CCNL Commercio (Confcommercio): in arrivo l’Una Tantum con marzo



Erogazione dell’indennità Una Tantum di euro 350,00 lordi al personale di settore 


 


Il Verbale di Accordo siglato il 12 dicembre 2022 tra Confcommercio-Imprese per l’Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, prevede per il personale di settore, in forza alla data di sottoscrizione dello stesso, la corresponsione di un importo a titolo di Una Tantum pari ad euro 350,00 lordi al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento ed erogato in due soluzioni, nelle quantità e alle scadenze come di seguito indicato:
200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.


















































Livello UT 01/01/2023 UT 01/03/2023
Quadri 347,22 260,42
I 312,78 234,58
II 270,56 202,92
III 231,25 173,44
IV 200,00 150,00
V 180,69 135,52
VI 162,22 121,67
VII 138,89 104,17
Operatori di vendita UT 01/01/2023 UT 01/03/2023
I categoria 188,79 141,60
II categoria 158,50 118,88

Gli importi anzidetti, vengono erogati pro quota in merito ai mesi di anzianità di servizio, maturata durante il periodo 2020 – 2022. Non sono altresì conteggiati ai fini dell’anzianità, i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, a titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. L’importo di cui sopra non è utile ai fini della quantificazione di alcun istituto contrattuale, né del TFR.

Fondo Fisa: modifiche ai servizi offerti

Per l’anno 2023 sono state effettuate delle modifiche ai servizi di analisi del sangue, spese pre e post ricovero, spese funebri e alta specializzazione

Sono state effettuate, per l’anno 2023, delle modifiche ai servizi offerti dal Fondo FISA, Fondo di Assistenza Sanitaria per i Lavoratori Agricoli e Florovivaisti. Il Fondo eroga prestazioni integrative dell’assistenza pubblica con finalità sanitarie, antinfortunistiche e sociali. 

 

Analisi del sangue
Per le analisi del sangue, è stato eliminato il limite di un esame l’anno. Le analisi del sangue potranno essere rimborsate fino al raggiungimento del massimale di 200,00 euro l’anno, dietro presentazione di una prescrizione medica in cui sia indicata una patologia accertata o presunta.

 

Area Ricovero

Per l’Area ricovero:
– la diaria per i ricoveri senza intervento chirurgico verrà erogata qualora la degenza sia pari o superiore a 3 pernottamenti (non più pari o superiore a 4 pernottamenti);
– le spese pre-ricovero verranno rimborsate per visite e accertamenti effettuati nei 120 giorni precedenti il ricovero (non più 90 giorni);
– le spese post-ricovero verranno rimborsate per visite, accertamenti e terapie riabilitative effettuati nei 200 giorni successivi alla dimissione (non più 120 giorni);
– il massimale annuo per le spese pre e post ricovero rimborsate per i ricoveri in regime pubblico, contestualmente all’indennità giornaliera, sarà di 1.500,00 euro per persona (non più 1.000,00 euro).
Il massimale per le Spese accompagnatore sarà di 70,00 al giorno, rispetto ai 52,00 euro precedenti. Verranno inoltre rimborsate le spese per l’accompagnatore anche nel caso di ricoveri in regime pubblico, qualora il ricovero avvenga fuori dalla Regione di residenza (non più solo per i ricoveri privati). 

 

Rimborso spese funebri

Il rimborso delle spese funebri verrà effettuato qualora il decesso avvenga entro i 50 giorni dalle dimissioni dall’istituto di cura (non più 20 giorni). Rimangono invece invariati gli altri criteri di liquidazione.

 

Alta Specializzazione

Per l’Alta specializzazione sono state aggiunte due ulteriori prestazioni:
– Ecodoppler/ecocolordoppler agli arti superiori;  
– Ecografia mammaria per donne con età superiore ai 40 anni.
La spesa verrà liquidata con l’applicazione di una franchigia di 40,00, se eseguita in regime privato. Se, invece, eseguita con il sistema sanitario nazionale la spesa verrà rimborsata senza l’applicazione di scoperto o franchigia.                                                                        

CCNL Lampade, Vetro e Display: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Aumento dei minimi retributivi, welfare contrattuale e rafforzamento delle relazioni industriali tra i punti principali dell’intesa

Sottoscritta nei giorni scorsi dalla delegazione trattante di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil insieme ai rappresentanti dell’associazione confindustriale Assovetro l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il settore del vetro, delle lampade e dei display che interessa oltre 28mila lavoratori impiegati in circa 340 imprese. Il nuovo contratto avrà vigenza fino al 31 dicembre 2025.

Parte economica
L’intesa sottoscritta prevede un aumento salariale medio sui minimi di 153,00 euro (cat. D1), distribuiti in 3 tranche. 
Per il settore Vetro cavo e lampade:
– 61,00 euro dal 1° marzo 2023;
– 45,00 euro dal 1° gennaio 2024;
– 47,00 euro dal 1° aprile 2024. 
Per il settore Vetro piano e lane e filati:
– 61,00 euro dal 1° marzo 2023;
– 45,00 euro dal 1° aprile 2024;
– 47,00 euro dal 1° luglio 2025. 

Per la vacanza contrattuale verrà erogato, a tutti i lavoratori, l’importo Una Tantum di 122,00 euro.
In tema di welfare contrattuale viene prevista, dal 1° gennaio 2024, l’iscrizione al fondo sanitario Fasie di tutti i lavoratori, interamente a carico delle aziende per 14,00 euro mensili, e la possibilità per il lavoratore di ottenere ulteriori prestazioni, mediante il versamento di una quota aggiuntiva.

 

Parte normativa
Nell’accordo vengono rafforzate le relazioni industriali, attraverso il confronto alle filiere interconnesse al settore per iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni Nazionali ed Europee e per la diffusione delle buone pratiche contrattuali. Sulla lotta al dumping contrattuale, tra i criteri di scelta dell’appaltatore viene definito l’applicazione di CCNL firmati dalle OO.SS maggiormente rappresentative a livello nazionale e viene costituita la commissione inquadramento che entro la fine del 2024 dovrà consegnare alle parti una proposta di modifica del sistema classificatorio che tenga conto sia dell’innovazione tecnologica avvenuta negli anni che del riconoscimento della professionalità acquisita dai lavoratori.
Particolare attenzione viene posta sul tema della violenza di genere, attraverso la previsione di 4 ore di formazione annue e mediante il riconoscimento di 2 mesi retribuiti, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa di legge.
Sul piano dei diritti, vengono riconosciute la possibilità di frazionare l’utilizzo di 2 giornate di ferie in 4 mezze giornate, il confronto preventivo con la RSU in caso di modifica dell’orario di lavoro, il riconoscimento di tante giornate retribuite quante sono quelle necessarie per accertamenti, prelievo, degenza e convalescenza per i donatori di midollo osseo e la definizione le linee guida sul lavoro agile.
Vengono elevati i permessi retribuiti annui individuali per ogni RLS, passando:
– da 40 a 72 ore per le aziende sopra i 15 dipendenti;
– da 30 a 48 ore per le aziende da 6 a 15 dipendenti, 
– da 12 a 24 ore per le aziende fino a 5 dipendenti.
Viene istituita la giornata annuale della Salute e Sicurezza, con la partecipazione degli RLSSA e degli RSPP di settore, ed agevolati i momenti di incontro tra RLSSA delle aziende committenti con gli RLS delle aziende appaltatrici. 
La parola ora passa alle lavoratrici e i lavoratori che dovranno votare l’intesa sottoscritta, per darne approvazione definitiva. 

Liquidazione giudiziale e NASpI, le indicazioni dell’INPS

Dall’Istituto arrivano le istruzioni per l’accesso alla prestazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa, recesso del curatore o risoluzione di diritto durante la procedura di liquidazione giudiziale (INPS, circolare 10 febbraio 2023, n. 21).

L’INPS è intervenuta in merito a una specifica ipotesi di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI, ovvero quando ricorre la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a seguito di recesso del curatore o risoluzione di diritto del rapporto di lavoro subordinato nel corso della procedura di liquidazione giudiziale.

In realtà, è necessario innanzitutto premettere che, il presupposto per l’ottenimento della prestazione di NASpI è la cessazione involontaria del rapporto di lavoro e, quindi, che l’assicurato possa fare valere lo stato di disoccupazione involontario. Tuttavia, sono previste ulteriori ipotesi di accesso alla prestazione in oggetto, tra cui quella di giusta causa di dimissioni introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, e successive modificazioni, all’articolo 189, comma 3, dove si prevede anche la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a seguito di recesso del curatore o risoluzione di diritto del rapporto di lavoro subordinato nel corso della procedura di liquidazione giudiziale.

In particolare, dato che l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento (D.lgs n. 14/2019), i rapporti di lavoro in essere alla data della sentenza dichiarativa rimangono sospesi fino alla data di comunicazione da parte del curatore di subentro o di recesso dai rapporti medesimi. Inoltre, le eventuali dimissioni del lavoratore nel predetto periodo di sospensione devono intendersi rassegnate per giusta causa, costituendo perdita involontaria dell’occupazione, con la conseguente possibilità per il lavoratore dimissionario, ove ricorrano tutti gli altri requisiti di legge, di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI. In questo caso, le dimissioni hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate.

Inoltre, in questa fattispecie, il termine di 68 giorni previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.

Nei casi in oggetto la prestazione della NASpI decorre: dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno; dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la medesima sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.

L’assicurato, in sede di presentazione della domanda di NASpI, dovrà corredare la stessa con la relativa lettera di dimissioni/licenziamento.

 

CIPL Turismo-Trento: sottoscritto il contratto integrativo

Condizioni economiche migliorative, riconoscimento dell’assistenza sanitaria integrativa e rafforzamento della formazione per i dipendenti fissi e stagionali del settore

Siglata pochi giorni fa ad Hospitality, da Confcommercio-Imprese per l’Italia, Associazione ristoratori, Associazione dei pubblici esercizi, Faita, Fiavet, Asat, Confesercenti, Fiepet-Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UilTucs del Trentino, l’accordo di secondo livello, e dunque integrativo, dopo quasi vent’anni di trattative, al fine di migliorare le condizioni lavorative del personale impiegato del settore Turismo.
L’intesa riguardante 35.000 lavoratori tra stagionali e fissi, operanti nelle strutture ricettive e nei pubblici esercizi della provincia, prevede, a partire dal mese di gennaio, un aumento in busta paga di euro 50,00 lordi mensili non assorbibili, nonché, l’assistenza sanitaria integrativa.
Oltre a ciò, viene triplicata la percentuale di versamento per la previdenza complementare, rispetto a quella prevista dal CCNL di settore.
L’accordo contempla anche un pacchetto di 20 ore annue da investire nella formazione dei lavoratori.
Da ultimo, le Parti Firmatarie si sono esposte affermando che, il contratto di secondo livello, andrà sicuramente a migliorare le condizioni lavorative del personale di comparto, contribuendo e costruendo altresì, salde risposte a fronte di carenze e difficoltà nel reperire manodopera.

Co.co.co. e indennità una tantum, pagamento in assenza di formale iscrizione alla Gestione separata

L’INPS comunica che procederà al pagamento delle indennità una tantum previste in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca anche in assenza della formale iscrizione alla Gestione separata (INPS, messaggio 10 febbraio 2023, n. 635).

Come noto, l’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, rientra tra i requisiti necessari per accedere all’indennità una tantum introdotta dal c.d. decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022, art. 32, co. 11) e dal c.d. decreto Aiuti – ter (D.L. n. 144/2022, art. 19, co. 11) – rispettivamente dell’importo di 200 euro e di 150 euro – a favore di collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca.

 

Ebbene, l’iscrizione alla predetta Gestione deve essere formalizzata a cura del lavoratore (collaboratore/assegnista/dottorando), non conseguendo in via automatica agli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione effettuati a cura del committente. 

 

La verifica del possesso, tra gli altri, anche del suddetto requisito, viene demandata all’INPS.

 

Proprio a seguito dei controlli effettuati dall’Istituto, in particolare, per il riconoscimento dell’indennità di 200 euro, è, tuttavia, emerso che un numero considerevole di collaboratori, assegnisti e dottorandi non risultano avere formalizzato l’iscrizione prevista dalla legge, pur rinvenendosi negli archivi della Gestione separata i dati forniti dai committenti relativi al periodo di attività svolta dagli stessi.

 

In considerazione di ciò, nel messaggio in commento si rende noto che, tenuto conto della finalità dell’intervento e del conforme parere espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS procederà al pagamento delle menzionate indennità anche in assenza della formale iscrizione alla Gestione separata.

 

Ciò accadrà, comunque, si precisa, esclusivamente per le domande di indennità una tantum dei collaboratori/assegnisti/dottorandi respinte con la sola motivazione dell’assenza del requisito di iscrizione alla Gestione separata, per cui l’INPS sta procedendo al riesame d’ufficio – in presenza delle denunce Uniemens presentate dal committente per periodi di competenza antecedenti alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del citato decreto Aiuti) e della relativa contribuzione connessa all’attività svolta dagli interessati in qualità di collaboratori/assegnisti/dottorandi – e al conseguente riconoscimento della misura, ove presenti tutti gli altri requisiti normativamente previsti. 

 

CIPL Edilizia industria – Trento: siglato il rinnovo

Previsti Una Tantum, pagamento di “due episodi” nell’anno solare di carenza di malattia, incremento del premio presenza e professionalità, indennità aggiuntiva di avanzamento 

Dopo una lunga trattativa, nei giorni scorsi è stato siglato dai sindacati del Trentino Feneal – Uil, Filca – Cisl e Fillea – Cgil e dalle associazioni datoriali Ance e Associazione Artigiani del Trentino il CIPL Edilizia – Industria della Provincia di Trento, che interesserà circa 10mila lavoratori.
Le parti sindacali hanno ottenuto il pagamento in busta paga di due episodi nell’anno solare di “carenza malattia”  e il riconoscimento immediato, nella busta paga di febbraio, di un importo “una tantum” pari a 200,00 euro.
Il “premio presenza e professionalità” è stato inoltre incrementato di 0,17 centesimi per ogni ora lavorata, comportando un aumento per ogni lavoratore di circa 400,00 euro l’anno.
Riconosciuta un’indennità aggiuntiva d’avanzamento con percentuali variabili dal 12% al 24% a seconda della distanza dall’imbocco. 
Nel complesso, la contrattazione collettiva per il settore edile della Provincia di Trento grazie anche al CCNL del 3 marzo 2022 porterà un riconoscimento salariale superiore a 1.000,00 euro annui.

CCNL Pesca – Cooperative: nuovi minimi



Previsti aumenti retributivi da marzo 2023


Il verbale di accordo 30 novembre 2022 siglato tra Agci – Agrital, Confcooperative – Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Fai – Cisl, Flai – Cgil Uilapesca ha stabilito per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura nuovi minimi retributivi a partire da marzo 2023.
Di seguito gli importi.





























Livello Minimo
Quadro 2.330,49
1 2.186,65
2 2.014,02
3 1.855,77
4 1.726,30
5 1.639,98
6 1.568,06
7 1.438,57



CCNL Servizi Funebri-Imprese pubbliche: siglato il rinnovo

Rinnovata la parte economica e normativa contrattuale

Siglata l’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL Servizi Funerari-Imprese pubbliche con durata triennale 2022-2024. Tale accordo prevede la rivisitazione della parte normativa ed economica contrattuale, previa disamina da parte dei lavoratori entro il 28 febbraio, al fine di erogare, con il mese di marzo, gli aumenti retributivi e l’Una Tantum spettante al personale di settore.
Relativamente alla parte normativa, entro il 31 dicembre 2024, si procederà ad elaborare un nuovo sistema classificatorio al fine di farlo convergere in quello previsto dal CCNL Igiene ambientale. Per tal motivo, si è instaurato un gruppo di lavoro che collabori con la Commissione alla classificazione ed alla creazione di un’area specifica dei lavoratori di questo comparto, da inserire in quello ambientale. Altre importanti novità riguardano: la tutela legale per gli addetti del settore, in considerazione dei rischi legati alla peculiarità del lavoro svolto; la regolamentazione del lavoro agile come contemplato nell’Accordo Interconfederale del 7 dicembre 2021; l’implementazione di corsi di formazione a livello aziendale e la partecipazione delle imprese del settore nell’organismo paritetico Rubes Triva, per la salute e sicurezza dei dipendenti.
Ciò a cui si auspica con il rinnovo della parte normativa, è l’ottenimento di maggiori tutele per lavoratrici e lavoratori di un’area non assimilabile ad altri settori di servizi.
Per quanto concerne la parte economica, avendo a riferimento il parametro del Livello C1, è previsto un aumento a regime per il triennio 2022-2024 di euro 145,00, erogato in tre tranches:
– la prima pari ad euro 50,00, dal 1º marzo 2023;
– la seconda di euro 30,00, dal 1º aprile 2024;
– la terza di importo pari ad euro 25,00, dal 1º novembre 2024;
Per un totale tabellare di euro 105,00.
A questi importi vanno aggiunti:
euro 14,00 mensili, versati al Fondo Fasda per equiparare le prestazioni sanitarie integrative a quelle previste dal CCNL Igiene Ambientale;
euro 14,00 mensili da versare a PreviAmbiente/ Pegaso di cui euro 9,00 in quota capitale e 5,00 euro per la polizza premorienza ed invalidità permanente.
Con l’importo di 5,00 euro mensili si procederà ad una parificazione delle condizioni tra ambiente e attività cimiteriali: 5,00 euro mensili da dedicare alla produttività aziendale e 5,00 euro mensili sulle indennità di comparto relative alle operazioni quotidiane.
Da ultimo, l’Ipotesi prevede inoltre, l’erogazione di una somma a titolo di Una Tantum complessiva pari ad euro 600,00, di cui euro 200,00 in buoni benzina corrisposti nel mese di luglio, ed euro 400,00 versati in busta paga già a partire da marzo. 

Pensioni 2023, rinnovo con importi più alti

Criteri e modalità applicative della rivalutazione delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo (INPS, circolare 10 febbraio 2023, n. 20).

L’INPS ha fornito indicazioni in materia di rinnovo delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo per il 2023 alla luce di quanto disposto dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 309, Legge n. 197/2022). Più nel dettaglio, la normativa stabilisce che i trattamenti pensionistici cumulati superiori a 4 volte il trattamento minimo si rivalutino:

–  nella misura dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS; 

–  nella misura del 53% per i trattamenti complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo;

– nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo;

– nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo;

– nella misura del 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo.

In considerazione di queste percentuali di rivalutazione, i conseguenti aumenti saranno:

7,300% per le fasce di trattamenti complessivi fino a 4 volte il trattamento minimo;

6,205% oltre 4 e fino a 5 volte il trattamento minimo; 

3,869% oltre 5 e fino a 6 volte il trattamento minimo;

3,431% oltre 6 e fino a 8 volte il trattamento minimo;

2,701% oltre 8 e fino a 10 volte il trattamento minimo;

2,336% oltre 10 volte il trattamento minimo.

L’INPS, inoltre, ha reso noto che il pagamento nell’importo rivalutato sarà posto in pagamento dalla mensilità di marzo 2023, unitamente agli arretrati delle mensilità di gennaio e febbraio 2023.