Chiarimenti AdE in caso di operazione di scissione e contestuale fusione della società nella beneficiaria

L’Agenzia delle entrate, in risposta ad un interpello antiabuso, ha fornito chiarimenti in merito al caso di un’operazione di scissione seguita dalla contestuale fusione della società oggetto di scissione nella beneficiaria (Agenzia delle entrate, risposta 8 febbraio 2024 n. 37).

Ai sensi dell’articolo 10bis, comma 1, della Legge n. 212/2000, affinché un’operazione o una serie di operazioni possano essere considerate abusive, l’Amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:

  • la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, costituito da benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario;

  • l’assenza di ”sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;

  • l’essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale.

Il mancato riscontro di uno dei tre presupposti costitutivi dell’abuso determina un giudizio di assenza di abusività.

Il legislatore, inoltre, ha chiarito espressamente che non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, siano giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali.

 

Riguardo all’analisi antiabuso richiesta dall’istante all’Agenzia delle entrate in merito alla scissione, viene rilevato che tale operazione consiste nella scissione parziale proporzionale di una società a favore di un’altra, con assegnazione a quest’ultima, in qualità di beneficiaria, della partecipazione totalitaria ad una terza società, il cui patrimonio non comprende elementi significativi, ad eccezione di un credito verso la tesoreria accentrata del gruppo.

 

La valutazione in chiave antiabuso ha ad oggetto le previsioni dell’art. 172, comma 1, del TUIR secondo cui la fusione tra più società non costituisce realizzo nè distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento e dell’art. 173, del medesimo testo unico.

In merito alla scissione in oggetto viene chiarito che tale operazione determinerà la proporzionale ripartizione degli asset della società scindenda fra i soggetti coinvolti che non usufruiscono di regimi fiscali agevolati e che, in seguito al suo perfezionarsi, procederanno (o proseguiranno) a svolgere, senza soluzione di continuità, le rispettive attività d’impresa. Non si configurerà, di conseguenza, alcuna estromissione dalla sfera commerciale e dal relativo regime ordinario degli asset coinvolti.

 

L’Agenzia precisa che, affinché non siano ravvisabili profili di abuso del diritto, la scissione deve caratterizzarsi come un’operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante, con l’impiego degli asset coinvolti esclusivamente nello svolgimento delle attività prospettate in istanza.

 

Nel caso di specie non è ravvisabile il conseguimento di alcun vantaggio fiscale qualificabile come indebito.

Non sussiste, pertanto, il primo presupposto dell’abuso del diritto, e di conseguenza non è necessario proseguire nel riscontro degli ulteriori elementi costitutivi dello stesso agli effetti del suddetto articolo 10bis della Legge n. 212/2000.

D.L. sicurezza energetica, fonti rinnovabili e sostegno a imprese energivore convertito in Legge

La Legge 2 febbraio 2024, n. 11, di conversione, con modificazioni, del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2024, n. 31.

La Legge di conversione n. 11/2024 del D.L. n. 181/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore l’8 febbraio 2024 e prevede disposizioni urgenti:

  • per la sicurezza energetica del Paese;

  • per la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia;

  • per il sostegno alle imprese a forte consumo di energia;

  • in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023.

Di seguito alcune delle misure previste.

 

L’articolo 1 reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori soggetti al rischio di delocalizzazione attraverso la cessione dell’energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori. In particolare viene disposto che fino al 31 dicembre 2030, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie pubblica, gli enti concedenti attribuiscano una preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico di soggetti iscritti nell’elenco delle imprese elettrivore istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA.

 

L’articolo 2 sostituisce l’articolo 16 del D.L. n. 17/2022, recante norme per incrementare la produzione nazionale di gas e la sua vendita a prezzi ragionevoli a clienti finali industriali a forte consumo di gas, cd. “gasivori“.

 

L’articolo 4 reca diverse disposizioni volte ad incentivare le Regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l’accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete, istituendo un apposito fondo e prevedendo una serie di misure funzionali alle suddette finalità.

 

L’articolo 4-bis, prevede la sottoposizione alla verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening di VIA) degli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari.

 

In materia di misure a sostegno dell’edilizia privata, l’articolo 4-quater estende da due anni (come previsto dall’art. 10-septies del D.L. n. 21/2022) a 30 mesi la proroga:

– dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’art. 15 del Testo unico in materia edilizia, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024 (termine anch’esso prorogato di sei mesi rispetto alla vigente previsione del 31 dicembre 2023);

– del termine di validità nonché dei termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della Legge n. 1150/1942, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché dei termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 30 giugno 2024 (termine anch’esso prorogato di sei mesi rispetto alla vigente previsione del 31 dicembre 2023).

 

L’articolo 4-quinquies reca disposizioni introdotte al fine di facilitare l’accesso agli incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell’area dell’Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016.

 

L’articolo 4-octies, incrementa di 150 milioni annui a decorrere dal 2025 l’ammontare della parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale.

 

L’articolo 14-bis, prevede il rifinanziamento di 5 milioni di euro, per il 2024, del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. Ciò al fine di fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica.

 

L’articolo 15 reca disposizioni urgenti per l’attività di ricostruzione dei territori nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 con particolare riferimento ai danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità.

 

Infine l’articolo 18-bis prevede l’esenzione dall’applicazione dell’IMU, per l’anno 2024, per i fabbricati ad uso abitativo distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, ubicati nei territori della regione Umbria (quindi non solamente nel territorio del comune di Umbertide, come invece prevede la normativa vigente) colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023. 

Istruzioni operative delle Entrate sul primo modulo della riforma fiscale: le tre aliquote IRPEF 2024

Pubblicate le istruzioni operative dell’Agenzia delle entrate sulla prima parte della riforma fiscale che si applicherà nel 2024, così da fornire agli uffici dell’amministrazione finanziaria le indicazioni per applicare correttamente le norme contenute nel D.Lgs. n. 216/2023 (Agenzia delle entrate, circolare 6 febbraio 2024, n. 2/E).

L’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, introduce rilevanti novità in materia di IRPEF, con effetti limitati al periodo d’imposta 2024, disponendo l’applicazione di nuove aliquote e scaglioni di reddito in sede di determinazione dell’imposta lorda.

In particolare è stata prevista la riduzione delle aliquote da 4 a 3: la prima del 23% per i redditi fino a 28.000 euro; poi del 35% per i redditi superiori a 28 e fino a 50.000 euro ed infine del 43% sopra questa ultima soglia.

 

Ulteriori novità del 2024 riguardano:

  • la detrazione da lavoro dipendente con un aumento di 75 euro;

  • la riduzione dell’ammontare delle detrazioni spettanti per alcuni oneri per i redditi sopra i 50.000 euro e l’abrogazione dell’agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (ACE).

Viene, dunque, innalzata da 1.880 a 1.955 euro la detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati a condizione che il reddito complessivo non superi 15.000 euro. In altri termini, spiega l’Agenzia, per il 2024, la no-tax area sale a 8.500 euro per i lavoratori dipendenti.

 

I Comuni, le Regioni e le Province autonome hanno tempo fino al 15 aprile 2024 per adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale alla nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote dell’IRPEF.

 

Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% è ridotto di un importo pari a 260 euro. Il taglio interessa anche le erogazioni liberali a favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, sono invece escluse le spese sanitarie.

Per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, invece, la decurtazione di 260 euro sarà applicata alla detrazione dall’imposta lorda che risulta già ridotta per effetto della riduzione progressiva delle detrazioni del 19%, introdotta dalla manovra per il 2020 e regolata dall’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR.

 

Il D.Lgs. n. 216/2023 dispone, infine, l’abrogazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, dell’agevolazione alla capitalizzazione delle imprese (ACE), un aiuto finalizzato a favorire la crescita economica delle aziende riequilibrando il trattamento fiscale tra le società che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.

Al riguardo, precisa la circolare dell’Agenzia, il Decreto stabilisce la cancellazione dell’ACE fino ad esaurimento dei relativi effetti, quindi sono da intendersi salve le deduzioni pregresse non utilizzate per carenza di imponibile e che quindi potranno comunque essere utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi successive.

Bonus pubblicità: invio delle dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti realizzati nel 2023

Entro il 9 febbraio 2024 i soggetti che hanno presentato la comunicazione per l’accesso al Bonus pubblicità per l’anno 2023, possono presentare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nel medesimo anno (Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 8 gennaio 2024).

L’articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017 ha istituito, dall’anno 2018, un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

L’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell’UE in materia di aiuti “de minimis”.

A decorrere dall’anno 2019, il credito dell’imposta è previsto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

 

Possono accedere al beneficio le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

 

In particolare per accedere al suddetto Bonus è necessario inviare:

  • dal 1 al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione, la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta“, che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato;

  • dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo, la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati“, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato.

Pertanto, c’è tempo fino al 9 febbraio 2024, per i soggetti che hanno presentato la comunicazione per l’accesso al Bonus pubblicità, per presentare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nel 2023.

Il modello di dichiarazione sostitutiva telematica deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione “Servizi” dell’area riservata, accessibile con SPID, CNS, CIE oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia.

Credito d’imposta per le ZES in caso di acquisto di immobile con patto di riservato dominio

Arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle entrate sul credito di imposta per le ZES in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di un immobile con patto di riservato dominio (Agenzia delle entrate, risposta 29 gennaio 2024, n. 23).

L’articolo 4 del D.L. n. 91/2017, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese, ha previsto la possibilità di istituire le ZES all’interno delle quali tali imprese possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative.

 

Il comma 2, dell’articolo 5 del citato D.L. prevede che in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della Legge n. 208/2015, sia commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Tale credito di imposta è esteso, inoltre, all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

 

In relazione al caso di specie, l’istante rappresenta l’intenzione di acquisire un immobile, mediante stipula di un contratto di vendita con riserva di proprietà a favore del venditore (c.d. vendita con patto di riservato dominio).

Sul punto, l’Agenzia delle entrate osserva che, in relazione al Bonus Mezzogiorno, espressamente richiamato dalla disciplina agevolativa riservata agli investimenti nelle ZES, già con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 è stato chiarito che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali di competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR. In particolare, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell’investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, rilevano ai fini della determinazione dell’investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate.

 

L’Agenzia evidenzia che il medesimo articolo 109 del TUIR, al comma 2, lettera a), prevede che, ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza, i corrispettivi delle cessioni si considerino conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerino sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà.

 

Pertanto, posto che gli investimenti rilevanti ai fini della fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES possono essere, in linea di principio, effettuati attraverso contratti di acquisto con riserva della proprietà, l’imputazione dell’investimento al periodo di vigenza dell’agevolazione dovrà avvenire senza tener conto della clausola di riserva della proprietà.

Concordato preventivo: rilevanza ai fini IRAP delle plusvalenza da cessione di marchio d’impresa

In risposta ad un interpello posto da una società soggetta a procedura di concordato preventivo liquidatorio, l’Agenzia delle entrate ha espresso il proprio parere in merito all’eventuale rilevanza ai fini dell’IRAP della plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un marchio d’impresa (Agenzia delle entrate, risposta 31 gennaio 2024, n. 27).

L’articolo 160 del Regio decreto n. 267/1942 stabiliva che l’impresa in stato di insolvenza aveva la possibilità di proporre ai creditori un concordato preventivo volto alla ristrutturazione dei debiti e al soddisfacimento dei creditori stessi anche mediante la cessione dei beni d’azienda.

Tale concordato preventivo è oggi regolato dall’articolo 84 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

 

Attualmente ai fini della determinazione della base imponibile IRES, per espressa previsione legislativa, la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non comporta il realizzo di eventuali plusvalenze o minusvalenze.

L’Agenzia delle entrate osserva che, ai fini IRAP, il principio generale che sorregge il sistema dell’imposta, così come ridisegnato dalla legge finanziaria 2008, è quello della “presa diretta da bilancio” delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi, senza il riconoscimento delle variazioni fiscali effettuate ai fini delle imposte sul reddito.

 

In relazione alle società di capitali, tra le quali è riconducibile l’istante, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione, di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 c.c., con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio.

 

Per quanto riguarda la concorrenza ai fini della determinazione del valore della produzione netta imponibile ai fini IRAP delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di beni strumentali, la circolare n. 27/2009 ha già avuto modo di chiarire che non sarebbe coerente un sistema in cui assumono rilievo le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili patrimoniali e non anche quelle derivanti dalla cessione dei beni strumentali che ordinariamente partecipano al processo produttivo. Né si può trascurare la circostanza che le componenti reddituali che si contabilizzano in sede di realizzo dei beni strumentali sono indirettamente collegate a costi che hanno concorso alla formazione della base imponibile IRAP nei periodi d’imposta precedenti, attraverso quote di ammortamento.

Un’interpretazione di tipo sistematico porta, in definitiva, a ritenere pienamente rilevanti le plusvalenze e le minusvalenze emergenti in sede di realizzo dei beni strumentali.

 

In particolare riguardo ai marchi d’impresa, l’articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 446/1997, espressamente riconosce la rilevanza ai fini del tributo regionale dei costi d’acquisto. A ciò va aggiunto che nell’ambito della disciplina IRAP non sono previste specifiche disposizioni relative alla determinazione del valore della produzione in relazione a operazioni realizzate in attuazione di un concordato preventivo.

Pertanto, l’Agenzia ritiene che in relazione ai componenti reddituali derivanti da queste operazioni trovi applicazione l’ordinaria disciplina IRAP, tranne nel caso in cui­ derivino da operazioni di cessione d’azienda.

 

Nel caso di specie, dunque, la plusvalenza realizzata a seguito della cessione del solo marchio d’impresa avvenuta nell’ambito di concordato preventivo assume rilevanza ai fini IRAP secondo le regole ordinarie, stante la sua classificazione contabile nella voce A.5) del conto economico.

Gestori di piattaforme digitali: prorogato il termine per la comunicazione dati

L’Agenzia delle entrate ha reso nota la proroga del termine per adempiere allo scambio automatico delle informazioni nel settore fiscale, relative all’anno 2023, a carico dei gestori delle piattaforme online (Agenzia delle entrate, provvedimento 30 gennaio 2024, n. 22931).

Il D.Lgs. n. 32/2023 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio (Direttiva “DAC 7”) che ha modificato la direttiva 2011/16/UE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

In particolare, la direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni.

 

Con il provvedimento del 20 novembre 2023, n. 406671, sono state poi definite le modalità e i termini entro cui i gestori di piattaforma tenuti alla comunicazione
devono trasmettere le previste comunicazioni all’Agenzia delle entrate.

 

A seguito di segnalazione da parte di diversi gestori di piattaforma, sia residenti sia non residenti, in merito a difficoltà tecniche e interpretative che influiscono sul rispetto delle scadenze di comunicazione previste, l’Agenzia delle entrate è intervenuta sui termini all’interno del punto 7 del predetto provvedimento del 20 novembre 2023.

 

Pertanto, il termine per comunicare i dati relativi alle proprie vendite on line realizzati tramite siti ed app relative all’anno 2023, inizialmente fissato al 31 gennaio 2024, è stato prorogato al 15 febbraio 2024.

 

Oltre a tale proroga, è stata anche resa esplicita la possibilità di effettuare le comunicazioni direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del d D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Accordi di ristrutturazione debiti: disposizioni sugli adempimenti in materia di transazione

L’Agenzia delle entrate ha emanato disposizioni inerenti gli adempimenti in materia di transazione, di cui all’articolo 63 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (Agenzia delle entrate, provvedimento 29 gennaio 2024, n. 21447).

Per le proposte di transazione fiscale aventi ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, formulate nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 14/2019, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, l’adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell’Ufficio tutela del credito erariale e gestione delle crisi aziendali della Direzione centrale piccole e medie imprese.

 

La competenza a rendere il parere conforme riguarda le proposte di transazione fiscale che prevedono una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, così come indicato nella proposta presentata dal debitore, superiore al 70% e, contestualmente, all’importo di euro 30.000.000 (trenta milioni).

 

Il provvedimento n. 21447/2024, dunque, è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 69/2023, come modificato dall’articolo 4-quinquies, comma 5, del D.L. n. 145/2023, secondo cui nei casi in cui l’adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all’importo definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui all’articolo 63, comma 2, terzo periodo, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è espresso, per l’Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento.

 

Il successivo comma 6 del citato articolo 4-quinquies del D.L. n. 145/2023 rimette sempre al provvedimento il compito di individuare la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 5, che comunque si applicano alle proposte di transazione espresse a partire dal 1 febbraio 2024.

 

Il provvedimento individua dunque:

  • la struttura centrale cui è devoluta la competenza ad esprimere il parere conforme di cui all’articolo 63, comma 2, terzo periodo, del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019;

  • la soglia percentuale ed in valore assoluto della falcidia del debito originario proposta, al di sopra della quale il predetto parere è espresso dalla struttura centrale individuata;

  • la decorrenza delle nuove disposizioni.

Corretto utilizzo della Sezione D nelle note di trascrizione, di iscrizione e nelle domande di annotazione

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcune prime indicazioni specifiche e concretamente applicabili nell’ambito del sistema della pubblicità immobiliare a tutela dei diritti in materia di protezione dei dati (Agenzia delle entrate, circolare 29 gennaio 2024, n. 1).

Il vigente sistema di pubblicità immobiliare ha una funzione di conoscenza dei dati relativi ai beni immobili e di tutela dell’affidamento dei terzi, in un’ottica di garanzia per la corretta circolazione dei medesimi.

In base alle disposizioni contenute nel libro VI del Codice civile, al fine dell’esecuzione di una formalità (trascrizione, iscrizione, annotazione) nei registri immobiliari devono essere presentati al conservatore il titolo, in originale o in copia autenticata, recante l’evento giuridico da pubblicare e la relativa nota ove devono essere indicati gli elementi e le menzioni espressamente previsti dal legislatore.

 

Il titolo potrebbe contenere informazioni e dati non strettamente necessari o addirittura ultronei rispetto alle esigenze garantite dal sistema della pubblicità immobiliare, ma comunque accessibili da parte di chiunque ispezioni i registri, in questo evidenziando profili di mancata armonizzazione della disciplina in materia di pubblicità immobiliare con quella successiva relativa alla protezione dei dati personali, dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003. Parimenti, anche la nota può riportare elementi non necessari alla pubblicità immobiliare e liberamente conoscibili da parte di chiunque.

Con specifico riferimento alle note, l’Agenzia rammenta che, con l’automazione dei servizi di pubblicità immobiliare avviata dalla Legge 27 febbraio n. 52/1995, esse sono redatte su appositi modelli specificatamente approvati.
In coerenza con tali modelli e da utilizzarsi a pena di rifiuto, le note sono, allo stato attuale, formate da quattro sezioni:

  • la “sezione A”, riportante i dati relativi al titolo presentato per l’esecuzione della formalità (identificativi dell’atto, autorità emanante, ecc…);

  • la “sezione B”, riportante i dati relativi agli immobili relazionati nella formalità (sostanzialmente, gli identificativi catastali degli immobili);

  • la “sezione C”, riportante i dati relativi ai soggetti presenti nella formalità (identificativi dei soggetti e rispettivi diritti relazionati sugli immobili oggetto di formalità);

  • la “sezione D”, riportante eventuali altre informazioni, non codificabili nelle precedenti sezioni, ritenute ugualmente necessarie per una compiuta pubblicità immobiliare nonché le informazioni previste ai fini dell’esecuzione della voltura catastale automatica.

Nelle prime tre sezioni (A, B e C), si devono indicare dati corrispondenti a quelli richiesti dalla legge a pena di rifiuto (art. 2674 c.c.). Tali dati possono ritenersi lecitamente indicati, anche sotto il profilo della protezione dei dati personali, in quanto riportati in presenza di un’adeguata base giuridica rappresentata dall’obbligo normativo di indicazione imposto in materia di “tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili”.
La sezione D della nota è costituita, invece, da un campo integralmente libero, utilizzabile per l’indicazione di eventuali altre informazioni ritenute necessarie ai
fini di una compiuta pubblicità immobiliare e quindi rimesso, nella sua compilazione, alle relative valutazioni effettuate dalla parte richiedente.

 

Alla luce dei principi di autosufficienza e autoresponsabilità della nota elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, la stessa deve essere “autoconsistente” sotto il profilo della funzione pubblicitaria e la responsabilità verso i terzi ricade sul soggetto che richiede la formalità relativamente ad un determinato atto, redigendone (o facendo redigere) la nota in un certo modo e con un apposito contenuto.

Secondo l’Agenzia è da escludersi che tale responsabilità possa ricadere sul conservatore, il quale è chiamato dall’ordinamento a svolgere controlli esclusivamente di tipo formale.
Tali principi generali della nota ancor più paiono riferibili ai dati riportati nella sezione D, proprio in quanto l’indicazione di tali dati è rimessa alla esclusiva disponibilità e valutazione della parte richiedente che ne cura la compilazione.

 

La sezione D delle note, appare, dunque, l’ambito su cui concentrare l’attenzione, ai fini del rispetto dei principi di liceità e minimizzazione nel trattamento dei dati personali.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate sollecita le categorie interessate (notai e altri pubblici ufficiali, avvocati, uffici giudiziari, istituti di credito, ecc..) e i soggetti che predispongono le richieste di formalità ad avere cura di utilizzare la sezione D del modello di nota per l’indicazione delle sole informazioni specificamente previste da documenti di prassi e/o necessarie ai fini di una compiuta pubblicità.

In particolare, occorre che la sezione D non venga impropriamente utilizzata per riportare informazioni eccedenti rispetto alle finalità del trattamento, come nel caso dei dati personali eventualmente presenti nell’atto ma non utili alla pubblicità stessa.

Servizio bar-tavola fredda e servizio mensa universitaria: aliquota IVA applicabile

L’Agenzia delle entrate si sofferma in materia di aliquota IVA applicabile al servizio bar-tavola fredda e servizio mensa universitaria affidati in concessione ad un’azienda nel settore della somministrazione di alimenti e bevande (Agenzia delle entrate, risposta 26 gennaio 2024, n. 19).

Il n. 37) della Tabella A, Parte II, allegata al Decreto IVA prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni.

 

In riferimento alle mense universitarie, la circolare n. 328/E/1997 del MEF ha già avuto modo di chiarire che queste sono assimilate alle mense scolastiche. Pertanto, la predetta aliquota del 4% spetta anche alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate all’interno delle mense universitarie, indipendentemente dal soggetto che le eroga.

 

Con riferimento al caso di specie, dai documenti allegati all’interpello si desume che l’istante:

  • si obbliga a fornire un servizio bar-tavola fredda;

  • si obbliga ad avviare presso la struttura in concessione, oltre al servizio inerente al bar-tavola fredda, anche un servizio di somministrazione piatti caldi rivolto a tutti, anche agli studenti titolari di badge universitario con servizio mensa agevolato;

  • ha facoltà di svolgere ulteriori servizi, quale quello di catering.

Sono dunque tre le tipologie di prestazioni di servizi previste dai documenti, di cui due obbligatorie.

Alla luce di tali pattuizioni, l’Agenzia ritiene che l’affidamento in concessione all’istante del servizio di bar-tavola fredda (l’unico attualmente attivo), non presenti le caratteristiche per essere qualificato somministrazioni di alimenti e bevande effettuate, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, trattandosi di prestazioni oggettivamente diverse.

A tale servizio, dunque, è applicabile l’aliquota IVA del 10% prevista dal numero 121) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, per le somministrazioni di alimenti e bevande, anche mediante distributori automatici.

 

Conclusioni diverse valgono per il servizio di mensa universitaria (non ancora attivato dal concessionario) consistente nella somministrazione piatti caldi rivolto a tutti, anche agli studenti titolari di badge universitario con servizio mensa agevolato.

Le Entrate ritengono che questa fattispecie presenti le caratteristiche proprie di un servizio di mensa scolastica, con diversi menù e prezzi prestabiliti, comprensivi di bevande e di uno o più piatti, caldi o freddi, per la cui fruizione l’utente deve esibire il badge universitario, che diventa così lo strumento identificativo dell’avente diritto al pasto. Pertanto, tale servizio di mensa potrà beneficiare dell’aliquota IVA agevolata del 4% sia nel rapporto utente-concessionario, sia nel rapporto concessionario concedente.

 

Infine, l’Agenzia precisa che le somministrazioni di pasti rese nei confronti di soggetti diversi dagli utenti muniti di badge sono da assoggettare all’aliquota IVA del 10% perché effettuate in assenza dei presupposti di cui al n. 37) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA.