Il cd. “Decreto Milleproroghe” fa slittare di sei mesi il termine del regime transitorio di comunicazione dei dati al Fisco da parte delle piattaforme digitali (o marketplace) che consentono tramite interfaccia elettronica il contatto tra venditore ed acquirente nelle vendite a distanze di beni (art. 3, co. 3, D.L. n. 183/2020).
Posticipato fino al 30 giugno 2021 (rispetto al termine precedente del 30 dicembre 2020) il regime transitorio di comunicazione dei dati delle vendite a distanza tramite piattaforme digitali introdotto con il cd. “Decreto Crescita 2019”.
Conseguentemente è stata prorogata al 1° luglio 2021 l’applicazione delle disposizioni in materia di IVA per le vendite a distanza tramite piattaforma digitale di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, introdotte con il cd. “Decreto Semplificazioni 2019”.
Comunicazione dati vendite online – regime transitorio
In proposito si ricorda che in base al Decreto Crescita 2019, il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, per ciascun fornitore i seguenti dati:
a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
b) il numero totale delle unità vendute in Italia;
c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
In caso di mancata o incompleta trasmissione dei suddetti dati, il soggetto passivo titolare della piattaforma digitale è considerato debitore dell’IVA dovuta per le corrispondenti vendite a distanza, salvo dimostrazione che l’imposta sia stata assolta dal fornitore.
Per effetto del Decreto Milleproroghe tale adempimento resta in vigore fino al 30 giugno 2021.
Comunicazione dati vendite online cellulari, console da gioco, tablet, PC e laptop
Il cd. “Decreto Semplificazioni 2019”, invece, stabilisce che:
– se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a euro 150, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni;
– se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC e laptop, effettuate nell’Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione europea a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.
A tal fine si presume che la persona che vende i beni tramite l’interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo (operazione cd. “business to consumer” o “b2C”).
In tal caso, il gestore della piattaforma digitale (o marketplace) è tenuto a conservare la documentazione relativa a tali vendite.
Tale documentazione deve essere dettagliata in modo sufficiente da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri dell’UE in cui tali cessioni sono imponibili di verificare che l’IVA sia stata contabilizzata in modo corretto. A tal fine, la documentazione deve:
– essere conservata per un periodo di 10 anni a partire dal 31 dicembre dell’anno in cui l’operazione è stata effettuata;
– su richiesta, essere messa a disposizione per via elettronica degli Stati membri interessati.
Qualora il gestore della piattaforma digitale sia stabilito in un Paese con il quale l’Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca, lo stesso è tenuto a designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto.
Per effetto del Decreto Milleproroghe tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021.