la Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile (oltre le altre voci maturate dal lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.) è pari a:









































































































































































































































Regione Quad. A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2
Lombardia 2.779,50 2.440,50 2.213,50 1.989,50 1.818,00 1.701,00 1.588,00 1.496,00 1.367,00
Trentno 2.769,50 2.432,50 2.206,50 1.983,50 1.813,00 1.696,00 1.584,00 1.493,00 1.363,00
Liguria 2.769,50 2.432,50 2.206,50 1.982,50 1.813,00 1.696,00 1.583,00 1.492,00 1.363,00
Lazio 2.765,50 2.429,50 2.203,50 1.980,50 1.811,00 1.694,00 1.582,00 1.492,00 1.362,00
Toscana 2.762,50 2.426,50 2.201,50 1.978,50 1.809,00 1.693,00 1.581,00 1.491,00 1.361,00
Emilia Romagna 2.748,50 2.414,50 2.190,50 1.969,50 1.801,00 1.686,00 1.574,00 1.484,00 1.355,00
Friuli 2.741,50 2.408,50 2.185,50 1.964,50 1.797,00 1.682,00 1.571,00 1.482,00 1.353,00
Valle d’Aosta 2.733,50 2.401,50 2.179,50 1.959,50 1.792,00 1.678,00 1.568,00 1.479,00 1.350,00
Umbria 2.733,50 2.401,50 2.179,50 1.959,50 1.792,00 1.678,00 1.568,00 1.479,00 1.350,00
Piemonte 2.726,50 2.395,50 2.174,50 1.955,50 1.788,00 1.675,00 1.565,00 1.476,00 1.348,00
Veneto 2.701,50 2.374,50 2.155,50 1.938,50 1.774,00 1.662,00 1.553,00 1.465,00 1.337,00
Marche 2.673,50 2.350,50 2.134,50 1.919,50 1.757,00 1.647,00 1.539,00 1.453,00 1.326,00
Abruzzo 2.645,50 2.326,50 2.112,50 1.900,50 1.740,00 1.632,00 1.526,00 1.440,00 1.314,00
Sicilia 2.646,50 2.326,50 2.113,50 1.900,50 1.741,00 1.633,00 1.526,00 1.441,00 1.315,00
Puglia 2.641,50 2.323,50 2.110,50 1.898,50 1.738,00 1.631,00 1.525,00 1.439,00 1.313,00
Campania 2.638,50 2.319,50 2.107,50 1.895,50 1.736,00 1.629,00 1.523,00 1.438,00 1.312,00
Sardegna 2.635,50 2.318,50 2.106,50 1.894,50 1.735,00 1.628,00 1.522,00 1.438,00 1.312,00
Calabria 2.602,50 2.289,50 2.080,50 1.872,50 1.716,00 1.611,00 1.507,00 1.424,00 1.298,00
Basilicata 2.601,50 2.288,50 2.079,50 1.871,50 1.715,00 1.611,00 1.506,00 1.423,00 1.298,00
Molise 2.600,50 2.287,50 2.079,50 1.870,50 1.715,00 1.610,00 1.506,00 1.423,00 1.298,00

Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2023 per Operatori di Vendita (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)











































































































Regione Op. Vendita 1° Categoria Op. Vendita 2° Categoria Op. Vendita 3° Categoria
Lombardia 1.636,20 1.530,90 1.429,20
Trentino 1.631,70 1.526,40 1.425,60
Liguria 1.631,70 1.526,40 1.424,70
Lazio 1.629,90 1.524,60 1.423,80
Toscana 1.628,10 1.523,70 1.422,90
Emilia Romagna 1.620,90 1.517,40 1.416,60
Friuli 1.617,30 1.513,80 1.413,90
Valle d’Aosta 1.612,80 1.510,20 1.411,20
Umbria 1.612,80 1.510,20 1.411,20
Piemonte 1.609,20 1.507,50 1.408,50
Veneto 1.596,60 1.495,80 1.397,70
Marche 1.581,30 1.482,30 1.385,10
Abruzzo 1.566,00 1.468,80 1.373,40
Sicilia 1.566,90 1.469,70 1.373,40
Puglia 1.564,20 1.467,90 1.372,50
Campania 1.562,40 1.466,10 1.370,70
Sardegna 1.561,50 1.465,20 1.369,80
Calabria 1.544,40 1.449,90 1.356,30
Basilicata 1.543,50 1.449,90 1.355,40
Molise 1.543,50 1.449,00 1.355,40

Per quel che concerne il welfare, il datore di lavoro mette a disposizione un valore minimo annuo a tutti i dipendenti in forza che abbiano superato il Patto di prova all’atto dell’accredito, nella misura del 50% con un 3° versamento a luglio 2023, pari a: 











Livello Dal 2022 in poi
Quadro 1.200 euro/anno
A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 Operatori di Vendita 600 euro/anno

Sul fronte assorbimenti, parte dell’aumento retributivo previsto, essendo corrispondente alla rivalutazione dell’Indice IPCA, non sarà assorbibile, nei valori già inclusi nella Componente Parametrica di cui all’art. 231 del CCNL e nella Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile. Non sono parimenti assorbibili gli aumenti periodici d’anzianità (scatti).

Importo mensile lordo non assorbibile










































Livello Valore incrementale NON assorbibile al 1/7/2022 Valore incrementale NON assorbibile al 1/7/2023
Quadro 56,25 56,25
A1 – ex 1° 48,75 48,75
A2 – ex 2° 43,75 43,75
B1 – ex 3° 38,75 38,75
B2 – ex 4° 35,00 35,00
C1 – ex 5° 32,50 32,50
C2 – ex 6° 30,00 30,00
D1 – ex 7° 28,00 28,00
D2 – ex 8° 25,00 25,00

 

Fondo Est: modifiche sul regolamento delle attività

Dal 5 giugno cambiano le modalità di iscrizione e di pagamento al Fondo 

A partire dal 5 giugno è entrato in vigore il nuovo Regolamento delle Attività di Fondo Est, l’Ente di assistenza sanitaria integrativa del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei settori affini, a seguito dell’introduzione della nuova piattaforma gestionale denominata Co.Re (Contributi Rendicontazione) e in linea con le disposizioni del GDPR 2016/679. 
Di seguito le novità più rilevanti.
Modalità di iscrizione
Le aziende e i loro gestori possono iscriversi accedendo all’area dedicata sul sito internet www.fondoest.it.
Per quanto concerne le aziende, l’iscrizione vera e propria si renderà effettiva dopo l’invio della prima lista coerente con i contratti collettivi nazionali di lavoro previsti dal Fondo e/o un pagamento.
Nel caso in cui questo non avvenga dopo sei mesi i dati anagrafici verranno cancellati ed, eventualmente, si dovrà procedere con una nuova iscrizione.
Modalità di pagamento dei contributi
Viene abolito il bonifico bancario e sostituito dal Mav elettronico stampabile dal sistema Co.Re.
Rimangono confermati i pagamenti tramite F24 e carta di credito.
Modalità di versamento della contribuzione
Le aziende possono decidere le mensilità da anticipare.
In caso di cessazione di un dipendente a cui sia stato pagato il contributo, si procederà alla restituzione o alla compensazione, purché la cessazione venga comunicata prima che gli importi siano stati utilizzati per le predisposte coperture sanitarie.
Doppi part time
Nel caso in cui un lavoratore part time completi l’orario presso due o più aziende, ciascuna azienda e ciascun lavoratore è tenuta a versare il 100% della contribuzione dovuta.
Su richiesta dell’azienda, le quote versate potranno essere compensate su futuri pagamenti o essere stornate.
La richiesta deve essere entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi di cui si chiede la restituzione.
Versamento volontario
Gli iscritti, per poter procedere al versamento volontario, potranno accedere alla pagina dei pagamenti direttamente dall’area riservata MyFondoEst con le proprie credenziali e procedere al pagamento delle mensilità che danno diritto alle prestazioni sanitarie. 

 

CCNL Calzature Industria: in arrivo nuovi minimi retributivi



Con il mese di luglio sono previsti nuovi minimi retributivi per i lavoratori dell’industria delle calzature 


Con l’accordo sottoscritto il 21 giugno 2021, Assocalzaturifici e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil, hanno stabilito i nuovi minimi retributivi per i lavoratori addetti all’industria delle calzature, in vigore da luglio 2023. 













































Livelli Scala parametrale Importi dal 1° luglio 2023
123 2.274,20
120 2.126,50
109 1.955,60
103 1.857,70
100 1.789,50
3° super 97 1.747,80
95 1.710,00
2° super 91 1.658,90
90 1.624,50
54 1.267,10

L’indennità di funzione pari a 41,31 euro mensili prevista ai lavoratori con qualifica di quadro dall’1/9/1995 viene mantenuta. Tale indennità è assorbibile dai superminimi individuali.

Ebinter Trentino: nuovi sussidi per i lavoratori del settore del commercio



Borse di studio e abbonamento per il trasporto pubblico per i lavoratori delle aziende che applicano il contratto del terziario


L’Ente Bilaterale del Terziario Trentino ha deliberato due nuovi sussidi rivolti alle lavoratrici ed ai lavoratori delle aziende che applicano il contratto nazionale del terziario (commercio), associate all’E.B.Ter.
I nuovi sussidi, nel limite delle competenze e delle risorse limitate di E.B.Ter., saranno di due tipi:
– sussidi per borse di studio;
– sussidio abbonamento trasposto pubblico.
I nuovi interventi dell’Ente Bilaterale si aggiungono a quelli già in vigore. 

Borse di studio
Il primo sussidio decorre dall’anno scolastico e accademico 2022/2023 ed è rivolto agli studenti e studentesse diplomati/e o laureati/e (max 1 anno fuori corso per la triennale e due anni per la magistrale o a ciclo unico – non ci sono limiti di fuori corso per gli studenti e studentesse lavoratori/trici).
Ai lavoratori/lavoratrici delle imprese in regola da almeno 3 mesi con il versamento delle quote contributive che abbiano conseguito un diploma di maturità (a partire dall’anno scolastico 2022/2023) o un diploma di laurea triennale/magistrale o a ciclo unico (a partire dall’anno accademico 2022/2023), verrà erogata una borsa di studio proporzionale al merito. Il sussidio può essere richiesto anche per i figli/e del lavoratore/trice. 














Diploma maturità voto da 90/100 a 95/100  € 150,00
voto 96/100 a 99/100 € 200,00
voto 100/100  € 300,00
voto 100/100 e lode  € 400,00










Diploma laurea triennale             voto da 100/110 a 105/110  € 250,00
voto da 106/110 a 110/110  € 400,00
voto 110/110 e lode  € 600,00










Diploma laurea magistrale

o a ciclo unico            

voto da 100/110 a 105/110  € 300,00
voto da 106/110 a 110/110  € 500,00
voto 110/110 e lode  € 700,00

Con esclusione degli studenti e studentesse lavoratori/trici, il sussidio per diploma di laurea triennale sarà riconosciuto solo nel caso in cui lo studente/essa conseguirà il diploma entro un anno dal termine del periodo previsto dall’ordinamento per il corso di studi (massimo un anno fuori corso) mentre per il diploma di laurea magistrale e a ciclo unico, il sussidio sarà riconosciuto solo nel caso in cui lo studente/essa conseguirà il diploma entro due anni dal termine del periodo previsto dall’ordinamento per il corso di studi (massimo due anni fuori corso). Si considera studente e studentessa lavoratore/trice chi ha lavorato almeno 12 mesi nei due anni precedenti il diploma o la laurea versando regolarmente i contributi all’EBTER. Tre mesi devono essere subito antecedenti la data del diploma o della laurea.
Sarà possibile presentare la domanda entro 90 giorni dalla data del diploma o della laurea.

Abbonamento trasposto pubblico per il tragitto casa-lavoro
Al fine di esortare i lavoratori all’uso dei mezzi pubblici verrà inoltre riconosciuto il rimborso del 55% del costo sostenuto per l’abbonamento annuale al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per il tragitto casa-lavoro. I sussidi potranno essere richiesti da lavoratori o lavoratrici in regola da almeno 3 mesi con il versamento delle quote contributive.
Sarà possibile presentare la domanda entro 90 giorni dalla data di scadenza dell’abbonamento, a partire da quelli che scadono nell’anno 2023.

CIPL Agricoltura Operai e Florovivaisti-Perugia: aggiornati i minimi retributivi



Dal mese di giugno novità per i lavoratori del Comparto


In data 23 maggio 2022, è stato rinnovato da parte di Confagricoltura-Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, Coldiretti-Confederazione Nazionale Coldiretti, la Cia – Agricoltori Italiani e la Flai-Cgil, la Fai-Cisl e la Uila-Uil, il CCNL Agricoltura Operai e Florovivaisti, sottoscritto il 19 giugno 2018 e scaduto il 31 dicembre 2021. Il suddetto decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025.
L’Accordo prevede dal 1° giugno 2023, l’aggiornamento dei minimi stipendiali sia per il Settore Operai che per il Settore Florovivaisti come riportato nelle tabelle sottostanti.
Settore Operai Florovivaisti


























































































































  AREA   LIVELLI Operai
a
Tempo
Indeterminato
e
Determinato
  Salario 1 2 3 4 5 6
Salario

Contrattuale

Terzo

Elemento


(30,44 %)


su


(1)

 Totale Importo

T.F.R
(8,63%)


su


(1)

Totale

Lordo


Complessivo

Valore

scatto


di anzianità


dal


01.02.83


(in cifra


fissa)

    O.T.I.  Mensile  1.718,72        1.718,72  12,78
 O.T.D.  Orario  10,17  3,10  13,27  0,88  14,15  
   O.T.I.  Mensile  1.655,72        1.655,72  12,50
 O.T.D.  Orario  9,80  2,98  12,78  0,85  13,63  
     O.T.I.  Mensile  1.604,23        1.604,23  11,93
 O.T.D.  Orario  9,49  2,89  12,38  0,82  13,20  
   O.T.I.  Mensile  1.522,50        1.522,50  11,36
 O.T.D.  Orario  9,01  2,74  11,75  0,78  12,53  
     O.T.I.  Mensile  1.389,30        1.389,30  9,89
 O.T.D.  Orario  8,22  2,50  10,72  0,71  11,43  

Settore Operai Agricoli

































































































































































  AREA   LIVELLI Operai
a
Tempo
Indeterminato
e
Determinato
  Salario 1 2 3 4 5 6
Salario

Contrattuale



Terzo
Elemento

(30,44%)


su


(1)

Totale Importo

T.F.R
(8,63%)


su


(1)

Totale

Lordo


Complessivo

Valore

scatto


di anzianità


dal


01.07.06


(in cifra


fissa)

     O.T.I.  Mensile  1.771,72        1.771,72  12,78
 O.T.D.  Orario  10,48  3,19  13,67  0,90  14,57  
   O.T.I.  Mensile  1.702,97        1.702,97  12,78
 O.T.D.  Orario  10,08  3,07  13,15  0,87  14,02  
   O.T.I.  Mensile  1.641,38        1.641,38  12,50
 O.T.D.  Orario  9,71  2,96  12,67  0,84  13,51  
     O.T.I.  Mensile  1.588,39        1.588,39  11,93
 O.T.D.  Orario  9,40  2,86  12,26  0,81  13,07  
   O.T.I.  Mensile  1.508,18        1.508,18  11,36
 O.T.D.  Orario  8,92  2,72  11,64  0,77  12,41  
        O.T.I.  Mensile  1.379,27        1.379,27  9,89
 O.T.D.  Orario  8,16  2,48  10,64  0,70  11,34  
   O.T.D.  Orario  6,36  1,94  8,30  0,55  8,85  
   O.T.D.  Orario  5,83  1,77  7,60  0,50  8,10  

 

Visite mediche di controllo, la nuova funzionalità per visualizzarne gli esiti

Attraverso la nuova funzionalità inserita all’interno dello “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”, il lavoratore ha la possibilità di visualizzazione l’elenco degli accertamenti domiciliari e ambulatoriali a lui riferiti con i relativi esiti (INPS, messaggio 30 giugno 2023, n. 2442).

L’INPS rende noto di aver rilasciato una nuova funzionalità all’interno del servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” per permettere al lavoratore di visualizzare la griglia contenente l’elenco delle visite e degli accessi, ordinati per data decrescente, e di consultare i relativi esiti.

 

La funzionalità in questione, dunque, arricchisce lo Sportello che, come noto, è stato realizzato, nell’ambito dei progetti finalizzati all’attuazione dei programmi del PNNR affidati all’Istituto, per ottimizzare il flusso delle visite mediche di controllo.

 

I cittadini possono accedere alla funzione “Visualizza visite” dal sito istituzionale, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE, seguendo il percorso “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” > “Utilizza il servizio”.

 

Per ciascuna visita e accesso è riportato il numero identificativo, la data, l’ora di effettuazione e il tipo di accertamento effettuato (domiciliare/ambulatoriale).

 

Selezionando l’icona di visualizzazione di ogni singola visita, viene mostrata la finestra con le informazioni di dettaglio relative all’accertamento medico, tra le quali l’indirizzo comunicato per la reperibilità, elementi o informazioni aggiuntive, se presenti, utili per reperire il lavoratore, nonché l’esito della visita con le eventuali motivazioni.

 

E’ anche consentita la possibilità di visualizzare, scaricare e stampare il verbale di visita, di accesso o di giustificabilità selezionando uno dei tre pulsanti presenti in funzione del tipo di visita effettuata e del corrispondente esito.

 

All’interno del citato servizio è altresì presente la funzione denominata “Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo”, attraverso la quale i lavoratori possono comunicare l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità per eventi di malattia in corso di prognosi.

 

Infatti, è onere del lavoratore verificare che l’indirizzo di reperibilità comunicato all’Istituto, mediante il certificato di malattia, sia corretto e completo in tutte le sue parti.

 

In merito a tale altra funzionalità, nel messaggio in commento l’INPS comunica che sono state apportate implementazioni procedurali nel caso in cui, per indisponibilità del servizio telematico, l’utente ricorra alla comunicazione del nuovo indirizzo tramite Contact center.

 

Tuttavia, non potendo l’operatore del Contact center inserire nuovi contatti per conto del cittadino, viene precisato che tale modalità è consentita a condizione che il recapito del telefono mobile e/o l’indirizzo di posta elettronica del lavoratore, precedentemente registrati nell’Archivio Unico dei Contatti Telematici, risultino aggiornati.

 

Si può comunicare un “contatto di scopo”, valido solo per la specifica comunicazione, nell’eventualità in cui non fosse presente alcun contatto nel citato Archivio.

 

Infine, l’Istituto ribadisce che, solo in caso di indisponibilità all’uso del servizio, è consentita la comunicazione mediante la casella istituzionale dell’Ufficio Medico Legale della Struttura territorialmente competente. 

CCNL Cooperative: siglato accordo per devolvere un’ora di lavoro a favore dell’Emilia Romagna

Per i lavoratori delle Cooperative aderenti ad Agci, Confcooperative e Legacoop la possibilità di devolvere il corrispettivo di un’ora di lavoro a cittadini e imprese dell’Emilia-Romagna colpiti dall’alluvione 

E’ stato sottoscritto un accordo tra l’Alleanza delle cooperative italiane (composta da Agci, Confcooperative e Legacoop) e i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil al fine di esprimere solidarietà alle popolazioni, ai lavoratori e al sistema produttivo dei territori dell’Emilia-Romagna duramente colpiti dalla recente alluvione.
Attraverso tale intesa, i lavoratori delle cooperative aderenti potranno devolvere il corrispettivo di un’ora di lavoro, a tale cifra verrà versato un ulteriore contributo di valore equivalente da parte dell’impresa.
L’adesione a tale iniziativa è volontaria (il lavoratore dovrà firmare la Comunicazione di adesione al Fondo di solidarietà – Emilia-Romagna) e le somme raccolte verranno confluite in un conto corrente dedicato.
La trattenuta dovrà essere preferibilmente operata sulla busta paga di competenza del mese di giugno, ma se per ragioni particolari questo non fosse possibile o opportuno potrà essere indicato un altro mese di riferimento.
Sarà competenza della Cooperativa organizzare la trattenuta in busta paga e, una volta accantonate le trattenute, aggiungere un contributo ulteriore di importo uguale a quello già raccolto tra i dipendenti. 
La raccolta dei fondi si concluderà entro il mese di dicembre 2023.
Entro il mese di luglio, invece,  sarà svolta dalle parti una valutazione sulle modalità di intervento e verranno utilizzate le disponibilità raccolte per interventi di sostegno alle popolazioni e al sistema produttivo colpiti, nei modi e con le forme che ne garantiscano la certezza della destinazione e la più rapida utilizzazione.