Sottoscritto, il 4/3/2013, tra CNAI, UCICT e FISMIC-CONFSAL, FILCOM-FISMIC l’accordo di rinnovo del CCNL per le aziende esercenti attività nel settore commercio fino a 14 dipendenti.
L’intesa valida per il triennio 2014-2017 stabilisce i seguenti aumenti:
Livelli | Aum. all’1/3/2014 | Aum. all’1/3/2015 | Indennità Sostitutiva art. 161 CCNL dall’1/3/2016 |
---|---|---|---|
1 | 145,00 | 140,00 | 55,00 |
2° | 130,00 | 120,00 | 45,00 |
3 | 105,00 | 100,00 | 45,00 |
4° | 70,00 | 60,00 | 35,00 |
5 | 50,00 | 40,00 | 30,00 |
Oper. Vend. 1 | 70,00 | 60,00 | 45,00 |
Oper. Vend. 2 | 50,00 | 40,00 | 35,00 |
Seguono i minimi
Livelli | Minimi all’1/9/2011 | Minimi all’1/3/2014 | Minimi all’1/3/2015 | Minimi all’1/3/2016 |
---|---|---|---|---|
1 | 1.572,20 | 1.717.20 | 1.857,20 | 1.912,20 |
2° | 1.395,03 | 1.525,03 | 1.645,03 | 1.690,03 |
3 | 1.229,00 | 1.334,00 | 1.434,00 | 1.479,00 |
4° | 1.110,00 | 1.180,00 | 1.240,00 | 1.275,00 |
5 | 1.030,00 | 1.080,00 | 1.120,00 | 1.150,00 |
Oper. Vend. 1 | 1.129,00 | 1.199,00 | 1.259,00 | 1.304,00 |
Oper. Vend. 2 | 1.007,00 | 1.057,00 | 1.097,00 | 1.132,00 |
Indennità di vacanza contrattuale
Viene fissata in euro 300,00 l’indennità di vacanza contrattuale, a copertura del periodo 1/8/2012 – 28/2/2014, da corrispondersi con la retribuzione del mese di aprile 2014 e dicembre 2014.
Apprendistato professionalizzante
La durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e d’inquadramento, è cosi fissata:
Livello | Durata Complessiva mesi | I periodo | II periodo | III periodo |
---|---|---|---|---|
1° | 36 | 12 | 12 | 12 |
2° | 36 | 12 | 12 | 12 |
3° | 36 | 12 | 12 | 12 |
4° | 36 | 12 | 12 | 12 |
Invece, per le figure professionali omologhe all’artigianato la durata massima è pari a 60 mesi:
Livello | Durata Complessiva mesi | I periodo | II periodo | III periodo |
---|---|---|---|---|
1° | 60 | 24 | 24 | 12 |
2° | 60 | 24 | 24 | 12 |
3° | 60 | 24 | 24 | 12 |
4° | 60 | 24 | 24 | 12 |
L’inquadramento e il relativo trattamento economico sono i seguenti:
Inquadramento finale | I periodo | II periodo | III periodo |
---|---|---|---|
1° Livello | 3° Livello | 3° Livello | 2° Livello |
2° Livello | 4° Livello | 3° Livello | 2° Livello |
3° Livello | 5° Livello | 4° Livello | 4° Livello |
4° Livello | 5° Livello | 5° Livello | 4° Livello |
Il numero di apprendisti che possono essere assunti nelle aziende con almeno 10 dipendenti, non può superare il rapporto di 3 a 2, mentre nelle aziende con meno di 10 unità il rapporto non può superare il 100%.
Contratto a termine
È possibile istaurare rapporti di lavoro a tempo determinato “acausali” nell’ipotesi di primo rapporto di lavoro per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, per la durata massima di 12 mesi. E’ altresì prevista la proroga del contratto per la durata massima dello stesso, comprensiva di eventuali proroghe, di 12 mesi.
Nei casi di rinnovo dei contratti a termine, gli intervalli temporali sono ridotti a 20 giorni in caso di contratti di durata fino a 6 mesi, 30 giorni in caso di durata superiore a 6 mesi.
ENMOA – Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome
La quota a carico del datore di lavoro per le mutualità diverse è pari a 0,90%, di cui 0,20% a carico dei lavoratori da calcolarsi per tredici mensilità sulla paga base nazionale.
L’azienda è tenuta a versare mensilmente all’ENMOA un importo pari al 14%.
Il datore di lavoro deve, inoltre, versare la somma di Euro 200,00 a titolo costitutivo (una tantum) per l’assistenza sanitaria integrativa dei quadri. Inoltre, indipendentemente se il contratto sia a tempo indeterminato o determinato annualmente il datore deve versare la somma di Euro 150,00 anno per ogni dipendente della categoria quadro.
I datori di lavoro possono accedere a prestazioni di assistenza sanitaria o mutualità analoghe a quelle previste per il lavoratori dipendenti, determinate con apposito regolamento dall’ENMOA, corrispondendo una maggiorazione del 2% mensile che va a sommarsi alla contribuzione del 14% di cui sopra. Il 2% aggiuntivo va corrisposto per ciascun dipendente in forza presso l’azienda.
FO.NA.S.I. – Assistenza Sanitaria Integrativa
I contributi da versare a FONASI sono pari al 2% di cui 1% a carico del lavoratore, € 25,00 (venticinque/00) a titolo di una tantum e gli importi delle festività abolite di cui all’art. 167 del presente CCNL per la gestione del fondo stesso.
Pensione complementare
Versamento di una quota associativa pari a € 25,00 di cui Euro 5,00 a carico del lavoratore.
Il Fondo sarà alimentato mediante un contributo dell’1,60% della retribuzione utile per il computo del TFR, di cui 1,10% a carico dell’Azienda ed il restante 0,50 a carico del dipendente, nonchè da quote del TFR maturato nell’anno secondo i seguenti criteri:
– 50% per i lavoratori già assunti;
– 100% per i lavoratori di nuova assunzione, dopo l’entrata in vigore del presente CCNL.