INL: precisazioni sulla tessera di riconoscimento del personale ispettivo


Con nota del 4 ottobre scorso, n. 392, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito precisazion sul rilascio della tessera di riconoscimento del personale ispettivo, anche a seguito di specifiche richieste pervenute dal territorio in relazione al ruolo ed alle funzioni esercitate da tale personale in forza della vigente normativa.

Il “personale ispettivo” è individuato in quello operante presso gli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro incaricato di svolgere “le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale”.
In base ai D.Lgs. n. 149/2015 e D.P.C.M. 23 febbraio 2016, il personale dirigenziale dell’INL riveste un ruolo assolutamente primario proprio con riferimento alle “funzioni di vigilanza”.
A titolo esemplificativo, basti pensare che al personale dirigenziale è affidato il compito di coordinare sul piano operativo tutta l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, “definendo periodicamente, anche attraverso strumentazioni informatiche, la programmazione dell’attività del personale ispettivo dell’Ispettorato, dell’INPS e dell’INAIL” e di provvedere alla “definizione dei programmi ispettivi periodici” dei Nuclei Carabinieri anche per il tramite del funzionario responsabile delle strutture di coordinamento della vigilanza; senza contare le disposizioni di rango primario che stabiliscono come il personale dell’Arma dei Carabinieri che opera presso gli Ispettorati interregionali e territoriali è tenuto a svolgere la propria attività in dipendenza funzionale dei “dirigenti” delle rispettive strutture territoriali di questa Agenzia.
Dunque, la competente Direzione centrale identità professionale, pianificazione e organizzazione provvede, in relazione al personale dirigenziale che ne sia ancora sprovvisto, all’assegnazione della tessera di riconoscimento in parola, quale documento attestante la qualifica rivestita ed i connessi poteri e responsabilità dettate dalla vigente normativa.


Nuova contribuzione per la Cassa Edile della provincia di Asti



5 OTT 2022 In armonia con le disposizioni contrattuali nazionali di cui all’accordo del 22/9/2022, la Cassa Edile della provincia di Asti pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dall’1/10/2022


Contributi Cassa Edile Asti dall’1/10/2022





















































Contributi

% Azienda

% Lavoratore

% Totale

Contributo Cassa Edile 1,87% 0,38% 2,25%
Oneri Mutualizzati 1,15%   1,15%
A.P.E. 3,66%   3,66%
Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza 1,00%   1,00%
Quote sindacali nazionali 0,18% 0,18% 0,36%
Quote sindacali territoriali 0,45% 0,70% 1,15%
Fondo Prepensionamento 0,20%   0,20%
Fondo Incentivo Occupazione 0,10%   0,10%
Fondo Sanitario Operai 0,60%   0,60%
RLST 0,30%   0,30%

Ammesso l’utilizzo a fini difensivi delle registrazioni di conversazioni con colleghi di lavoro


La condotta del lavoratore che abbia registrato le conversazioni intercorse con colleghi sul luogo di lavoro per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, deve ritenersi legittima, in quanto risponde alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto. Tanto è stato stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 29 settembre 2022, n. 28398.


La Corte d’appello di Salerno confermava la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato ad una dipendente e condannava la società datoriale alla reintegra nel posto di lavoro e al pagamento dell’indennità risarcitoria.


Secondo quanto rilevato dai giudici di merito gli addebiti contestati alla dipendente erano privi di riscontro e, comunque, relativi a condotte di inefficienza o negligenza, conosciute e tollerate da parte datoriale ed anzi conformi alla prassi aziendale praticata fin da epoca anteriore all’inizio del rapporto di lavoro con la lavoratrice stessa.
Tali addebiti non avevano, inoltre, carattere di gravità e non giustificavano l’irrogazione della sanzione espulsiva, essendo, invece, al più sanzionabili con una misura conservativa, secondo le previsioni del contratto collettivo di riferimento.


La Corte territoriale, escludeva, tuttavia, nel caso in argomento, il carattere ritorsivo del licenziamento. Lo stesso non poteva, difatti, considerarsi provato in base alle deposizioni testimoniali raccolte né attraverso le registrazioni di conversazioni tra la lavoratrice e un collega, considerate dai giudici di appello “abusive e illegittimamente captate”, dunque non idonee a costituire fonte di prova.


In sede di legittimità la lavoratrice, a mezzo ricorso incidentale, ha censurato la sentenza d’appello, avendo questa escluso la ritorsività del licenziamento sulla base di un presupposto errato, ovvero la non utilizzabilità delle registrazioni dei colloqui tra presenti.


Il ricorso della lavoratrice è stato giudicato fondato dalla Suprema Corte, la quale ha ribadito che l’utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, tenuto conto dell’imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall’altra, contemperando la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio.
Tanto premesso, il Collegio ha osservato che deve ritenersi legittima la condotta del lavoratore che, come nella fattispecie in esame, abbia effettuato le predette registrazioni per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda e per precostituirsi un mezzo di prova. Tale condotta, difatti, risponde, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto.


Da tanto è discesa la cassazione della sentenza impugnata, la quale, pur richiamando precedenti di legittimità, aveva deciso di discostarsene, assumendo che le conversazioni tra la lavoratrice e il collega fossero di per sé “abusive e illegittimamente captate e registrate”, senza in alcun modo indagare sulla ricorrenza dei requisiti a cui è subordinata la legittimità a fini di prova delle registrazioni di conversazioni tra presenti, accertamento che si rende tanto più necessario in relazione alle difficoltà di assolvimento dell’onere probatorio gravante sul lavoratore che denunci la ritorsività del licenziamento intimatogli.

INPS: congedo di maternità e astensione esclusivamente dopo il parto


L’Inps ha fornito alcune precisazioni per la fruizione della flessibilità del congedo di maternità e per l’esercizio della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto (Circolare n. 106/2022).


Per potere fruire della flessibilità del congedo di maternità (art. 20, D.Lgs. n. 151/2001), le lavoratrici dipendenti devono acquisire nel corso del 7° mese di gravidanza (e, quindi, prima dell’inizio dell’8° mese) le certificazioni sanitarie attestanti che la prosecuzione dell’attività lavorativa durante l’8° mese di gravidanza non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Tali certificazioni devono essere rilasciate da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o da un medico con esso convenzionato, nonché, ove previsto, dal medico aziendale.
Acquisite, pertanto, dette certificazioni, le lavoratrici devono presentarle al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza affinché lo stesso possa legittimamente consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa nell’8° mese, in deroga al generale divieto di adibire le donne al lavoro durante i due mesi prima della data presunta del parto.
Tali certificazioni sanitarie non devono più essere prodotte all’INPS, essendo sufficiente dichiarare nella domanda telematica di congedo di maternità di volersi avvalere della flessibilità, indicando il numero dei giorni di flessibilità. Non è altresì più necessario produrre all’INPS la dichiarazione del datore di lavoro relativa alla non obbligatorietà della figura del medico responsabile della sorveglianza sanitaria sul lavoro.
In alternativa alla modalità “ordinaria” di fruizione del congedo di maternità, è riconosciuta alle lavoratrici “la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.
Dette attestazioni mediche non devono più essere prodotte all’INPS, ma solamente al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza.
Resta fermo, per le gestanti, l’obbligo di trasmissione all’INPS del certificato telematico di gravidanza da parte di un medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, attraverso lo specifico canale telematico.
Dunque, le lavoratrici continuano a dover presentare domanda telematica di congedo di maternità all’INPS, secondo le consuete modalità, dichiarando in domanda di volere fruire della maternità esclusivamente dopo il parto e indicando se il termine contenuto nell’attestazione medica è fino alla data presunta del parto, o fino alla data del parto, ma senza allegare le relative attestazioni mediche.
Nel caso di intervenuta malattia prima dell’evento del parto (o della data presunta dello stesso), l’inizio del congedo di maternità coincide con l’inizio della malattia e i giorni di ante partum lavorati si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
In caso di rinuncia volontaria della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, la comunicazione deve essere tempestivamente effettuata all’Istituto per consentire dalla data della rinuncia la decorrenza del congedo di maternità e i periodi ante partum lavorati si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.


Maggiorazioni AUU figli disabili: l’Inps corrisponde il conguaglio

Per l’annualità 2022 (1/3/2022 – 28/2/2023) l’importo dell’assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli con disabilità è stato maggiorato. Per le domande presentate entro il 30 giugno 2022 l’Inps provvede ad erogare la differenza a conguaglio. (INPS – Comunicato 03 ottobre 2022).

Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità, il cd. “Decreto semplificazioni” ha aumentato, limitatamente all’anno 2022 (periodo dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023), gli importi spettanti a titolo di assegno unico e universale per i figli disabili senza limiti di età.
Dal 1° marzo 2022 e fino al 28 febbraio 2023, infatti:
– l’INPS riconosce un importo pari a 175 euro mensile per l’assegno unico e universale ai nuclei familiari con figli con disabilità.
– tale importo è maggiorato, per ciascun figlio con disabilità fino al compimento di 21 anni di età, di un importo, determinato in base alla condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, pari nel massimo a 105 euro mensili;
– l’importo della maggiorazione transitoria dovuto ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità e con un ISEE non superiore a 25.000 euro (a condizione dell’effettiva percezione nel 2021 di assegni al nucleo familiare), è incrementato di 120 euro mensili.


Per le domande di AUU presentate entro il 30 giugno 2022, l’Inps provvede all’adeguamento degli importi attraverso il conguaglio retroattivo a partire dall’assegno di marzo 2022 e riconosciuto per il periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023.
Per le domande presentate dal 1° luglio 2022, il pagamento dell’assegno è adeguato ai nuovi importi.


A decorrere dal 1° marzo 2023, per i figli maggiorenni affetti da disabilità, è previsto il ripristino degli importi suddivisi per fascia di età in base alla disciplina ordinaria dell’assegno unico e universale per i figli a carico.

ESEMPI:

A) Figlio disabile fino a 18 anni, appartenente a nucleo familiare con ISEE =15.000 euro, per il periodo dal 1° marzo 2022 e fino al 28 febbraio 2023:
– Importo AUU (precedente): Euro 175 + [min 85 euro; max 105 euro(*)];
– Importo AUU (attuale): Euro 175 + [min 85 euro; max 105 euro(*)];

B) Figlio disabile 18-20 anni, appartenente a nucleo familiare con ISEE =15.000 euro, per il periodo dal 1° marzo 2022 e fino al 28 febbraio 2023:
– Importo AUU (precedente): Euro 85,00 + Euro 80,00;
– Importo AUU (attuale): Euro 175 + [min 85 euro; max 105 euro(*)];

C) Figlio disabile di età pari o superiore a 21 anni, appartenente a nucleo familiare con ISEE =15.000 euro, per il periodo dal 1° marzo 2022 e fino al 28 febbraio 2023:
– Importo AUU (precedente): Euro 85,00;
– Importo AUU (attuale): Euro 175,00.

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(*) L’importo della maggiorazione è modulato in funzione del grado di disabilità media, grave, non autosufficiente.


Firmata l’ipotesi di accordo per il serttore Gas-Acqua

Firmata l’intesa per il rinnovo del CCNL del settore Gas-Acqua scaduto il 31 dicembre scorso.

L’accordo dovrà ora essere votato dalle lavoratrici e dai lavoratori nelle assemble  e riguarda il triennio 2022-2024


L’aumento complessivo (Tec) sarà di 220 euro nel triennio 2022-2024 e l’aumento medio sui minimi (Tem) sarà di 203 euro e distribuito in 3 tranche: 41 euro dal mese di ottobre 2022; 71 euro da ottobre 2023; 91 euro da settembre 2024.


Per quanto attiene alla produttività sarà di 17 euro (14 mensilità all’anno) per gli anni 2023-2024.


Al termine della vigenza contrattuale la verifica dello scostamento inflativo, fra inflazione programmata e inflazione consuntivata, non modificherà i valori economici definiti. Il contratto produrrà un montante complessivo di 3521 euro.


Infine, per i lavoratori che prestano la loro opera in reperibilità da remoto sarà previsto 1 euro in più sull’indennità dal primo gennaio 2023.


L’intesa potenzia il sistema partecipativo sull’andamento del settore, sui modelli organizzativi e sugli scenari del settore energetico sia a livello nazionale che territoriale. L’accordo prevede l’ampliamento e lo sviluppo della formazione con la partecipazione del sindacato nei progetti formativi finalizzati all’adeguamento professionale sui nuovi modelli organizzativi e sulla crescita professionale. Sull’apprendistato aumenta la quota di ingresso salariale passando dall’attuale 75% all’80%.


Infine, si prevede l’avvio di un percorso che dovrà definire entro l’anno 2023 un nuovo sistema classificatorio focalizzato sull’autonomia, la conoscenza e l’esperienza del lavoratore e il riconoscimento economico di un salario aggiuntivo a livello orizzontale.


INPS: precisazioni sul servizio di allegazione documentazione sanitaria


L’INPS ha fornito precisazioni sull’estensione del servizio a medici certificatori e patronati del servizio “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”, che già consente ai cittadini di inoltrare online all’Istituto la documentazione sanitaria probante, ai fini dell’accertamento medico legale, per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza/aggravamento (Messaggio 1 ottobre 2022, n. 3574).


Nello specifico, i medici certificatori e gli operatori degli Istituti di Patronato che forniscono assistenza al cittadino possono accedere all’applicativo attraverso il sito istituzionale dell’INPS a seguito di autenticazione tramite le proprie credenziali di identità digitale. L’operatore di Patronato, in considerazione della necessità di apporre una firma digitale al termine delle operazioni di allegazione, può accedere esclusivamente tramite SPID.
Una volta compilato il certificato medico introduttivo e fino alla conclusione dell’iter sanitario, i medici certificatori potranno inoltrare alla Commissione medica Inps, mediante allegazione, la documentazione sanitaria comprovante la patologia sofferta, rilevante ai fini del riconoscimento dello stato invalidante.
Gli Istituti di Patronato, per mezzo di un operatore abilitato, possono inoltrare mediante allegazione la necessaria documentazione su delega dei cittadini che abbiano optato per la valutazione agli atti. Per potere utilizzare tale nuova funzionalità, l’operatore di Patronato dovrà essere profilato come “Operatore sanitario di patronato”. La funzione di allegazione della documentazione sanitaria può dunque essere utilizzata esclusivamente da questa tipologia di operatori che possono, inoltre, continuare a utilizzare le consuete funzionalità già previste per l’invalidità civile. L’operatore di Patronato che allega la documentazione sanitaria deve obbligatoriamente inoltrarla entro le ore 24 del giorno dell’allegazione con possibilità di consultazione della stessa entro il medesimo orario, decorso il quale non sarà più possibile procedere alla consultazione.
Al termine del processo di allegazione viene prodotta una ricevuta unica che conterrà l’elenco di tutti i documenti allegati con l’identificativo digitale univoco associato a ogni documento (Hash).
La ricevuta, che può essere stampata e rilasciata al cittadino, deve essere firmata digitalmente con FEA (Firma Elettronica Avanzata) dall’operatore di Patronato tramite l’inserimento delle proprie credenziali SPID.
Gli operatori di Patronato con il profilo base, invece, possono continuare a operare con le consuete funzionalità già previste senza alcuna variazione.
Il servizio attualmente interessa le domande di prima istanza o aggravamento di cittadini residenti nei territori dove l’INPS effettua l’accertamento sanitario in convenzione CIC con le Regioni; tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile. In questo caso l’INPS invia una comunicazione mediante una lettera, con l’informativa al cittadino di potere optare per la valutazione agli atti. Tale comunicazione è inviata quattro mesi prima della scadenza di revisione. Il servizio, attualmente disponibile per i cittadini, sarà esteso dal 1° ottobre 2022 agli Istituti di Patronato.
È possibile trasmettere la documentazione sanitaria finché l’iter di accertamento sanitario è in corso (ossia finché il verbale non è definito).
Per le revisioni sanitarie, al fine di procedere a un’eventuale valutazione agli atti, le Commissioni mediche INPS potranno richiedere anticipatamente la documentazione sanitaria ai diretti interessati che dovranno provvedere entro 40 giorni dalla data in cui sia stata ricevuta la lettera di richiesta documentazione.
La documentazione da allegare online è accettata solo se in formato PDF e di dimensione massima di due MB per ogni documento. Successivamente alla trasmissione il documento sarà reso disponibile alla commissione medica INPS, che potrà consultarlo e pronunciarsi con l’emissione di un verbale agli atti da trasmettere al cittadino a mezzo di raccomandata A/R.
Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva, oppure nel caso in cui la revisione sanitaria non venga trasmessa entro 40 giorni dalla ricezione della richiesta, la medesima commissione medica procederà alla convocazione a visita diretta dell’interessato.

Trasporto Merci – Sanilog: copertura sanitaria per i familiari dei lavoratori

Rinnovo o nuova adesione alla copertura di assistenza sanitaria integrativa per i familiari dei lavoratori iscritti al Fondo Sanilog

Sanilog, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, informa che a partire dal 27 settembre fino al 06 dicembre 2022 sarà possibile rinnovare la copertura di assistenza sanitaria integrativa per l’anno 2023 al nucleo familiare già iscritto nel 2022 ovvero procedere ad una prima iscrizione del nucleo familiare per l’anno 2023 (decorrenza della copertura dal 1° gennaio 2023).

– RINNOVO COPERTURA
Per il nucleo familiare già iscritto nell’anno 2022, si ricorda che è necessario procedere esplicitamente al rinnovo della copertura per l’anno 2023 collegandosi all’interno della propria Area riservata del sito www.sanilog.info.
In assenza di rinnovo la polizza scadrà automaticamente il 31/12/2022; si ricorda a tal proposito che, qualora l’iscritto decida di non rinnovare l’iscrizione del proprio nucleo familiare per il 2023, potrà procedere ad una nuova inclusione in copertura soltanto per un’ulteriore volta e dopo che siano passati almeno due anni dalla data di uscita dalla copertura.

– NUOVE ISCRIZIONI
L’iscritto che si accinge per la prima volta ad attivare la copertura di assistenza sanitaria per il proprio nucleo familiare può farlo da martedì 27 settembre fino a martedì 06 dicembre 2022. Si ricorda che l’iscrizione è volontaria e può essere attivata dal dipendente che risulti correttamente iscritto al Fondo alla data del 27 settembre 2022; si ricorda altresì che l’iscrizione deve riguardare obbligatoriamente l’intero nucleo familiare ad eccezione di familiari già coperti da altro Fondo/Ente di Assistenza sanitaria integrativa. La copertura, anche in questo caso, decorrerà dal 1° gennaio 2023.

– PASSAGGIO DA COPERTURA FAMILIARI BENEFIT ALL’ESTENSIONE VOLONTARIA A PAGAMENTO
L’iscritto che ha già registrato il suo nucleo familiare alle prestazioni gratuite benefit può passare all’estensione a pagamento della copertura Sanilog per i familiari andando nella sezione “Anagrafiche”, “Nucleo” “Codice fiscale familiare”, modificando per ciascun componente la casella “Tipologia” da “benefit” a “pagamento” e infine generando il bollettino da pagare cliccando su “Genera Mav”.

– CONTRIBUTO ANNUO – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il contributo annuo per l’assistenza sanitaria integrativa del nucleo familiare – sia per un rinnovo copertura che per una nuova iscrizione – deve essere versato per intero dall’iscritto entro il 06 dicembre 2022 ed è pari a:


– € 145 per coniuge / convivente “more uxorio”;
– € 125 per ciascun figlio.


Il contributo annuo dovrà essere pagato tramite il bollettino Mav generato a conclusione della conferma del nucleo familiare presso:


– un ufficio postale/ qualunque sportello bancario;
– on line attraverso il proprio remote banking.

– VALIDITA’ COPERTURA ASSICURATIVA
I familiari dei dipendenti per i quali sarà effettuata l’iscrizione beneficeranno delle prestazioni sanitarie integrative dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023; a tale data la polizza scadrà automaticamente a meno che il lavoratore iscritto non proceda esplicitamente al rinnovo della polizza per l’anno 2024 con le tempistiche e le modalità che saranno comunicate dal Fondo.

– TIPOLOGIA FAMILIARI
Si ricorda che sono considerati familiari del lavoratore iscritto:


– coniuge;
– convivente “more uxorio”;
– figli conviventi fiscalmente e non fiscalmente a carico.


L’attestazione del nucleo familiare è comprovata dal certificato di stato di famiglia ovvero da una autocertificazione da sottoscrivere durante la compilazione delle schede anagrafiche componenti il nucleo.

Fondo Mario Besusso – Fasdac per i dirigenti dell’Autotrasporto

 


Firrmato un accordo di modifica dell’assistenza sanitaria integrativa al Fondo Mario Besusso – Fasdac, per i dirigenti di aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinat

Confetra e Manageritalia hanno aggiornato con decorrenza 1 gennaio 2022 l’articolo del CCNL riguardante il Fasdac (assistenza sanitaria integrativa)


A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo “Mario Besusso”) integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1 gennaio 2022 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:


a) 5,29% (5,50%a carico fino al 30 settembre 2021, 5,51% fino al 30 dicembre 2021) a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del premio annuo a copertura della garanzia Long Term Care pari a 206,60 euro annui;


b) 2,78% (A decorrere dal 1 gennaio 2007, 1,10%; elevato al 2,41%, in ragione d’anno, dal 1 ottobre 2011; al 2,46% dal 1 gennaio 2014; al 2,51 % dal 1 ° gennaio 2018; al 2,56% dal 1 ° ottobre 2021.) a carico dell’azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa;


c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.


Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.


Hanno diritto alle prestazioni del Fondo anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria che sono riservati ai soli dirigenti in servizio, ai prosecutori volontari e, dal 1  gennaio 2022, agli iscritti pensionati.


Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.

Diffida accertativa: la prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla fine del rapporto

Alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che ai fini dell’applicazione della diffida accertativa si considerano i crediti di lavoro di cui il lavoratore dipendente è titolare, considerando che il termine di prescrizione degli stessi decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro (Nota 30 settembre 2022, n. 1959)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che a seguito di una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza 6 settembre 2022, n. 26246) devono essere rivisti i criteri di valutazione dei crediti di lavoro ai fini dell’applicazione della diffida accertativa da parte degli ispettori del lavoro.
L’INL adegua l’applicazione della diffida accertativa al recente orientamento della Corte di Cassazione sulla prescrizione dei crediti di lavoro (sentenza n. 26246/2022).
Alla luce dell’evoluzione normativa degli ultimi anni (Legge n. 92/2012 e D.Lgs. n. 23/2015), la Corte di Cassazione ha affermato che il precedente orientamento, basato sulla valutazione della condizione di “timore” sofferta dal lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, tale da indurlo a rinunciare ai propri diritti, almeno fino alla cessazione del rapporto stesso, deve ritenersi ormai inadeguato, sia perché fonte di incertezza del sistema (affidando ex post all’Autorità giudiziaria, in costanza di giudizio, il compito di ravvisare la stabilità del rapporto), sia in quanto incapace di assorbire, nello spirito di una interpretazione evolutiva del diritto, il cambiamento operato dalle riforme sulla tutela dal licenziamento illegittimo.
Con la suddette riforme, per le ipotesi di licenziamento illegittimo, si è passati da un’automatica applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria, ad un’applicazione selettiva delle tutele e delle sanzioni applicabili. In particolare, la tutela reintegratoria ha acquisito un carattere recessivo e residuale tale da determinare, inevitabilmente, un timore del dipendente nei confronti del datore di lavoro per la sorte del rapporto ove egli intenda far valere un proprio credito nel corso dello stesso.
Per questo motivo, afferma la Cassazione, “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, il termine di prescrizione dei crediti di lavoro deve ritenersi decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Fa eccezione a tale principio il pubblico impiego, nel senso di non estensibilità della sopraccitata pronuncia a tali fattispecie di rapporti, in quanto disciplina da una particolare normativa che ne assicura la stabilità e la garanzia di rimedi giurisdizionali avverso la loro – eventuale ed illegittima – risoluzione, così da escludere che il “timor” del licenziamento possa indurre l’impiegato a rinunziare ai propri diritti. Pertanto, nei rapporti di pubblico impiego, il termine di prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro inizia a decorrere in costanza di rapporto dal momento in cui il diritto stesso può esser fatto valere.
Diversamente, per il settore privato, il personale ispettivo considera oggetto di diffida accertativa i crediti (certi, liquidi ed esigibili) di cui il lavoratore dipendente è titolare tenuto conto che il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.